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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1729/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1729 /2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARRONE DINA e dall'avv. BUCCI SONIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. LUCIANI VITTORIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 esponevano che in data 23/08/2011, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di AR per ottenere la separazione personale.
All'udienza delL'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e convenivano di modificare parzialmente l'accordo iniziale.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di AR, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del'11/12/2025:
1) I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale in AR, via D'Avalos 73 viene assegnata al sig. CP_1
3) La sig.ra rilascerà l'immobile sito in AR, Via D'Avalos 73 entro e Parte_1 non oltre il 15-2-2026;
4) La sig.ra è autorizzata a trasferire i beni presenti all'interno della Parte_1 abitazione familiare che sono stati acquistati personalmente da lei, restano escluse i beni indicati nell'allegato inventario (doc. 9);
5) I figli , C.F. nata il [...] a [...] Persona_1 C.F._1
(PE); , C.F. nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
AR (PE), sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare che verrà individuata e dove trasferiranno la propria residenza;
6) Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, nell'esclusivo interesse dei minori,
a garantire loro un clima di serenità ed armonia e a favorire le reciproche possibilità di contatto, assicurando loro le migliori condizioni di crescita e sviluppo armonico, con costante rispetto del diritto alla bigenitorialità;
7) In particolare, si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita quotidiana dei figli con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica e a prendere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la prole. Inoltre, le parti si impegnano ed obbligano ad una tempestiva e chiara comunicazione in merito ad ogni questione concernente i minori;
8) I coniugi avranno cura di tutelare i figli non esponendoli, nel loro unico e superiore interesse, a pregiudizi che dovessero in ipotesi derivare in ragione delle pagina 3 di 7 eventuali relazioni, durature o meno, di questi ultimi con altri partners, che potranno essere introdotti gradualmente nella quotidianità dei figli;
9) resta inteso che ciascun genitore si asterrà dall'effettuare commenti o esternare la propria opinione ai minori in relazione alle eventuali frequentazioni sentimentali dell'altro coniuge e commenti o opinioni sull'altro genitore;
10) Salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario dei minori, il diritto di visita del padre è disciplinato come segue:
a1) il padre potrà vedere i figli il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 14,00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 18,00 riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
a2) il venerdì dalle ore 8,00, accompagnandoli a scuola sino alle ore 11,00 del sabato mattina riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
a3) a settimane alterne il sabato dalle ore 11,00 sino alle ore 21,00 della domenica;
a4) per le attività sportive serali il padre si occuperà di recuperare il figlio e CP_2 riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
b) durante le vacanze scolastiche di Natale, i genitori si alterneranno annualmente in modo che i figli trascorrano il periodo che va dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio ad orari preventivamente concordati. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ad anni alterni il giorno di
Pasqua o la Pasquetta, a partire dalla Pasqua 2026;
d) nel periodo delle vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane anche non consecutive, tra luglio ed agosto e pagina 4 di 7 comunque per un periodo non inferiore ad una settimana, da stabilirsi concordemente entro il mese di aprile di ogni anno;
e) i figli trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà;
f) i figli trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori;
11) Non sono previsti contributi di mantenimento nei confronti dei figli a carico dei genitori, anche perché il diritto di visita del padre è libero;
12) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
13) In deroga al protocollo del Tribunale di AR, si considerano come spese straordinarie sottoposte al consenso dei genitori, e quindi rientranti nella lettera c) dell'allegato 1 del Protocollo del Tribunale di AR del 25/06/2024, anche l'abbigliamento dei figli;
14) Sino al 30 novembre 2025 le spese straordinarie (di cui al protocollo del
Tribunale di AR oltre all'abbigliamento) saranno poste per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico del sig. Dal 1° dicembre 2025 le Parte_1 CP_1 spese straordinarie (di cui al protocollo del Tribunale di AR oltre all'abbigliamento) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
14 a) Riguardo alle predette spese di cui al punto 14) dal mese di dicembre 2025 il
Sig. provvederà a versare, entro il 15 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 forfettariamente determinata a titolo di anticipo delle spese straordinarie relative al mese di riferimento. Al 30 di ogni mese la Sig.ra Parte_1 consegnerà i giustificativi di spesa al Sig. e, se l'importo dovuto è CP_1 maggiore di € 200,00, verrà versata entro tale data dal Sig. la differenza a CP_1 lui dovuta;
laddove la somma sia inferiore ad € 200,00 la parte eccedente anticipata il
15 di ogni mese sarà restituita in pari data ( 30 di ogni mese ) dalla Sig.ra Parte_1 al Sig. CP_1
pagina 5 di 7 15) Per i mutui cointestati, tranne per quello contratto per l'immobile sito in AR alla Via Verrotti 8, le parti si impegnano a liberarsi reciprocamente, ognuno per la casa a lui intestata;
16) Per l'immobile di via Verrotti, entrambi intestatari della nuda proprietà con mutuo cointestato, la signora continuerà a provvedervi al pagamento del Parte_1 mutuo per intero, così come ha fatto fino ad oggi, con l'obbligo del sig. di CP_1 rimborsare il 50% delle rate residue che si inizieranno a conteggiare a partire dal
06/06/2025 e che potranno essere richieste solo in caso di vendita, e quindi di realizzo, del predetto bene;
17) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
18) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza;
19) le parti si impegnano a rimettere le eventuali querele sporte nei confronti dell'altro;
20) il sig. si impegna a presentare la richiesta di eliminazione della propria CP_1 intestazione dal conto corrente cointestato entro 5 giorni dalla comunicazione dell'omologa della separazione, provvedendo a trasferire l'addebito del mutuo relativo alla ex casa coniugale (che rimarrà integralmente a suo carico) su altro conto dedicato e ad esso intestato.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 6 di 7 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in AR il 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1729 /2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARRONE DINA e dall'avv. BUCCI SONIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. LUCIANI VITTORIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 esponevano che in data 23/08/2011, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di AR per ottenere la separazione personale.
