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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.518 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di RB in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 518 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Caravaggio 14/A, con l'Avv. Gemma Pirro,
E
nata il [...] a [...] e residente Vallefoglia -Colbordolo- (PU), CP_1
Via Caravaggio 14/A, con l'Avv. Francesca Pedini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
1) Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio in data 30.08.2008 a Pt_1 CP_1
Pesaro, loc. Villa Fastiggi, (PU), trascritto nel Registro degli Atti Matrimonio dell'Ufficio
dello Stato Civile di questo Comune come segue: atto 134 Parte 2 Serie A - Anno 2008 che si deposita unitamente ai documenti d'identità dei ricorrenti (docc.1,2,3).
2) I coniugi sono in regime di comunione legale dei beni.
3) Dal matrimonio sono nate le figlie minori: a Pesaro il 25.7.2010 (CF: Per_1
e a Pesaro il 9.9.2012 (CF: ) CodiceFiscale_1 Per_2 C.F._2
(doc.4,5: documenti identità e tessere sanitarie).
4) La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Vallefoglia-Colbordolo-(PU),
nell'immobile sito in Via Caravaggio n 14/A, di proprietà dei coniugi per la quota di 65%
intestata al SI. e per la quota di 35% intestata alla SI.ra (cfr.doc. 6 Pt_1 CP_1
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia).
5) Il SI. dichiara di svolgere la professione di dipendente a tempo indeterminato Pt_1
presso la Provincia di Pesaro e RB e di percepire uno stipendio mensile che oscilla fra i
1600,00/1.800,00 euro. La variazione stipendiale dipende dalle reperibilità e straordinari/festivi eseguiti ogni mese, come risulta dalle buste paga che si allegano unitamente alla dichiarazione ISEE e alle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc. n. 7 e
12).
5a) Il SI. dichiara di essere titolare dei seguenti rapporti bancari: Pt_1
- Conto corrente n. 0000015568639 acceso presso Credit Agricole con saldo al 31.12.2023
pari a 10.499,96 (cfr. doc.13: estratto alla data del 9.8.2024) - Conto corrente n. 8336 acceso presso Banca Marche il 19/12/2005 e cointestato con la
SI.ra con saldo al 31.12.2023 pari a 1.084,36 (cfr. doc.14: saldo c/c ultimi tre CP_1
anni)
5b) Il SI. dichiara di essere titolare del diritto di proprietà al 65% sulla casa Pt_1
famigliare;
5c) Il SI. dichiara di essere proprietario della vettura targata EH170FM (cfr. Pt_1
doc.15);
5d) il SI. dichiara che ad oggi sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti: Pt_1
- Contratto mutuo fondiario ordinario n. 01723180970 (NDG00021706954), cointestato e sottoscritto da entrambi i coniugi, con la (già in data CP_2 Controparte_3
1.12.2005, per l'importo finanziato di euro 150.000,00, da restituirsi in rate mensili per la durata di 25 anni, con residuo capitale alla data del 31.7.2024 di euro 58.727,67, e rata mensile di euro 846,72 con scadenza il 31.7.2031 (doc n. 16).
6) La sig.ra dichiara di svolgere la professione di dipendente part-time a tempo CP_1
indeterminato a far data dal corrente mese di marzo 2024. In precedenza svolgeva il medesimo lavoro ma a tempo determinato presso il supermercato Rio Agina srl e di percepire uno stipendio mensile di € 1.100,00 circa come risultante dalla busta paga (cfr.
doc. 8) che si allega unitamente alla dichiarazione ISEE e alle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc. n. 9 e 12).
6a) La SI.ra dichiara di essere titolare dei seguenti rapporti bancari: CP_1
- Conto corrente n. 8336 acceso presso Banca Marche il 19/12/2005 e cointestato con il
SI. (cfr. doc.14: saldo c/c ultimi tre anni) Pt_1
- Conto corrente n. 3028/000003937288 acceso il 15/9/2023 presso con saldo al CP_2
31.12.2023 di euro 542,40 a (cfr. doc. 18: saldo c/c) 6b) La SI.ra dichiara di essere proprietaria per la quota del 35 % della casa CP_1
famigliare; nonché di essere titolare per la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile ubicato a Pesaro Via Falcineto n. 13 (doc. 19)
6c) la SI.ra dichiara di essere proprietaria della vettura targata FS 939NJ (cfr. CP_1
doc. 20)
6d) la SI.ra dichiara che ad oggi sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti: CP_1
Contratto mutuo fondiario ordinario n. 01723180970 (NDG00021706954), cointestato e sottoscritto da entrambi i coniugi, con la (già in data CP_2 Controparte_3
1.12.2005, per l'importo finanziato di euro 150.000,00, da restituirsi in rate mensili per la durata di 25 anni, con residuo capitale alla data del 31.7.2024 di euro 58.727,67, e rata mensile di euro 846,72 con scadenza il 31.7.2031 (doc n. 16)
7) Purtroppo, con il passare del tempo, i rapporti coniugali si sono deteriorati e la convivenza coniugale non è più proseguibile, facendo maturare la decisione di separarsi consensualmente, anche e soprattutto nell'interesse della prole.
8) Stante l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi questi ultimi chiedono consensualmente che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni di seguito indicate ed integralmente accettate. 9) Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad essa connesse.”.
Tanto premesso, chiedevano fissarsi l'udienza di comparizione personale delle parti alla luce del trasferimento immobiliare previsto dalle condizioni di separazione e trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, rimettere la causa in decisione per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- La casa familiare sita in Vallefoglia -Colbordolo- Via Caravaggio 14/A, viene assegnata al marito il quale già comproprietario del 65% del predetto immobile, Parte_1
acquista da la sua quota di comproprietà pari al 35%. Le parti tuttavia CP_1
convengono che la suddetta abitazione resterà gratuitamente nella disponibilità della SI.ra e delle figlie minori fino a quando le stesse non troveranno altra abitazione. CP_1
3- Le utenze della casa familiare rimarranno a carico della SI.ra fino a quando CP_1
la stessa non lascerà la casa familiare.
4- Il SI. in accordo con la moglie ha già lasciato l'abitazione famigliare e rientrerà Pt_1
nella casa familiare nel momento in cui la moglie e le figlie si trasferiranno nella loro nuova abitazione. Si impegna sino a tale data a rispettare la privacy della sig.ra e, CP_1
dunque, a non accedere liberamente all'appartamento senza avvisare e/o suonare il campanello.
5- Le figlie minori e , sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre oggi sita in
Vallefoglia - Colbordolo- Via Caravaggio 14/A e poi in quella che individuerà;
6- La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che si impegnano a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli;
7- I genitori pertanto concordano che, nonostante la separazione personale, le loro due figlie manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori;
8- Il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso e miglior accordo con la Pt_1
SI.ra e comunque sempre compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e CP_1
gli impegni delle figlie secondo le seguenti modalità: · 3 (tre) giorni alla settimana (martedì , mercoledì, giovedì ) e in quella successiva 2 (due) giorni (lunedì e venerdì) e così
in via alternata: la mattina successiva il padre accompagnerà le figlie a scuola o presso la casa materna in caso di chiusura della scuola. I giorni residuali le figlie resteranno invece presso la madre, genitore collocatario. Le parti convengono che ovviamente si tratta di giornate indicative, poichè le stesse potrebbero anche variare in virtù degli impegni scolastici e ludici delle ragazze e di quelli lavorativi dei genitori, che quindi saranno liberi di modificarli in accordo tra loro, rispettando tuttavia i periodi di permanenza delle figlie dall'uno all'altro genitore. · il fine settimana in via alternata tra i due genitori con le seguenti modalità: da sabato mattina a lunedì mattina quando le bambine verranno accompagnate a scuola dal genitore con cui hanno trascorso il week-end. · 10 giorni,
consecutivi e non, durante le vacanze estive;
· 7 giorni consecutivi e non, durante le vacanze Natalizie alternando di anno in anno le festività di Natale e Capodanno con ciascun genitore;
· 4 giorni consecutivi e non, durante le vacanze Pasquali alterando di anno in anno le festività con ciascun genitore;
9- La calendarizzazione esatta dei suddetti periodi dovrà essere accordata tra le parti almeno un mese prima, mentre per quanto riguarda il periodo estivo l'accordo dovrà essere raggiunto entro il mese di maggio di ogni anno tenuto conto anche delle ferie che verranno riconosciute dai rispettivi datori di lavoro;
10- Nei periodi di vacanza i genitori avranno l'obbligo di comunicare all'altro gli spostamenti in altre località, nonché l'organizzazione di gite o vacanze fuori porta con i figli sia che prevedano più giorni con il pernottamento sia che si svolgano in un'unica giornata;
11- Nell'ambito dell'affido condiviso, i coniugi potranno comunque concludere accordi diversi circa i tempi e le modalità della presenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore - ciò con particolare riferimento ai giorni feriali e ai periodi festivi – in ogni caso con prevalente attenzione all'interesse superiore dei minori. Si impegnano altresì ad avvisare l'altro genitore qualora dovessero assentarsi dalla propria residenza per più giornate consecutive per motivi di lavoro o svago;
12- Entrambi i genitori, quando avranno con sé le figlie, avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente all'altro genitore, garantendo quotidiani contatti tra madre/padre e figlie, così come di consegnarsi reciprocamente il documento di identità e la tessera sanitaria dei figlie;
13- Per quanto concerne il regime di frequentazione genitoriale delle figlie minori, i ricorrenti si impegnano, fino al raggiungimento di una conveniente maturazione psicofisica delle figlie, ad astenersi durante i tempi di frequentazione delle stesse dal permettere la presenza ovvero l'affiancamento di terze persone estranee alla famiglia e, più in particolare, di eventuali nuovi partner.
14- Il SI. si obbliga, tenuto conto del tempo pressoché paritario di collocazione Pt_1
delle figlie presso ciascun genitore ed in considerazione dell' attuale liquidazione della quota di comproprietà dell'immobile di Vallefoglia – Colbordolo – Via Caravaggio n. 14/A
a favore della moglie, a corrispondere mensilmente alla SI.ra a partire dal mese CP_1
di omologazione del presente ricorso, un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad
€ 250,00 a titolo di concorso spese a copertura del mantenimento delle proprie figlie. Detta
somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Il SI. comunque si impegna a CP_1 Pt_1
rivedere l'ammontare del detto assegno tra cinque anni, anche e soprattutto alla luce dell'eventuale percorso scolastico/universitario che le figlie vorranno intraprendere tenuto conto che a settembre 2024 la figlia frequenterà il primo anno della scuola Per_1
superiore.
15- I ricorrenti concordano che gli assegni per il nucleo famigliare – assegno unico – fino ad oggi incassati in via esclusiva dal sig. nell'interesse della famiglia, vengano Pt_1
percepiti interamente ed in via esclusiva dalla sig.ra a far data dalla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso e che la stessa possa usufruire anche delle detrazioni fiscali per le figlie nella propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%. I ricorrenti si impegnano quindi a comunicare agli enti competenti tale variazione. La SI.ra CP_1
incasserà interamente anche il contributo riconosciuto dall'Inps per la figlia . Per_1
16- I coniugi si obbligano altresì, a decorrere dalla data di omologazione del presente atto,
a provvedere al pagamento o al rimborso, nella misura del 50% in capo al sig. e del Pt_1
restante 50% in capo alla sig.ra delle spese straordinarie erogate dall'altro, CP_1
qualora questi le abbia anticipate, impegnandosi a seguire il protocollo elaborato dalla
Conferenza Distrettuale in materia di famiglia da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (doc.20).
17- I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i loro figli sul proprio passaporto o altro documento.
18- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. 19- Le parti convengono che il conto corrente cointestato n. 8336 acceso presso Banca
Marche verrà estinto e che il saldo verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
20- I coniugi sono comproprietari come detto, per la quota del 65% il SI. e per la Pt_1
quota del 35% la SI.ra della casa familiare costituita dal seguente immobile: CP_1
-appartamento parte di un fabbricato residenziale, sito in Comune di Vallefoglia, in
Provincia di Pesaro e RB, località Colbordolo, Via Caravaggio n. 14/A. Con il presente atto i coniugi intendono regolare anche i propri rapporti economici in modo che il suddetto immobile diventi di esclusiva proprietà del marito, precisando che la liquidazione della quota di immobile pari al 35% appartenente alla SI.ra rappresenta una CP_1
delle condizioni della presente separazione, avendo le parti l'intento di procedere ad una
“negoziazione globale” del rapporto coniugale e patrimoniale dei coniugi, allo scopo di definire in modo non contenzioso e definitivo la crisi coniugale (cfr. Cass. civ. n. 3110/2016
–Cass. civ. n.4144/2021). In virtù di quanto sopra esposto la SI.ra pertanto CP_1
con la sottoscrizione del presente ricorso e del verbale della udienza presidenziale che verrà fissata, trasferisce la sua quota di 35% di proprietà della casa familiare al SI.
