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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
nato a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Roberto Fozzi e Carla Pinna, presso il cui studio in Oristano è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale depositata in atti il
3 aprile 2023;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dall'avvocato
Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 26 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari, fissando ai sensi dell'art. 435 c.p.c. udienza di discussione dinanzi al Collegio, Voglia, in riforma della Sentenza n° 27/2023 emanata dal
Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta,
NEL MERITO:
– visto il già avvenuto raggiungimento della soglia minima d'indennizzabilità per effetto
della preesistenza del 15% indicata in premessa, accertare e dichiarare che l'appellante, in
ragione e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto la malattia professionale
per cui è causa, nello specifico ernia discale L5 S1 e multiple discopatie del tratto lombare
L2 L55, n° subendo un'ulteriore grado di menomazione della propria CP_1 P.IVA_1
integrità psicofisica pari o superiore al 12% o, comunque, non inferiore al 6% o alla
percentuale che cumulata con la cennata preesistenza dia luogo ad aggiuntivo indennizzo, il
tutto a far data dal momento di presentazione della rispettiva domanda amministrativa o,
comunque, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
– premesso e dichiarato il cumulo con la cennata preesistenza, condannare l' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti prestazioni economiche così come
previste dall'art. 13 D.lgs. 38 del 2000, in rendita secondo il grado di menomazione
accertato all'esito del giudizio, il tutto tenuto conto delle modalità, tabelle, conteggi e termini
previsti dalla normativa in materia;
– condannare l' al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio, il tutto CP_1
con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo
tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con Sentenza munita di clausola.
Nell'interesse dell'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi del giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 22 dicembre 2017 ha Parte_1
esposto di aver lavorato come operatore di mezzi meccanici, escavatorista, rullista ed operaio edile dal 1986 al 2011 presso varie imprese e di aver pertanto svolto quotidianamente e costantemente le relative lavorazioni nell'arco della intera giornata lavorativa che si protraeva per circa 8 – 9 ore.
In particolare ha sostenuto di aver condotto mezzi meccanici vari (macchine escavatrici,
rulli ed altri macchinari) che lo hanno esposto a sollecitazioni a carico della colonna vertebrale correlate alla forzata adozione di una postura incongrua nella posizione di guida,
alle vibrazioni prodotte dal veicolo ed ai sobbalzi dovuti alla percorrenza di tratte su strade asfaltate e non.
Ha poi dedotto di aver movimentato carichi senza ausili particolari, anche mediante l'effettuazione di operazioni di carico/scarico di materiali pesanti di vario tipo, di essersi occupato della manutenzione degli automezzi utilizzati per il suo lavoro ed ancor di aver utilizzato vanghe, picconi ed altri utensili, tutte attività dalle quali è derivata una ernia
discale L5 S1 e multiple discopatie del tratto lombare L2 L5.
Tanto premesso ha dedotto di aver infruttuosamente domandato all' il CP_1
riconoscimento dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale per tale affezione, da conglobarsi con quello in godimento correlato ad un danno biologico valutato dall' in CP_1
ragione del 15 % e relativo a patologie agli arti superiori meglio descritte in atti.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento del maggior CP_1
indennizzo in relazione al danno biologico complessivo che tenga dunque conto sia della pregressa tecnopatia che della richiamata patologia al tratto lombare della colonna responsabile di un danno che ha quantificato in misura pari al 12%.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda escludendo l'origine professionale della patologia lamentata in ricorso, stante generica descrizione delle mansioni dalle quali sarebbe stata originata, nonché
l'esistenza di una effettiva esposizione dello Spada ad un qualificato rischio tecnopatico
3 anche in ragione dell'esistenza di frequenti periodi di disoccupazione nel corso della sua vita lavorativa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 27/2023 del 17 gennaio 2023 (recante r.a.c.l. n. 5678/2017) con la quale il
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda avanzata dallo Pt_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha valutato che sulla scorta dell'unica deposizione testimoniale acquisita in corso di causa e della esigua e non probante documentazione in atti, non potessero ritenersi adeguatamente ricostruite le mansioni che egli ha svolto nell'arco di circa 20 anni talchè nemmeno potesse ritenersi dimostrata l'effettiva esposizione ad un significativo rischio professionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso con ricorso depositato il Pt_1
22 febbraio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il lavoratore appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha sostenuto che pur nella effettiva lacunosità del contenuto dell'unica testimonianza acquisita nel giudizio di prime cure gli elementi di conoscenza complessivamente emersi in causa, ossia il dato documentale desumibile dall'estratto conto contributivo, che dà conto della pluralità di aziende ove egli ha prestato la sua attività lavorativa, e la certificazione medica allegata alla domanda amministrativa, consentono di ritenere debitamente dimostrato il dedotto rischio tecnopatico.
Ha soggiunto che l' nei propri atti difensivi non ha in alcun modo contestato lo CP_1
svolgimento prolungato per un ampio arco temporale dell'attività lavorativa come descritta nel ricorso introduttivo, essendosi limitato ad escludere la esecuzione delle lavorazioni morbigene ricollegabili alla insorgenza della patologia alla colonna.
Pertanto, tenuto conto che la comprovata conduzione di mezzi pesanti costituisce di per sè
attività che espone il lavoratore interessato al rischio tecnopatico, trattandosi di malattia
4 tabellata, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere, diversamente da quanto accaduto, ad accertare l'esistenza del danno lamentato avvalendosi dell'apporto di una c.t.u. medico legale.
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
2. Pare opportuno al Collegio, posto che il giudice di prime cure ha ritenuto che la patologia lamentata dallo rientri tra quelle cd. tabellate, richiamare l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte in ordine al regime di riparto dell'onere della prova in presenza delle affezioni così qualificate siccome inserite nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1124/1965 via via aggiornato nel corso degli anni con successivi decreti ministeriali.
Sul punto la stessa Corte di legittimità ha anche recentemente ribadito (cfr. Cass. ord. n.
22592/2024 ed in precedenza, nei medesimi termini, Cass. sent. 27752/2009, Cass. sent. n.
8002/2006), che in tema di assicurazione contro le malattie professionali l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso in tali casi al
lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla
lavorazione nociva, anch'essa tabellata perché il nesso eziologico sia presunto per legge
sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in
tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal
prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo
contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella
previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i
presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua
previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato
secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità
della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al
giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009).
5 3. Tanto premesso osserva anzitutto la Corte che nel caso di specie risulta ampiamente superato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione che si assume morbigena, talchè non opera la presunzione legale di origine professionale testè
richiamata.
Difatti per l'ernia discale lombare, prevista al n. 77) della Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 contenuta nel D.M. 9 aprile
2008, il periodo massimo in questione è fissato in un anno mentre la denuncia della predetta malattia professionale da parte dell'appellante risale al 2015 a fronte della cessazione dell'attività lavorativa all'origine di tale affezione fin dall'ottobre 2011 secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo.
4. Sotto altro profilo nemmeno risulta compiutamente assolto l'onere dimostrativo in ordine all'effettivo svolgimento delle correlate lavorazioni cosi descritte nel richiamato punto n. 77) del D.M. 9 aprile 2008: a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che
espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari,
trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale
costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo
non occasionale in assenza di ausili efficaci.
4.1. Dall'esame della documentazione presente in atti, segnatamente dal verbale recante la deposizione testimoniale di risulta che l'appellante aveva lavorato negli Testimone_1
anni '80 in diversi cantieri siccome impegnato come conducente di un escavatore per circa 2-
3 giorni e che, in seguito, aveva condotto un camion in altre due occasioni in date imprecisate comunque successive alla metà del 1985.
La difesa appellante non ha ritenuto di citare ulteriori testimoni tra quelli inseriti nella relativa lista contenuta nel ricorso introduttivo (in tutto 4 oltre all' talchè è Tes_1
sostanzialmente decaduta dal diritto alla prosecuzione della relativa prova.
4.2. Il Collegio reputa inoltre che gli ulteriori elementi di conoscenza disponibili agli atti non consentano, per la loro estrema genericità, di ravvisare l'effettiva adibizione dello Pt_1
in modo non occasionale alla guida di mezzi che espongono il conducente a vibrazioni
6 ovvero alla movimentazione manuale di carichi in mancanza di idonei ausili meccanici o di altro tipo.
Difatti la mera produzione dell'estratto conto contributivo consente di desumere in termini del tutto generali una certa continuità nell'impegno lavorativo o ancora l'esecuzione di attività lavorativa alle dipendenze di una data impresa ma certamente non conduce, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi di conoscenza, ad un effettivo accertamento quanto allo svolgimento delle mansioni tabellate e ancor meno alla dimostrazione della non occasionalità
della esposizione ad un rischio tecnopatico qualificato.
5. Tali considerazioni valgono, d'altra parte, anche per il caso in cui il lavoratore non possa giovarsi, come nel caso dell'odierno appellante sulla scorta delle ragioni poc'anzi evidenziate, della attenuazione del rigore dell'onere della prova in tema di eziologia lavorativa per la malattia per la quale richiede l'indennizzo.
In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità (cfr. Cass.
ord, n. 18175/2023 e nei medesimi termini Cass. ord, n. 27574/2024): il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e dotate di carattere astratto e
ipotetico (Cass., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21825). È indispensabile una concreta e
specifica dimostrazione, che può esser data anche in termini di probabilità, sulla base della
particolarità della fattispecie: nella maggior parte dei casi, difatti, è impossibile ricostruire
l'eziologia in chiave di certezza. È necessario acquisire, tuttavia, elementi connotati da una probabilità qualificata (Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13814), da un rilevante grado di
probabilità, che differisce dalla mera possibilità dell'origine professionale (Cass., sez. lav.,
12 ottobre 2012, n. 17438)
Dunque, in difetto di elementi dimostrativi che raggiungano la soglia della probabilità
qualificata, il nesso causale relativo alla origine lavorativa di una data affezione non può nel caso di specie ritenersi debitamente integrato.
6. Né, osserva il Collegio, può essere valorizzato, diversamente da quanto prospettato nell'atto di appello, il contegno processuale mantenuto dall' nel giudizio di primo CP_1
7 grado atteso che non risulta l' abbia trascurato di contestare nei propri atti difensivi la CP_1
dedotta attività di conducente di mezzi meccanici svolta dall'appellante limitandosi a porre in dubbio esclusivamente l'adibizione alle lavorazioni morbigene rappresentate dallo Pt_1
Difatti l'Istituto appellato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ha preso compiutamente posizione in ordine all'effettivo svolgimento delle mansioni esposte nel ricorso.
In particolare ha evidenziato l'esistenza di plurimi periodi di disoccupazione ed ha contestato lo svolgimento delle mansioni descritte nel ricorso con riguardo, in particolare, all'esposizione continuativa dell'appellante ad un effettivo ed apprezzabile rischio correlato alle mansioni ivi descritte (segnatamente escludendo l'esposizione a vibrazioni ovvero ad un sovraccarico funzionale della colonna lombare anche in correlazione alla allegata adibizione alla movimentazione manuale di carichi).
7. Del pari risulta privo di rilevanza dirimente, con riguardo all'effettiva esposizione ad un rischio professionale riferibile alla patologia lamentata in ricorso, il pregresso quadro patologico all'arto superiore sinistro originato da un infortunio occorso allo nel maggio Pt_1
2003, per il quale l' ha riconosciuto un indennizzo in capitale in ragione di un danno CP_1
biologico stimato in misura pari al 15 %.
Si tratta, a ben vedere, di una menomazione che riguarda un apparato differente da quello per cui è causa correlata ad un fatto lesivo che nulla dice in ordine alla eziologia lavorativa della patologia al tratto lombare della colonna oggetto di causa (cfr. produzioni CP_1
dell'1 ottobre 2020).
8. Deve pertanto in definitiva ritenersi corretta, stante la ricostruzione effettivamente lacunosa e frammentaria della complessiva vicenda lavorativa dell'appellante, la scelta di non affidare una c.t.u. medico legale sulla persona dello Pt_1
Tale decisione infatti avrebbe avuto, in mancanza di adeguati elementi di riscontro rispetto alla denunciata eziologia professionale della affezione alla colonna, mere finalità esplorative.
8 9. La sentenza gravata, in conclusione, appare esente dai vizi lamentati dall'appellante avendo il giudice di primo grado valutato correttamente le risultanze processuali emergenti all'esito del relativo giudizio pervenendo infine al rigetto della domanda in quanto infondata.
10. Alla luce delle argomentazioni che precedono va quindi rigettato il motivo di appello formulato a con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte_1
11. Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo lo stesso comprovato, Pt_1
mediante deposito il 2 marzo 2023 ed il 25 marzo 2025 di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. rispettivamente per gli anni 2022 e 2023/2024.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 27 del 17 gennaio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che conferma;
2. Dichiara irripetibili le spese del giudizio avendo comprovato il possesso del Parte_1
requisito di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. nei termini chiariti in motivazione.
Così deciso in Cagliari il 5 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
nato a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Roberto Fozzi e Carla Pinna, presso il cui studio in Oristano è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale depositata in atti il
3 aprile 2023;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dall'avvocato
Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 26 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari, fissando ai sensi dell'art. 435 c.p.c. udienza di discussione dinanzi al Collegio, Voglia, in riforma della Sentenza n° 27/2023 emanata dal
Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta,
NEL MERITO:
– visto il già avvenuto raggiungimento della soglia minima d'indennizzabilità per effetto
della preesistenza del 15% indicata in premessa, accertare e dichiarare che l'appellante, in
ragione e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto la malattia professionale
per cui è causa, nello specifico ernia discale L5 S1 e multiple discopatie del tratto lombare
L2 L55, n° subendo un'ulteriore grado di menomazione della propria CP_1 P.IVA_1
integrità psicofisica pari o superiore al 12% o, comunque, non inferiore al 6% o alla
percentuale che cumulata con la cennata preesistenza dia luogo ad aggiuntivo indennizzo, il
tutto a far data dal momento di presentazione della rispettiva domanda amministrativa o,
comunque, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
– premesso e dichiarato il cumulo con la cennata preesistenza, condannare l' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti prestazioni economiche così come
previste dall'art. 13 D.lgs. 38 del 2000, in rendita secondo il grado di menomazione
accertato all'esito del giudizio, il tutto tenuto conto delle modalità, tabelle, conteggi e termini
previsti dalla normativa in materia;
– condannare l' al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio, il tutto CP_1
con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo
tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con Sentenza munita di clausola.
Nell'interesse dell'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi del giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 22 dicembre 2017 ha Parte_1
esposto di aver lavorato come operatore di mezzi meccanici, escavatorista, rullista ed operaio edile dal 1986 al 2011 presso varie imprese e di aver pertanto svolto quotidianamente e costantemente le relative lavorazioni nell'arco della intera giornata lavorativa che si protraeva per circa 8 – 9 ore.
In particolare ha sostenuto di aver condotto mezzi meccanici vari (macchine escavatrici,
rulli ed altri macchinari) che lo hanno esposto a sollecitazioni a carico della colonna vertebrale correlate alla forzata adozione di una postura incongrua nella posizione di guida,
alle vibrazioni prodotte dal veicolo ed ai sobbalzi dovuti alla percorrenza di tratte su strade asfaltate e non.
Ha poi dedotto di aver movimentato carichi senza ausili particolari, anche mediante l'effettuazione di operazioni di carico/scarico di materiali pesanti di vario tipo, di essersi occupato della manutenzione degli automezzi utilizzati per il suo lavoro ed ancor di aver utilizzato vanghe, picconi ed altri utensili, tutte attività dalle quali è derivata una ernia
discale L5 S1 e multiple discopatie del tratto lombare L2 L5.
Tanto premesso ha dedotto di aver infruttuosamente domandato all' il CP_1
riconoscimento dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale per tale affezione, da conglobarsi con quello in godimento correlato ad un danno biologico valutato dall' in CP_1
ragione del 15 % e relativo a patologie agli arti superiori meglio descritte in atti.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento del maggior CP_1
indennizzo in relazione al danno biologico complessivo che tenga dunque conto sia della pregressa tecnopatia che della richiamata patologia al tratto lombare della colonna responsabile di un danno che ha quantificato in misura pari al 12%.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda escludendo l'origine professionale della patologia lamentata in ricorso, stante generica descrizione delle mansioni dalle quali sarebbe stata originata, nonché
l'esistenza di una effettiva esposizione dello Spada ad un qualificato rischio tecnopatico
3 anche in ragione dell'esistenza di frequenti periodi di disoccupazione nel corso della sua vita lavorativa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 27/2023 del 17 gennaio 2023 (recante r.a.c.l. n. 5678/2017) con la quale il
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda avanzata dallo Pt_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha valutato che sulla scorta dell'unica deposizione testimoniale acquisita in corso di causa e della esigua e non probante documentazione in atti, non potessero ritenersi adeguatamente ricostruite le mansioni che egli ha svolto nell'arco di circa 20 anni talchè nemmeno potesse ritenersi dimostrata l'effettiva esposizione ad un significativo rischio professionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso con ricorso depositato il Pt_1
22 febbraio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il lavoratore appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha sostenuto che pur nella effettiva lacunosità del contenuto dell'unica testimonianza acquisita nel giudizio di prime cure gli elementi di conoscenza complessivamente emersi in causa, ossia il dato documentale desumibile dall'estratto conto contributivo, che dà conto della pluralità di aziende ove egli ha prestato la sua attività lavorativa, e la certificazione medica allegata alla domanda amministrativa, consentono di ritenere debitamente dimostrato il dedotto rischio tecnopatico.
Ha soggiunto che l' nei propri atti difensivi non ha in alcun modo contestato lo CP_1
svolgimento prolungato per un ampio arco temporale dell'attività lavorativa come descritta nel ricorso introduttivo, essendosi limitato ad escludere la esecuzione delle lavorazioni morbigene ricollegabili alla insorgenza della patologia alla colonna.
Pertanto, tenuto conto che la comprovata conduzione di mezzi pesanti costituisce di per sè
attività che espone il lavoratore interessato al rischio tecnopatico, trattandosi di malattia
4 tabellata, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere, diversamente da quanto accaduto, ad accertare l'esistenza del danno lamentato avvalendosi dell'apporto di una c.t.u. medico legale.
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
2. Pare opportuno al Collegio, posto che il giudice di prime cure ha ritenuto che la patologia lamentata dallo rientri tra quelle cd. tabellate, richiamare l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte in ordine al regime di riparto dell'onere della prova in presenza delle affezioni così qualificate siccome inserite nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1124/1965 via via aggiornato nel corso degli anni con successivi decreti ministeriali.
Sul punto la stessa Corte di legittimità ha anche recentemente ribadito (cfr. Cass. ord. n.
22592/2024 ed in precedenza, nei medesimi termini, Cass. sent. 27752/2009, Cass. sent. n.
8002/2006), che in tema di assicurazione contro le malattie professionali l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso in tali casi al
lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla
lavorazione nociva, anch'essa tabellata perché il nesso eziologico sia presunto per legge
sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in
tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal
prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo
contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella
previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i
presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua
previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato
secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità
della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al
giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009).
5 3. Tanto premesso osserva anzitutto la Corte che nel caso di specie risulta ampiamente superato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione che si assume morbigena, talchè non opera la presunzione legale di origine professionale testè
richiamata.
Difatti per l'ernia discale lombare, prevista al n. 77) della Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 contenuta nel D.M. 9 aprile
2008, il periodo massimo in questione è fissato in un anno mentre la denuncia della predetta malattia professionale da parte dell'appellante risale al 2015 a fronte della cessazione dell'attività lavorativa all'origine di tale affezione fin dall'ottobre 2011 secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo.
4. Sotto altro profilo nemmeno risulta compiutamente assolto l'onere dimostrativo in ordine all'effettivo svolgimento delle correlate lavorazioni cosi descritte nel richiamato punto n. 77) del D.M. 9 aprile 2008: a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che
espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari,
trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale
costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo
non occasionale in assenza di ausili efficaci.
4.1. Dall'esame della documentazione presente in atti, segnatamente dal verbale recante la deposizione testimoniale di risulta che l'appellante aveva lavorato negli Testimone_1
anni '80 in diversi cantieri siccome impegnato come conducente di un escavatore per circa 2-
3 giorni e che, in seguito, aveva condotto un camion in altre due occasioni in date imprecisate comunque successive alla metà del 1985.
La difesa appellante non ha ritenuto di citare ulteriori testimoni tra quelli inseriti nella relativa lista contenuta nel ricorso introduttivo (in tutto 4 oltre all' talchè è Tes_1
sostanzialmente decaduta dal diritto alla prosecuzione della relativa prova.
4.2. Il Collegio reputa inoltre che gli ulteriori elementi di conoscenza disponibili agli atti non consentano, per la loro estrema genericità, di ravvisare l'effettiva adibizione dello Pt_1
in modo non occasionale alla guida di mezzi che espongono il conducente a vibrazioni
6 ovvero alla movimentazione manuale di carichi in mancanza di idonei ausili meccanici o di altro tipo.
Difatti la mera produzione dell'estratto conto contributivo consente di desumere in termini del tutto generali una certa continuità nell'impegno lavorativo o ancora l'esecuzione di attività lavorativa alle dipendenze di una data impresa ma certamente non conduce, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi di conoscenza, ad un effettivo accertamento quanto allo svolgimento delle mansioni tabellate e ancor meno alla dimostrazione della non occasionalità
della esposizione ad un rischio tecnopatico qualificato.
5. Tali considerazioni valgono, d'altra parte, anche per il caso in cui il lavoratore non possa giovarsi, come nel caso dell'odierno appellante sulla scorta delle ragioni poc'anzi evidenziate, della attenuazione del rigore dell'onere della prova in tema di eziologia lavorativa per la malattia per la quale richiede l'indennizzo.
In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità (cfr. Cass.
ord, n. 18175/2023 e nei medesimi termini Cass. ord, n. 27574/2024): il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e dotate di carattere astratto e
ipotetico (Cass., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21825). È indispensabile una concreta e
specifica dimostrazione, che può esser data anche in termini di probabilità, sulla base della
particolarità della fattispecie: nella maggior parte dei casi, difatti, è impossibile ricostruire
l'eziologia in chiave di certezza. È necessario acquisire, tuttavia, elementi connotati da una probabilità qualificata (Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13814), da un rilevante grado di
probabilità, che differisce dalla mera possibilità dell'origine professionale (Cass., sez. lav.,
12 ottobre 2012, n. 17438)
Dunque, in difetto di elementi dimostrativi che raggiungano la soglia della probabilità
qualificata, il nesso causale relativo alla origine lavorativa di una data affezione non può nel caso di specie ritenersi debitamente integrato.
6. Né, osserva il Collegio, può essere valorizzato, diversamente da quanto prospettato nell'atto di appello, il contegno processuale mantenuto dall' nel giudizio di primo CP_1
7 grado atteso che non risulta l' abbia trascurato di contestare nei propri atti difensivi la CP_1
dedotta attività di conducente di mezzi meccanici svolta dall'appellante limitandosi a porre in dubbio esclusivamente l'adibizione alle lavorazioni morbigene rappresentate dallo Pt_1
Difatti l'Istituto appellato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ha preso compiutamente posizione in ordine all'effettivo svolgimento delle mansioni esposte nel ricorso.
In particolare ha evidenziato l'esistenza di plurimi periodi di disoccupazione ed ha contestato lo svolgimento delle mansioni descritte nel ricorso con riguardo, in particolare, all'esposizione continuativa dell'appellante ad un effettivo ed apprezzabile rischio correlato alle mansioni ivi descritte (segnatamente escludendo l'esposizione a vibrazioni ovvero ad un sovraccarico funzionale della colonna lombare anche in correlazione alla allegata adibizione alla movimentazione manuale di carichi).
7. Del pari risulta privo di rilevanza dirimente, con riguardo all'effettiva esposizione ad un rischio professionale riferibile alla patologia lamentata in ricorso, il pregresso quadro patologico all'arto superiore sinistro originato da un infortunio occorso allo nel maggio Pt_1
2003, per il quale l' ha riconosciuto un indennizzo in capitale in ragione di un danno CP_1
biologico stimato in misura pari al 15 %.
Si tratta, a ben vedere, di una menomazione che riguarda un apparato differente da quello per cui è causa correlata ad un fatto lesivo che nulla dice in ordine alla eziologia lavorativa della patologia al tratto lombare della colonna oggetto di causa (cfr. produzioni CP_1
dell'1 ottobre 2020).
8. Deve pertanto in definitiva ritenersi corretta, stante la ricostruzione effettivamente lacunosa e frammentaria della complessiva vicenda lavorativa dell'appellante, la scelta di non affidare una c.t.u. medico legale sulla persona dello Pt_1
Tale decisione infatti avrebbe avuto, in mancanza di adeguati elementi di riscontro rispetto alla denunciata eziologia professionale della affezione alla colonna, mere finalità esplorative.
8 9. La sentenza gravata, in conclusione, appare esente dai vizi lamentati dall'appellante avendo il giudice di primo grado valutato correttamente le risultanze processuali emergenti all'esito del relativo giudizio pervenendo infine al rigetto della domanda in quanto infondata.
10. Alla luce delle argomentazioni che precedono va quindi rigettato il motivo di appello formulato a con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte_1
11. Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo lo stesso comprovato, Pt_1
mediante deposito il 2 marzo 2023 ed il 25 marzo 2025 di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. rispettivamente per gli anni 2022 e 2023/2024.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 27 del 17 gennaio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che conferma;
2. Dichiara irripetibili le spese del giudizio avendo comprovato il possesso del Parte_1
requisito di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. nei termini chiariti in motivazione.
Così deciso in Cagliari il 5 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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