All'udienza delL'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e convenivano di modificare parzialmente l'accordo iniziale.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di AR, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del'11/12/2025:
1) I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale in AR, via D'Avalos 73 viene assegnata al sig. CP_1
3) La sig.ra rilascerà l'immobile sito in AR, Via D'Avalos 73 entro e Parte_1 non oltre il 15-2-2026;
4) La sig.ra è autorizzata a trasferire i beni presenti all'interno della Parte_1 abitazione familiare che sono stati acquistati personalmente da lei, restano escluse i beni indicati nell'allegato inventario (doc. 9);
5) I figli , C.F. nata il [...] a [...] Persona_1 C.F._1
(PE); , C.F. nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
AR (PE), sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare che verrà individuata e dove trasferiranno la propria residenza;
6) Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, nell'esclusivo interesse dei minori,
a garantire loro un clima di serenità ed armonia e a favorire le reciproche possibilità di contatto, assicurando loro le migliori condizioni di crescita e sviluppo armonico, con costante rispetto del diritto alla bigenitorialità;
7) In particolare, si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita quotidiana dei figli con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica e a prendere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la prole. Inoltre, le parti si impegnano ed obbligano ad una tempestiva e chiara comunicazione in merito ad ogni questione concernente i minori;
8) I coniugi avranno cura di tutelare i figli non esponendoli, nel loro unico e superiore interesse, a pregiudizi che dovessero in ipotesi derivare in ragione delle pagina 3 di 7 eventuali relazioni, durature o meno, di questi ultimi con altri partners, che potranno essere introdotti gradualmente nella quotidianità dei figli;
9) resta inteso che ciascun genitore si asterrà dall'effettuare commenti o esternare la propria opinione ai minori in relazione alle eventuali frequentazioni sentimentali dell'altro coniuge e commenti o opinioni sull'altro genitore;
10) Salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario dei minori, il diritto di visita del padre è disciplinato come segue:
a1) il padre potrà vedere i figli il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 14,00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 18,00 riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
a2) il venerdì dalle ore 8,00, accompagnandoli a scuola sino alle ore 11,00 del sabato mattina riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
a3) a settimane alterne il sabato dalle ore 11,00 sino alle ore 21,00 della domenica;
a4) per le attività sportive serali il padre si occuperà di recuperare il figlio e CP_2 riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
b) durante le vacanze scolastiche di Natale, i genitori si alterneranno annualmente in modo che i figli trascorrano il periodo che va dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio ad orari preventivamente concordati. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ad anni alterni il giorno di
Pasqua o la Pasquetta, a partire dalla Pasqua 2026;
d) nel periodo delle vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane anche non consecutive, tra luglio ed agosto e pagina 4 di 7 comunque per un periodo non inferiore ad una settimana, da stabilirsi concordemente entro il mese di aprile di ogni anno;
e) i figli trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà;
f) i figli trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori;
11) Non sono previsti contributi di mantenimento nei confronti dei figli a carico dei genitori, anche perché il diritto di visita del padre è libero;
12) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
13) In deroga al protocollo del Tribunale di AR, si considerano come spese straordinarie sottoposte al consenso dei genitori, e quindi rientranti nella lettera c) dell'allegato 1 del Protocollo del Tribunale di AR del 25/06/2024, anche l'abbigliamento dei figli;
14) Sino al 30 novembre 2025 le spese straordinarie (di cui al protocollo del
Tribunale di AR oltre all'abbigliamento) saranno poste per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico del sig. Dal 1° dicembre 2025 le Parte_1 CP_1 spese straordinarie (di cui al protocollo del Tribunale di AR oltre all'abbigliamento) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
14 a) Riguardo alle predette spese di cui al punto 14) dal mese di dicembre 2025 il
Sig. provvederà a versare, entro il 15 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 forfettariamente determinata a titolo di anticipo delle spese straordinarie relative al mese di riferimento. Al 30 di ogni mese la Sig.ra Parte_1 consegnerà i giustificativi di spesa al Sig. e, se l'importo dovuto è CP_1 maggiore di € 200,00, verrà versata entro tale data dal Sig. la differenza a CP_1 lui dovuta;
laddove la somma sia inferiore ad € 200,00 la parte eccedente anticipata il
15 di ogni mese sarà restituita in pari data ( 30 di ogni mese ) dalla Sig.ra Parte_1 al Sig. CP_1
pagina 5 di 7 15) Per i mutui cointestati, tranne per quello contratto per l'immobile sito in AR alla Via Verrotti 8, le parti si impegnano a liberarsi reciprocamente, ognuno per la casa a lui intestata;
16) Per l'immobile di via Verrotti, entrambi intestatari della nuda proprietà con mutuo cointestato, la signora continuerà a provvedervi al pagamento del Parte_1 mutuo per intero, così come ha fatto fino ad oggi, con l'obbligo del sig. di CP_1 rimborsare il 50% delle rate residue che si inizieranno a conteggiare a partire dal
06/06/2025 e che potranno essere richieste solo in caso di vendita, e quindi di realizzo, del predetto bene;
17) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
18) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza;
19) le parti si impegnano a rimettere le eventuali querele sporte nei confronti dell'altro;
20) il sig. si impegna a presentare la richiesta di eliminazione della propria CP_1 intestazione dal conto corrente cointestato entro 5 giorni dalla comunicazione dell'omologa della separazione, provvedendo a trasferire l'addebito del mutuo relativo alla ex casa coniugale (che rimarrà integralmente a suo carico) su altro conto dedicato e ad esso intestato.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 6 di 7 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in AR il 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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