Articolo 1 della Legge 28 agosto 1997, n. 310
Articolo 2
Versione
19 settembre 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.
Entrata in vigore il 19 settembre 1997