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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029/2023 di Ruolo Generale il 17/03/2023 vertente t r a
( ) - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO ORAZIO FRANCESCO e con domicilio eletto C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo in STRETTA DE RUBEIS, 15 33043 CIVIDALE DEL
FRIULI;
- parte attrice -
e
) Controparte_1 P.IVA_1
– rappresentata e difesa dall'avv. ODORICO TIZIANA ) e con C.F._3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 4
33100 UDINE;
- parte convenuta –
( ) – rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
RIGO ANTONIO del Foro di Udine e dall'avv. ROSSI STEFANO del Foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Udine, via Luigi Moretti 2;
- parte convenuta –
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
Causa assunta in decisione con riserva all'udienza del 15.5.2025 ex art. 281 - sexies
c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO: per le causali di cui in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine alla morte prematura o alla perdita della chance della maggior durata della vita del Sig. e, per l'effetto, condannare i Persona_1 medesimi, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice di cui: iure hereditatis
- euro 300.856,50, ovvero quella diversa somma che si riterrà di liquidare in via equitativa, per danno non patrimoniale conseguente alla perdita di chance di sopravvivenza e per il danno morale terminale (cd danno catastrofale) del padre;
iure proprio
- euro 250.000,00, ovvero quella diversa che si riterrà di liquidare in via equitativa, per in danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale;
- euro 60.000,00, ovvero quella diversa che si riterrà di liquidare in via equitativa, per danno non patrimoniale esistenziale e per danno morale;
- euro 17.098,00, ovvero quella diversa che si riterrà esser dovuta, per danno biologico;
- euro 13.908,00 per spese CTU e CTP sostenute nella presente causa e nella fase di
ATP oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sulla somma rivalutata dal 27.12.2019 fino al saldo per le somme che saranno liquidate per i danni non patrimoniali e per il danno biologico;
Spese e competenze di causa e per la procedura di ATP, come da nota allegata, interamente rifuse.
In via Istruttoria si reitera la richiesta di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli da 1 a 16 formulati nel introduttivo, tutti da intendersi premessi dal “vero che”, e con i testimoni già indicati nel medesimo atto e alla controprova sui capitoli avversi con i medesimi testimoni.”
Per parte convenuta : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora quantomeno per i danni richiesti iure successionis, in Parte_1 difetto della qualità di erede della stessa per intervenuta rinuncia all'eredità e chiusura del procedimento successorio sin dal 1.6.2020, con inefficacia/inesistenza della revoca della rinuncia. Per l'effetto dichiararsi il mancato valido esperimento dell'ATP ex art. 696 bis cpc e quindi la carenza della condizione di procedibilità dell'azione ex art. 8 L
24/2017, con conseguente licenziamento delle domande avversarie perché improcedibili. Spese e compensi di lite rifusi.
2 NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine
respingere le domande risarcitorie tutte a ogni titolo avanzate dalla ricorrente nei confronti della resistente e quelle formulate dal dott. nei confronti CP_1 CP_2 dell' stessa, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in CP_1 narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto. Spese e compensi di lite, comprensivi di quelli di ATP rifusi.
NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA: Respinte in ogni caso le pretese avversarie quanto a danni iure successionis per carenza di legittimazione attiva, ridursi le richieste della ricorrente secondo quanto risulterà in causa provato, equo e dovuto, condannando il resistente dott. per le causali di cui in narrativa della Controparte_2 comparsa a garantire, tenere manlevata e indenne la resistente per tutte le CP_1 somme, ovvero nella percentuale di giustizia, che venissero liquidate alla ricorrente, riconoscendo il diritto dell'Azienda di regresso nei confronti del dott. Controparte_2 per tutte le somme, ovvero nella percentuale di giustizia, che l' stessa fosse CP_1 eventualmente condannata a corrispondere alla ricorrente. Spese e compensi di lite compresi quelli di ATP da porsi a carico del dott. Controparte_2
IN ISTRUTTORIA: Previa revoca dell'ordinanza dd. 16.10.2023, si insiste a che venga disposta dal Giudice l'acquisizione d'ufficio del fascicolo dell'eredità giacente n.
1212/2020 RG Vol Tribunale di Udine. Ci si oppone all'ammissione di CTU medico- legale sulla persona della ricorrente, da potersi eventualmente disporre solo ad avvenuta prova da parte della ricorrente stessa del nesso causale tra i fatti di causa e l'asserito danno psichiatrico subito iure proprio e di addebiti ascrivibili ex art. 2043 cc all' resistente. CP_1
Salva ogni replica e richiesta ad avvenuto deposito delle memorie autorizzate avversarie, si richiamano allo stato le opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova della ricorrente poiché irrilevanti, formulati in maniera generica (cap. da 1 a
6,8,9,10,11,12,14,16), contenenti giudizi (capp 7,8,9,10,11,14,16) ovvero da provarsi documentalmente (cap.9,12,13,15) o vertenti su circostanze da accertarsi a mezzo di
CTU (cap.9,11,12,13,15).”
Per parte convenuta CP_2
“- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità da parte della ricorrente ad intraprendere il procedimento per ATP che ha
3 preceduto il presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda avversaria e invalide/nulle ed inutilizzabili le risultanze (ivi inclusa la CTU) di detto procedimento;
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere qualunque domanda formulata nei confronti del dott. anche in via trasversale, CP_2 siccome infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte ricorrente, dichiarare la tenuta per legge a rispondere delle Controparte_1 condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario necessario dott. e, per l'effetto, CP_2 condannarla a garantire, manlevare e tenere indenne il medico da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio;
- nella predetta ipotesi subordinata, ove esclusa la manleva e/o garanzia della CP_1 ed ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi dell'art. 2043 c.c., liquidare il CP_2 risarcimento secondo il vero, il giusto ed il rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, al netto del contributo causale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso ritenendo l' CP_1 tenuta a rispondere almeno del 50% dell'obbligazione risarcitoria;
- in ogni caso, escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria:
(i) si chiede disporsi la rinnovazione della CTU per tutte le ragioni espresse in narrativa o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dei consulenti;
(ii) si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi premessi dal “vero che”:
1. il sig. , quando si recava presso lo studio del dott. dal 2009 al Persona_1 CP_2
2019, si limitava all'accesso in segreteria (e non in ambulatorio) soltanto per ritirare ricette e prescrizioni per il figlio portatore di patologia cronica?
2. il sig. è stato più volte sollecitato ad accedere in ambulatorio dal dott. Persona_1 non appena sono insorti i sintomi e quindi a decorrere dal 2010? CP_2
3. detti solleciti venivano effettuati verbalmente dal dott. ogniqualvolta il sig. CP_2
si presentava per ritirare le ricette e le prescrizioni di cui sopra? Persona_1
4. il sig. ha sempre rifiutato di accedere in ambulatorio per farsi visitare Persona_1 dal dott. nonostante la situazione di salute in cui si trovava? CP_2
4 5. anche l'infermiera ha personalmente ed in più occasioni Testimone_1 sollecitato il sig. a recarsi in ambulatorio per sottoporsi a visita medica Persona_1
e ricevere i consigli del dott. CP_2
6. il dott. anche in presenza dell'infermiera , ha sollecitato CP_2 Testimone_1 la moglie del sig. affinché convincesse il marito a recarsi in Persona_1 ambulatorio fino al 2010?
7. il sig. si rifiutava di recarsi in ambulatorio dicendo al dott. che Persona_1 CP_2 non aveva bisogno di nulla e di nessuno?
8. la moglie del sig. frequentava l'ambulatorio in quanto presentava Persona_1 numerose patologie?
9. il dott. ha dovuto prescrivere medicinali per curare segni di percosse che la CP_2 moglie del sig. ha dichiarato di avere subito da suo marito fino al 2015? Persona_1
10. la moglie del sig. si lamentava del fatto che le percosse le erano Persona_1 inferte dal marito in stato di ebrezza fino al 2015?
11. il dott. si è prodigato affinché gli episodi di violenza nei confronti della CP_2 moglie da parte del sig. legati all'alcolismo venissero meno? Persona_1
12. la figlia si è mai recata in ambulatorio per notizie inerenti al Parte_1 padre?
13. l'infermiera era l'unica collaboratrice dello studio medico ed Testimone_1 era lei sempre a ricevere tutte le persone in cura dal dott. fino al 2020? CP_2
14. il dott. è andato in quiescenza nel 2020? CP_2
Sui predetti capitoli (1-14) si indicano quali testi , infermiera di Testimone_1 studio del dott. e madre della ricorrente ed ex moglie CP_2 Testimone_2 del sig. . Persona_1
15. il sig. frequentava quotidianamente l'Hostaria Al Fari Vecjo? Persona_1
16. il sig. , quando accedeva al locale di cui sopra, assumeva alcolici Persona_1
(vino) per ore?
17. il sig. si è trovato spesso in situazione di ubriachezza, tanto da Persona_1 averla costretta ad allontanarlo più volte e/o a rifiutare le sue richieste di ricevere altri bicchieri di vino?
5 18. lei ha visto che il dott. che si recava saltuariamente presso l'Hostaria Al CP_2
Fari Vecjo, lo sollecitava a smettere di bere invitandolo a recarsi a visita presso l'ambulatorio dello studio?
19. il sig. rifiutava gli inviti del dott. rispondendogli di non Persona_1 CP_2 avere bisogno di nulla e di nessuno?
20. il sig. , a fronte dei consigli del dott. assumeva un Persona_1 CP_2 atteggiamento minaccioso, rispondendogli che lui era padrone della sua vita?
Sui predetti capitoli (15-20) si indica quale teste , titolare della Testimone_3
HOSTARIA AL FARI VECJO (situata in prossimità dell'ambulatorio in via
Grazzano n. 78, Udine);
i (iii) ci si oppone alla prova testi ex adverso richiesta in quanto vertente su capitoli per lo più valutativi, da provarsi documentalmente, negativi o contenenti circostanze non demandabili a testi;
ii (iv) si contesta la richiesta avversaria di disporre CTU al fine di “quantificare i danni descritti in narrativa e patiti dall'attrice”, trattandosi di attività di pertinenza del giudice, avuto riguardo alle specifiche situazioni soggettive e con carattere essenzialmente equitativo per quanto concerne, in particolare, i danni non patrimoniali (cfr. Trib. Firenze, 3.3.2015).
Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE chiede il risarcimento dei danni, complessivamente calcolati in Parte_1 euro 627.954,50, da lei subìti a seguito del decesso del padre per Persona_1 responsabilità sanitaria dei convenuti.
La resistente (d'ora innanzi Controparte_1
) eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per avere Controparte_1 rinunciato alla eredità e quindi per il mancato valido esperimento dell'A.T.P.; nel merito chiede il rigetto sia della domanda attorea, sia della domanda di manleva del convenuto perché infondate. CP_2
Il convenuto eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per CP_2 avere rinunciato alla eredità e per il mancato valido esperimento dell'A.T.P.; nel merito chiede il rigetto sia della domanda attorea, sia della domanda di regresso della convenuta perché infondate. Controparte_1
6 La causa è stata istruita a mezzo di una prima c.t.u. a firma del dott. Per_2
medico legale e del dott. depositata il
[...] Persona_3
13.9.2023 nel procedimento di A.T.P. n. 2120/2022 R.G. e di una seconda c.t.u. a firma dei dott. medico legale e del dott. psichiatra Persona_2 Persona_4 depositata il 30.7.2024 in questa causa.
La domanda attorea di risarcimento dei danni è infondata.
La domanda risarcitoria attorea va qualificata come domanda di responsabilità contrattuale verso l' e come domanda di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale verso il dott. quale medico di base. CP_2
Part Afferma infatti Cass. civ., sez. III, 28.5.2024 n. 14846: “La è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il
SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare
l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.” (cfr. nello stesso senso anche la recentissima Cass. civ., sez. III, 4.3.2025 n. 5673).
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 8.3.2017 n. 24, invece, il medico di base risponde a titolo extracontrattuale.
L'attrice allega la mancata cura del padre da parte del dott. il quale CP_2 avrebbe omesso di porre in atto “tutti i presidi diagnostici- terapeutici per valutare la condizione di patologia epatica HCV” (cfr. pag. 11 ricorso), ivi comprese analisi ed esami specifici.
Spettava quindi alla dimostrare, ai sensi dell'art. 1228 c.c., Controparte_1 che il danno è derivato da causa non riconducibile a condotta colposa del suo ausiliario e cioè del dott. CP_2
Il convenuto da parte sua, a sostegno della infondatezza della domanda CP_2 attorea e di quella di regresso svolta nei suoi confronti dalla , allega, Controparte_1 chiedendo a supporto prova testimoniale, l'impossibilità di cura del per Persona_1 non essersi questo mai presentato nel suo ambulatorio. Per_ Ebbene, i c.t.u. nominati in sede di A.T.P., dott. e dott. nella Per_3 loro relazione depositata il 13.9.2023, hanno così concluso (cfr. pag. 69 c.t.u.): “Non avendo a disposizione elementi probatori sufficienti in merito al comportamento del
Sig. e del suo medico di Medicina Generale, il Dott. Persona_1 Controparte_2
7 meriterà osservare che sul caso possiamo lavorare secondo l'assunto si vera sunt exposita.
Siamo comunque del parere che il Dott. non abbia seguito con la dovuta CP_2 attenzione e diligenza il proprio paziente Sig. , per le seguenti motivazioni, Persona_1 alcune delle quali ipotetiche ma tali che l'una possa escludere l'altra:
a) la mancata “apertura” della Cartella Ambulatoriale” in occasione della prima prescrizione di esami bioumorali;
b) la reiterata prescrizione di ulteriori indagini senza aver controllato le risultanze dei precedenti, secondo richiesta della moglie del paziente, che possiede il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore: tale aspetto appare tuttavia poco credibile se non inverosimile, in ragione che alcune prescrizioni risultano essere state effettuate a breve distanza di tempo, a testimonianza di un monitoraggio mirato allo studio della funzionalità epatica, a nostro parere non compatibile con il grado di conoscenze mediche posseduto dalla Sig.ra PE
c) l'impossibilità di fornire prova adeguata di aver prescritto ulteriori indagini ultraspecialistiche presso adeguato Centro per lo Studio delle Malattie del Fegato.”
Tali conclusioni sono state confermate dai c.t.u. anche a seguito delle osservazioni dei c.t.p. (cfr. pag. 83 c.t.u.).
Quanto alla negligenza sub a), rileva questo Tribunale che non è stato in alcun modo spiegato come la mancanza della cartella ambulatoriale abbia inciso, e in che grado, nella determinazione del decesso di . Pertanto, anche ammessa una Persona_1 tale condotta colposa, non vi è prova del nesso causale con il danno subìto dal PE trattandosi di una omissione di natura palesemente amministrativa.
Quanto alla negligenza sub b), essa va ridimensionata alla “reiterata prescrizione di ulteriori indagini senza aver controllato le risultanze dei precedenti”.
Quanto alla negligenza sub c), essa va ridimensionata alla “mancanza di prescrizione di ulteriori indagini ultraspecialistiche presso adeguato Centro per lo
Studio delle Malattie del Fegato”.
Con riferimento a tali ultime due condotte, gli stessi c.t.u. hanno premesso di averle individuate sulla base di quanto affermato dalle stesse parti (“si vera sunt esposita”) sicché le stesse vanno verificate.
Rileva in proposito il Tribunale che ancora in comparsa di risposta il medico di
8 base dott. contestava che il si fosse recato nel suo ambulatorio, non CP_2 Persona_1 avendolo mai visto (cfr. pag. 9 comparsa di risposta).
Tale fatto contestato non risulta essere stato oggetto di prova da parte dell'attrice, sicché non vi è prova che si sia recato dal suo medico di base Persona_1 fino al fatidico 13.9.2019.
Giustificata, pertanto, è la assenza della cartella clinica del paziente, la cui apertura, effettivamente, avrebbe richiesto la presenza fisica imprescindibile del medesimo.
D'altra parte, se nessuno può essere sottoposto a trattamento medico contro la sua volontà, nessuno può essere nemmeno obbligato a recarsi dal suo medico, salva poi la sua piena responsabilità per le conseguenze di questa scelta.
Analoghe considerazioni valgono per la negligenza sub b) evidenziata dai c.t.u. e dagli stessi ritenuta “poco credibile se non inverosimile”.
Ed invero, se il medico di base non poteva esaminare i referti degli esami prescritti alla moglie del perché quest'ultimo non voleva sottoporsi agli esami PE ematici o perché, pur avendoli effettuati (cfr. doc. attrice 11 – 17 e 19 e 20), tali referti non gli venivano portati in visione, di tale omissione deve rispondere il stesso e PE non il suo medico di base il quale, al contrario, pur in assenza del paziente e pur basandosi sulle circostanze esposte solo dalla di lui moglie, comunque gli ha prescritto negli anni molteplici analisi ematiche anche “a breve distanza di tempo, a testimonianza di un monitoraggio mirato allo studio della funzionalità epatica”, come affermato dagli stessi c.t.u.
Spettava all'attrice, quindi, dimostrare che al medico erano stati portati i referti e che questo non li ha considerati. Ma di ciò non vi è prova, dal momento che tutte le prove testimoniali offerte dall'attrice vertono essenzialmente solo sul rapporto padre- figlia.
Le medesime considerazioni valgono per la negligenza sub c).
È vero che non vi è stata alcuna prescrizione specialistica, ma ciò è dipeso dal rifiuto del di recarsi dal suo medico. PE
Una condotta colposa sarebbe ipotizzabile solo se vi fosse prova che il si PE era recato dal dott. senza ricevere né visite, né prescrizioni, né terapie. Ma di ciò CP_2 non vi è traccia.
9 Ed anzi, a conferma della lodevole diligenza del medico di base, vi è la circostanza, pacifica, che all'esito dell'unica visita effettuata dal il 13.9.2019, il PE dott. lo inviava immediatamente al Pronto Soccorso alla luce della patologia CP_2 riscontrata.
La responsabilità del medico di base ex art. 2043 c.c., pertanto, non risulta affatto provata non essendo stato integrato né il requisito della condotta colposa a suo carico, né, con riferimento alla cartella ambulatoriale, quello del nesso causale con i danni lamentati.
La domanda attorea nei confronti del convenuto va dunque Controparte_2 respinta.
L'Azienda Sanitaria, come detto, risponde ex art. 1228 c.c.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, 11.1.2008 n.
577, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”
Nel caso di specie, per quanto ora detto, risulta evidente che non vi è stato alcun inadempimento riconducibile a colpa del medico di base dott. CP_2
Tutte tre le ipotesi di condotta colposa individuate “in via ipotetica” dai c.t.u., infatti, sono imputabili al sostanziale concorso colposo del creditore, cioè di PE
, il quale non essendosi mai recato dal suo medico di base per essere da lui
[...] esaminato, visitato e curato, se non l'unica e ultima volta, il 13.9.2019, ha di fatto impedito al medico di poter approntare tutte le misure terapeutiche la cui mancata prescrizione oggi gli viene contestata.
In definitiva, l'art. 1228 c.c. non può trovare applicazione perché non vi è alcuna condotta colposa del medico di base dott. della quale l' debba CP_2 Controparte_1 rispondere.
Anche la domanda attorea rivolta alla convenuta va dunque Controparte_1 respinta.
10 Il rigetto della domanda attorea nel merito costituisce la “ragione più liquida” che determina l'assorbimento di tutte le preliminari questioni sollevate dalle parti. Ed invero, “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (così ordinanza Cass. civile, sez. V, 9.1.2019 n. 363).
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza attorea e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di A.T.P. vanno invece integralmente compensate tra tutte le parti attese le valutazioni sulla c.t.u. sopra espresse.
Per la stessa ragione le spese della prima c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, per un terzo ciascuna.
Le spese della seconda c.t.u., invece, vanno poste a carico della sola attrice che avrebbe potuto valutare gli esiti dell'elaborato peritale depositato quasi un anno prima.
Spese di c.t.p. a carico di ciascuna delle parti in quanto non essenziali alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa n. 1029/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e in favore di , delle spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze di lite che liquida, per ciascuno dei due convenuti, in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge;
3. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese relative all'A.T.P. n.
2120/2022 R.G.;
4. pone le spese di consulenza tecnica depositata il 13.9.2023 definitivamente a
11 carico di tutte le parti per un terzo ciascuna, salva la solidarietà verso il c.t.u.;
5. pone le spese di consulenza tecnica depositata il 30.7.2024 definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Udine, il 10/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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