Articolo 2156 del Codice civile
Articolo 2155Articolo 2112
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19 aprile 1942
Art. 2156.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti, che in conformita' degli usi non si dividono in natura, e' fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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