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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 415 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 415 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela PALUMBO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Paola RAGONESI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiarare la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Ladispoli in data 05/04/2003, atto CP_1 trascritto presso il Comune di Ladispoli n. 17, parte 1, anno 2003. A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati quattro figli Per_1
nata a [...], il [...], nato a [...], il [...], ,
[...] Persona_2 Persona_3 nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...], i primi due Persona_4 maggiorenni, tutti conviventi con la madre e non economicamente autonomi;
b) che nel corso degli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione del comportamento aggressivo e violento del , il quale a causa delle sue gravi condotte CP_1 aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
c) che in precedenza tali comportamenti del marito non era state mai denunciate per paura di ritorsioni fino a quando la stessa, a seguito di violenze anche fisiche, subite in data 26.10.2024 aveva poi presentato una denuncia-querela presso il comando dei Carabinieri di Ponte Milvio a Roma;
d) che nel corso della convivenza, durata oltre 20 anni, entrambi i coniugi avevano intrapreso relazioni extraconiugali: lei stessa, in passato, aveva frequentato un altro uomo, mentre il marito da oltre sei anni, aveva una relazione stabile con altra persona;
e) che quanto alla condizione economica delle parti il dichiarava un reddito annuo lordo di euro 30mila, mentre la CP_1 stessa operava come OS e/o la badante con un reddito mensile di euro 700,00. Inoltre, il marito usufruiva, per intero degli assegni familiari per euro 600 mensili. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale con addebito nei confronti del marito;
un contributo di mantenimento in suo favore per euro 500,00 mensili oltre ad euro 1.000 per quello dei figli (euro 250 per ogni figlio); l'affidamento condiviso per i figli minori con collocamento degli stessi presso di lei, previa assegnazione della casa familiare, stabilendo, infine, specifiche modalità di incontro del padre con i figli. Infine il riconoscimento, per intero, in suo favore dell'assegno unico. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato tutte le deduzioni di merito di parte istante, sia con riguardo ai fatti di violenza indicati da parte ricorrente, che in merito alle condizioni economiche delle parti. A tal riguardo segnalava come pur in presenza di un reddito annuo lordo di euro 30mila, l'attuale reddito mensile era di circa euro 1100 per come risultava dalle buste paga che venivano depositate. Ciò in ragione del fatto che la parte era stata costretta a chiedere due cessioni del quinto per debiti che il resistente era stato costretto a contrarre proprio per soddisfare le esigenze della famiglia. Concludeva chiedendo, il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei due figli minori ed il collocamento di tutti i figli presso la sua abitazione in Montefiascone ove si era trasferito
Nel corso del processo, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dopo avere sentito tre dei quattro figli delle parti, in assenza di prove da assumere, la causa dopo la discussione veniva trattenuta alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dalla ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. I, n. 22291/2024). Ebbene di tali presupposti parte ricorrente non ne ha fornito prova alcuna, non avendo svolto, oltre alle deduzioni in ricorso, alcuna allegazione in merito alle dedotte ipotesi di violenza, né articolato prove al riguardo. Quanto alle altre questioni si osserva: a) in merito all'assegnazione della casa familiare, la stessa, in assenza di contestazioni su tale aspetto, potrà essere assegnata alla ricorrente la quale ivi potrà continuare a vivere insieme ai suoi figli. Parimenti, alcuna contestazione sussiste in merito all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e , potendosi, pertanto disporre un Per_3 Per_4 affidamento congiunto ai genitori;
b) con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, considerando, sul punto il principio di proporzionalità esistente e i seguenti elementi: 1) le esigenze dei quattro figli oggi tutti ancora non economicamente indipendenti, aventi rispettivamente un'età di 22, 20 17 e 16 rispetto ai quali le esigenze risultano essere di natura ordinaria direttamente collegate alla loro età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile, come indicato in ricorso, di circa 700 euro, sostenere spese abitative di circa euro 160 mensili, (la casa familiare era stata assegnata al coniuge dall e poter CP_2 beneficiare, per intero, dell'assegno unico (euro 600) per come indicato dal coniuge;
il resistente da parte sua, ha un reddito mensile di euro 2.384,00 ridotto a 1.190 (cedolino marzo 2025) a causa delle trattenute operate in ragione di due cessioni del quinto;
la parte poi, dovrà sostenere spese di euro 400,00 mensili per il pagamento del canone mensile;
3) il fatto che tutti i figli sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione essere determinato in complessivi euro 400,00 per tutti i figli (euro 100,00 per figlio), riconoscendo, poi alla ricorrente la somma per intero dell'assegno unico di circa euro 600 e il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata da parte ricorrente deve ritenersi che tale richiesta non possa essere accolta. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia oggi stabilito che In tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Anche in relazione a tale aspetto, salvo i dati economici finora esaminati, alcuna prova al riguardo è stata articolate e/o richiesta, non potendo, pertanto la domanda essere accolta. L'esito complessivo del processo legittima la compensazione delle spese processuali
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio celebrato a Ladispoli il 05.04.2003 (atto n. 17, P.1, anno 2003);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. assegna la casa familiare sita Vignanello Via G. Pascoli, 2 a che ivi potrà Parte_1 vivere unitamente ai suoi figli;
4. affida i figli minori e congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l' corrisponderà a per intero, l'assegno unico;
CP_3 Persona_5
7. rigetta ogni altra richiesta
8. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
9. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 415 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela PALUMBO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Paola RAGONESI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiarare la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Ladispoli in data 05/04/2003, atto CP_1 trascritto presso il Comune di Ladispoli n. 17, parte 1, anno 2003. A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati quattro figli Per_1
nata a [...], il [...], nato a [...], il [...], ,
[...] Persona_2 Persona_3 nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...], i primi due Persona_4 maggiorenni, tutti conviventi con la madre e non economicamente autonomi;
b) che nel corso degli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione del comportamento aggressivo e violento del , il quale a causa delle sue gravi condotte CP_1 aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
c) che in precedenza tali comportamenti del marito non era state mai denunciate per paura di ritorsioni fino a quando la stessa, a seguito di violenze anche fisiche, subite in data 26.10.2024 aveva poi presentato una denuncia-querela presso il comando dei Carabinieri di Ponte Milvio a Roma;
d) che nel corso della convivenza, durata oltre 20 anni, entrambi i coniugi avevano intrapreso relazioni extraconiugali: lei stessa, in passato, aveva frequentato un altro uomo, mentre il marito da oltre sei anni, aveva una relazione stabile con altra persona;
e) che quanto alla condizione economica delle parti il dichiarava un reddito annuo lordo di euro 30mila, mentre la CP_1 stessa operava come OS e/o la badante con un reddito mensile di euro 700,00. Inoltre, il marito usufruiva, per intero degli assegni familiari per euro 600 mensili. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale con addebito nei confronti del marito;
un contributo di mantenimento in suo favore per euro 500,00 mensili oltre ad euro 1.000 per quello dei figli (euro 250 per ogni figlio); l'affidamento condiviso per i figli minori con collocamento degli stessi presso di lei, previa assegnazione della casa familiare, stabilendo, infine, specifiche modalità di incontro del padre con i figli. Infine il riconoscimento, per intero, in suo favore dell'assegno unico. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato tutte le deduzioni di merito di parte istante, sia con riguardo ai fatti di violenza indicati da parte ricorrente, che in merito alle condizioni economiche delle parti. A tal riguardo segnalava come pur in presenza di un reddito annuo lordo di euro 30mila, l'attuale reddito mensile era di circa euro 1100 per come risultava dalle buste paga che venivano depositate. Ciò in ragione del fatto che la parte era stata costretta a chiedere due cessioni del quinto per debiti che il resistente era stato costretto a contrarre proprio per soddisfare le esigenze della famiglia. Concludeva chiedendo, il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei due figli minori ed il collocamento di tutti i figli presso la sua abitazione in Montefiascone ove si era trasferito
Nel corso del processo, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dopo avere sentito tre dei quattro figli delle parti, in assenza di prove da assumere, la causa dopo la discussione veniva trattenuta alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dalla ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. I, n. 22291/2024). Ebbene di tali presupposti parte ricorrente non ne ha fornito prova alcuna, non avendo svolto, oltre alle deduzioni in ricorso, alcuna allegazione in merito alle dedotte ipotesi di violenza, né articolato prove al riguardo. Quanto alle altre questioni si osserva: a) in merito all'assegnazione della casa familiare, la stessa, in assenza di contestazioni su tale aspetto, potrà essere assegnata alla ricorrente la quale ivi potrà continuare a vivere insieme ai suoi figli. Parimenti, alcuna contestazione sussiste in merito all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e , potendosi, pertanto disporre un Per_3 Per_4 affidamento congiunto ai genitori;
b) con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, considerando, sul punto il principio di proporzionalità esistente e i seguenti elementi: 1) le esigenze dei quattro figli oggi tutti ancora non economicamente indipendenti, aventi rispettivamente un'età di 22, 20 17 e 16 rispetto ai quali le esigenze risultano essere di natura ordinaria direttamente collegate alla loro età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile, come indicato in ricorso, di circa 700 euro, sostenere spese abitative di circa euro 160 mensili, (la casa familiare era stata assegnata al coniuge dall e poter CP_2 beneficiare, per intero, dell'assegno unico (euro 600) per come indicato dal coniuge;
il resistente da parte sua, ha un reddito mensile di euro 2.384,00 ridotto a 1.190 (cedolino marzo 2025) a causa delle trattenute operate in ragione di due cessioni del quinto;
la parte poi, dovrà sostenere spese di euro 400,00 mensili per il pagamento del canone mensile;
3) il fatto che tutti i figli sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione essere determinato in complessivi euro 400,00 per tutti i figli (euro 100,00 per figlio), riconoscendo, poi alla ricorrente la somma per intero dell'assegno unico di circa euro 600 e il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata da parte ricorrente deve ritenersi che tale richiesta non possa essere accolta. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia oggi stabilito che In tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Anche in relazione a tale aspetto, salvo i dati economici finora esaminati, alcuna prova al riguardo è stata articolate e/o richiesta, non potendo, pertanto la domanda essere accolta. L'esito complessivo del processo legittima la compensazione delle spese processuali
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio celebrato a Ladispoli il 05.04.2003 (atto n. 17, P.1, anno 2003);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. assegna la casa familiare sita Vignanello Via G. Pascoli, 2 a che ivi potrà Parte_1 vivere unitamente ai suoi figli;
4. affida i figli minori e congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l' corrisponderà a per intero, l'assegno unico;
CP_3 Persona_5
7. rigetta ogni altra richiesta
8. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
9. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco