Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. 72 dell'istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Caserta in data 21.05.2025 e notificato al ricorrente in data 10.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in epigrafe individuato, adottato dal Questore di Caserta in ragione sostanzialmente di un procedimento pendente a suo carico per episodi di violenza domestica in danno della coniuge e di una ordinanza cautelare di sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale risalente al 2022.
1.1. Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo la pretermissione delle guarentigie procedimentali, la mera pendenza di un procedimento penale e il carattere risalente della ordinanza cautelare di sospensione della responsabilità genitoriale, unitamente alla omessa valutazione in concreto della situazione familiare del ricorrente e la omessa ponderazione del pregnante legame familiare che lo avvincerebbe alle propri figlie minori, benchè da loro temporaneamente allontanato; sarebbe altresì mancata la valutazione in concreto della affidabilità e della piena integrazione sociale e lavorativa del ricorrente e, dunque, della assenza di pericolosità sociale.
1.2. Questo TAR accoglieva la incidentale domanda di sospensione pure avanzata nel corpo del gravame.
1.3. L’Amministrazione si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame.
1.4. All’esito della udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa veniva, al fine, introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. L’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, testualmente statuisce che “ Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale ”.
2.1.1. L’art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs., di poi, dispone che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili . Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
2.1.2. La formulazione del giudizio di pericolosità sociale, sotteso al diniego, costituisce esplicazione di una potestà discrezionale, implicante una valutazione in concreto della idoneità delle condotte poste in essere dal ricorrente a costituire una minaccia alla ordinata e pacifica convivenza civile. Vero è che, inoltre, il citato art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. 286/98 –siccome interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza 202/13)- condiziona l’esercizio della potestas de qua agitur alla previa valutazione della natura e della intensità dei legami familiari vantati dallo straniero, nonché dal suo grado di inserimento sociale e lavorativo all’interno del territorio nazionale.
Le esigenze di tutela dell’ordine pubblico emergenti dagli elementi addotti dal resistente Ministero in relazione alle condotte delittuose ascritte al ricorrente -e, tuttavia, allo stato degli atti, non accertate in sede giurisdizionale da qualsivoglia sentenza di condanna- devono essere oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante e le sue stesse figlie minori; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo di cui è menzione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, alla attività lavorativa espletata e alla idoneità dei redditi percepiti, ai legami con il Paese di origine.
2.2. Nella fattispecie in esame, è proprio la effettiva natura e latitudine di tali elementi a non essere stata oggetto di una compiuta valutazione ad opra della Autorità in sede di emanazione del gravato diniego, ove non è dato leggere di valutazioni circa il carattere “recessivo” del diritto alla unità familiare rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, ciò che disvela la mancata effettuazione di una puntuale valutazione dei legami familiari del ricorrente, dimorante in Italia con due figlie minori. La ridetta attività di ponderazione e bilanciamento degli interessi deve tener conto, per vero, del superiore interesse delle minori che -ancorchè private temporaneamente della presenza del padre, con la correlata sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale, epperò con atto risalente al 2022- potrebbe non essere incompatibile, ad oggi, con la perdurante presenza del genitore nel territorio nazionale; e, invero, il rapporto con le figlie minori –benchè temporaneamente allontanati dal ricorrente- assume per certo pregnante significanza.
2.2.1. Non è, invero, desumibile dal gravato provvedimento la effettuazione di una compiuta ponderazione della situazione familiare del ricorrente, che:
- risultava essere, all’epoca della adozione del gravato provvedimento, stabilmente presente nel territorio nazionale da tempo;
- è padre di figli minori;
- vanta regolari requisiti alloggiativi;
- esplica attività di lavoro con la percezione di redditi adeguati alla permanenza nel territorio nazionale.
2.2.2. Risalenti, invero, si appalesano le misure (2022) “interdittive” della potestà genitoriale richiamate dalla Amministrazione che, indi e in tal guisa, dà mostra di avere affatto obnubilato l’espletamento di una adeguata istruttoria “all’attualità” (neanche peritandosi di acclarare lo stato del procedimento penale); istruttoria indefettibilmente prodromica alla valutazione della eventuale pericolosità -giustappunto, concreta e attuale- del ricorrente e al suo eventuale carattere recessivo a fronte, come detto, dell’interesse preminenti delle figlie.
2.2.3. La valutazione in concreto della effettiva, concreta e attuale pericolosità sociale del ricorrente avrebbe dovuto essere condotta tenendo conto delle circostanze tutte sopra rappresentate, indicative dell’inserimento sociale e dei legami familiari vantati dal ricorrente.
2.2.4. Siccome già prospettato in sede interinale, invero:
- la formulazione del giudizio di pericolosità sociale sotteso al diniego implica una valutazione in concreto della idoneità delle condotte poste in essere dal ricorrente a costituire una minaccia attuale alla ordinata e pacifica convivenza;
- le esigenze di tutela dell’ordine pubblico sottese al gravato diniego ed al giudizio di pericolosità sociale che lo fonda, devono essere oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo di cui è menzione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, alla attività lavorativa espletata e alla idoneità dei redditi percepiti, ai legami con il Paese di origine;
- nella fattispecie de qua agitur , per vero, nel preambolo del provvedimento non vi è traccia di una puntuale valutazione dei legami familiari della parte ricorrente che pur risulta presente sul territorio nazionale ove dimorano altresì le figli minori;
- la ridetta attività di ponderazione e bilanciamento degli interessi, peraltro, vieppiù si imponeva avuto riguardo al fatto che le condotte ipotizzate a carico del ricorrente non si sono consumate direttamente in danno delle proprie figlie che, di contro, un vulnus potrebbero avere a soffrire proprio a cagione dell’allontanamento del loro genitore dal territorio nazionale, bensì in danno della coniuge, dalla quale adesso risulta separato.
2.3. Ne discende la illegittimità dell’operato della Amministrazione che, nel corpo del provvedimento impugnato non ha dato conto di una effettiva ponderazione dei pregnanti legami familiari del ricorrente, in violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/98.
2.4. Il gravato diniego, invero, è stato adottato senza una specifica e concreta estrinsecazione delle ragioni afferenti ai caratteri di effettività e di attualità della pericolosità sociale del ricorrente e, in particolare, della preminenza delle ragioni di ordine e di sicurezza pubblici rispetto a quelle di matrice familiare, per converso quivi allegate e comprovate da esso ricorrente.
2.5. Le suesposte considerazioni assumono vieppiù pregnanza, anche al lume delle allegazioni relative all’inserimento lavorativo del ricorrente, confortata dalle evidenze documentali versate in atti.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | TI DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.