[...]
che ne diventerà unico ed esclusivo proprietario a fronte del pagamento del prezzo Pt_1
che le parti hanno concordato nella somma di euro 40.000,00 oltre all'accollo a carico di del residuo mutuo fondiario, che i coniugi avevano sottoscritto. Con la Parte_1
vendita immobiliare, i ricorrenti stabiliscono che anche gli oggetti, i beni e i mobili presenti nella casa coniugale rimarranno in proprietà del SI. ad eccezione del mobile del Pt_1
bagno, di alcune sedie e di alcuni suppellettili di valore affettivo per la sig.ra CP_1
perché realizzati da suo padre.
21- La SI.ra si impegna, alla luce di quanto stabilito, a lasciare la casa familiare, CP_1
in cui attualmente è collocata assieme alle figlie, nella piena disponibilità del marito non appena avrà acquistato la proprietà di nuovo appartamento dove trasferirsi con le figlie. Il
SI. consente, di buon grado, alla SI.ra ed alle proprie figlie di permanere Pt_1 CP_1
gratuitamente nel suddetto appartamento di Via Caravaggio n. 14/A, Colbordolo, per tutto il tempo necessario e con obbligo per la di pagamento delle spese per utenze CP_1
fino al rilascio dell'immobile
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
In ragione di ciò la SI.ra , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Vallefoglia -Colbordolo- (PU), Via Caravaggio 14/A, (C.F. ) C.F._3
trasferisce a nato a [...] il [...] e residente in [...]
-Colbordolo- (PU), Via Caravaggio 14/A, (C.F ) che accetta il 35% C.F._4
della propria quota di piena proprietà della seguente unità immobiliare:
Appartamento, parte di un fabbricato residenziale, ubicato in Provincia di Pesaro e RB,
nel Comune di Vallefoglia, località Colbordolo, in area urbana residenziale, Via
Caravaggio n. 14/A.
L'appartamento è censito al Catasto Urbano, Sezione ex Colbordolo come segue: Foglio
15, mappale n. 500, subalterno 6, Categoria A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 177 (mq. 152 escluse aree scoperte), rendita catastale € 570,68. Il fabbricato è
conforme all'ultima planimetria catastale agli atti dell depositata in Controparte_4
data 11/05/2006, Pratica n. PS0049238 in atti dal 11/05/2006 per fusioneristrutturazione
(n. 3750.1/2006).
Il fabbricato di cui fa parte l'immobile è stato realizzato in forza della Concessione Edilizia
n. 85 del 11/08/1977 e successiva Variante Concessione Edilizia n. 401 del 12/06/1980. L'immobile è stato oggetto di ristrutturazione con Permesso di Costruire n. 24 del
22/07/2005 e successiva variante D.I.A. Pratica n.56/2006.
Il certificato di Abitabilità è stato richiesto in data 3/07/2006 e l'Abitabilità si è formata per silenzio/assenso in forza alla normativa vigente al momento della richiesta. La parte cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati e la planimetria catastale allegata al presente atto è pienamente conforme allo stato di fatto dell'immobile sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte cedente dichiara altresì che quanto in atto venduto viene trasferito con tutti i relativi diritti, ragioni, azioni, usi, servitù attive e passive, adiacenze, pertinenze,
dipendenze, con ogni garanzia, come per legge, tanto in ordine alla proprietà e disponibilità, quanto in ordine alla libertà da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta al Servizio di Pubblicità Immobiliare di RB
(già Conservatoria) in data 7.12.2005 al registro generale n. 9691 e registro particolare n.
2973 per l'importo di euro 300.000,00 (euro trecentomila) a favore della (già CP_2
a garanzia del pagamento del mutuo fondiario sottoscritto a rogito del Controparte_3
Notaio Dott. in data 1.12.2005 oggetto dell'accollo di seguito riportato. La Persona_3
presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto, come sopra attestato in cui le porzioni d'immobile ora si trovano, note alla parte acquirente, per il prezzo convenuto e pattuito di euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre all'accollo del debito residuo del mutuo fondiario concesso dalla (già in data CP_2 Controparte_3
1.12.2005, repertorio n. 131627/21255 a garanzia del quale è stata concessa ipoteca volontaria iscritta al Servizio di Pubblicità Immobiliare di RB (già Conservatoria) in data 7.12.2005 al registro generale n. 9691 e registro particolare n. 2973 per l'importo di euro 300.000,00 (euro trecentomila) a favore della (già CP_2 Controparte_3 (capitale residuo alla data del 31.7.2024 euro 58.727,67 oltre interessi contrattuali al tasso variabile). La quota pari al 35% del diritto di piena proprietà dell'appartamento oggetto del presente trasferimento è pervenuta alla SI.ra giusto atto a rogito del Notaio CP_1
dott. (atto del 1/12/2005 rep. n. 131626, fascicolo n. 21254, registrato Persona_3
l'8/12/2005) che si allega e richiamato come trascritto e come parte integrante del presente trasferimento. In riferimento al suddetto bene immobile le parti allegano perizia giurata contenente tutti gli accertamenti meglio specificati nel presente ricorso (cfr. doc. n. 21).
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto dell'immobile e conferma la dichiarazione di conformità resa dalla parte venditrice. La parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua clausola e condizione il mutuo sopra citato, obbligandosi a farsi riconoscere quale nuovo ed esclusivo debitore, nei confronti della Banca mutuante. In relazione all'accollo del mutuo il presente atto verrà comunicato all'Istituto mutuante. La parte acquirente subentra dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di RB nel possesso e nella materiale disponibilità dell'oggetto e del diritto di proprietà trasferito. La parte venditrice prende atto dell'accollo e rinuncia all'ipoteca legale. Entrambe le parti danno atto che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli art. 1754 e segg. c.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.Lgs 192/2005 l'attestato di prestazione energetica (APE), redatto da tecnico abilitato, verrà prodotto in tempo utile alla udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale e/o del Giudice Delegato. Il
prezzo convenuto per la vendita pari ad euro 40.000,00 (euroquarantamila/00) verrà
pagato a mezzo di assegno circolare in sede di udienza di comparizione dei coniugi e quindi nell'occasione potrà essere effettuata apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo pattuito per l'acquisto della quota di immobile. dichiara che ai fini della tassazione del presente atto intende Parte_1
avvalersi dell'applicazione dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, trattandosi di trasferimento immobiliare che definisce in modo globale il rapporto coniugale tra i coniugi.
si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione e/o richieste di Parte_1
ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
si obbliga pertanto a depositare nel fascicolo telematico, entro venti giorni Parte_1
dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e,
successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall .” Controparte_4
Letto il ricorso ed invitate le parti ad integrare il ricorso della documentazione necessaria per il perfezionamento dell'accordo di trasferimento immobiliare, veniva fissata l'udienza di comparizione del 25.02.2025.
A tale udienza, il Giudice istruttore dava atto dell'esito negativo della conciliazione ed i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, dichiaravano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Veniva quindi redatto il verbale sottoscritto da tutte le parti presenti in udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Alla stessa data del 25 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche all'udienza di comparizione del 25.02.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori Per_1
e sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con le figlie e . Per_1 Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
Per quanto attiene l'accordo del trasferimento immobiliare sarà cura ed onere delle parti procedere ad effettuare tutte le necessarie formalità di pubblicità immobiliare con obbligo di deposito nel fascicolo telematico del presente procedimento entro venti giorni dalla data di deposito del presente provvedimento che conclude il giudizio di separazione, della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente,
anche della copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del
Territorio.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RB in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in data 30.08.2008 a Pesaro, loc. Villa Fastiggi, (PU), trascritto nel Registro degli Atti Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del citato Comune, atto
134 Parte 2 Serie A - Anno 2008 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e nel verbale di udienza del 25.02.2025 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in RB, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone