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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17485/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 20.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti Il Giudice dott.ssa Patrizia Bellettati dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17485/2024 promossa da: nato il [...] in [...]/Brasile, Persona_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_2
nato il [...] in [...]/Brasile, minorenne rapp.to dai Parte_3 genitori;
nata il [...] in [...]/Brasile Parte_4 Tutti con il patrocinio dell'avv. CONTESTABILE SILVIA e dell'avv. DE MARCHI ANDREA elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CONTESTABILE SILVIA RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis e per l'intervenuta istruttoria, in accoglimento delle domande proposte NEL MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei ricorrenti in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig.
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore Persona_2 Controparte_1 e per esso, l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti.
3. In particolare per quanto riguarda le Sigg.re e procedere alle trascrizioni, Parte_1 Parte_4 iscrizioni, annotazioni di legge, anche ai sensi dell'art. 24 della Legge 218/1995 nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana con il nome dalla stessa assunto dopo il matrimonio, provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10.12.2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nasceva in data 22/03/1866 in Soragna (PR) Persona_2 (doc. 2) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 18/12/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo alcuni rinvii fissata in data 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 19/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 20/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con dal loro Persona_2 Controparte_2 matrimonio nasceva l' 08/04/1904 in Pelotas, (doc. 5) il quale contraeva matrimonio nella Persona_3 medesima città con in data 24/12/1932 (doc. 6) Persona_4 Dalla loro unione nasceva in data 06/04/1940 in Tupanciretã , (doc. 7) il quale contraeva Persona_5 matrimonio nella medesima città con in data 22/05/1963 (doc. 8). Persona_6 Dalla loro unione nascevano, tutti in Tupanciretã, 3 figli: 1) in data 17/02/1973 (doc. 9), contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_7 in data 29/05/2010 in São Paulo (doc. 10).
[...] 2) in data 23/07/1975 (doc. 11) la quale contraeva matrimonio con Controparte_3 Per_8
in data 09/10/2004 in Santa Maria (assumendo, in virtù del matrimonio, il cognome
[...] [...]
) (doc. 12). Parte_1 Dalla loro unione nascevano, entrambi in São Paulo, 2 figli:
in data 07/11/2008 (doc. 13) Parte_2
- in data 09/12/2014 (doc. 14). Parte_3 3) in data 20/10/1976 (doc. 15) la quale contraeva matrimonio con Controparte_4 [...]
in data 28/09/2002 in Santa Maria assumendo, in virtù del matrimonio, il cognome Persona_9 [...]
) (doc. 16) Parte_4
2. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando pagina 2 di 4 l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Soragna in provincia di Parma Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
2. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
3.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver presentato domanda on line presso il Consolato Generale di Italia di Porto Alegre in data 04.04.2024 ed il Consolato ha protocollato la pratica in pari data con il numero di prenotazione “agendamento”: 35925 (doc. 17).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. pagina 3 di 4 NEL MERITO I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_2 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2 C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] in [...]/Brasile, Persona_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_2
nato il [...] in [...]/Brasile,minorenne rapp.to Parte_3 dai genitori;
nata il [...] in [...]/Brasile Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 3/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 20.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti Il Giudice dott.ssa Patrizia Bellettati dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17485/2024 promossa da: nato il [...] in [...]/Brasile, Persona_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_2
nato il [...] in [...]/Brasile, minorenne rapp.to dai Parte_3 genitori;
nata il [...] in [...]/Brasile Parte_4 Tutti con il patrocinio dell'avv. CONTESTABILE SILVIA e dell'avv. DE MARCHI ANDREA elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CONTESTABILE SILVIA RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis e per l'intervenuta istruttoria, in accoglimento delle domande proposte NEL MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei ricorrenti in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig.
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore Persona_2 Controparte_1 e per esso, l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti.
3. In particolare per quanto riguarda le Sigg.re e procedere alle trascrizioni, Parte_1 Parte_4 iscrizioni, annotazioni di legge, anche ai sensi dell'art. 24 della Legge 218/1995 nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana con il nome dalla stessa assunto dopo il matrimonio, provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10.12.2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nasceva in data 22/03/1866 in Soragna (PR) Persona_2 (doc. 2) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 18/12/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo alcuni rinvii fissata in data 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 20/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 19/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 20/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con dal loro Persona_2 Controparte_2 matrimonio nasceva l' 08/04/1904 in Pelotas, (doc. 5) il quale contraeva matrimonio nella Persona_3 medesima città con in data 24/12/1932 (doc. 6) Persona_4 Dalla loro unione nasceva in data 06/04/1940 in Tupanciretã , (doc. 7) il quale contraeva Persona_5 matrimonio nella medesima città con in data 22/05/1963 (doc. 8). Persona_6 Dalla loro unione nascevano, tutti in Tupanciretã, 3 figli: 1) in data 17/02/1973 (doc. 9), contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_7 in data 29/05/2010 in São Paulo (doc. 10).
[...] 2) in data 23/07/1975 (doc. 11) la quale contraeva matrimonio con Controparte_3 Per_8
in data 09/10/2004 in Santa Maria (assumendo, in virtù del matrimonio, il cognome
[...] [...]
) (doc. 12). Parte_1 Dalla loro unione nascevano, entrambi in São Paulo, 2 figli:
in data 07/11/2008 (doc. 13) Parte_2
- in data 09/12/2014 (doc. 14). Parte_3 3) in data 20/10/1976 (doc. 15) la quale contraeva matrimonio con Controparte_4 [...]
in data 28/09/2002 in Santa Maria assumendo, in virtù del matrimonio, il cognome Persona_9 [...]
) (doc. 16) Parte_4
2. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando pagina 2 di 4 l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Soragna in provincia di Parma Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
2. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
3.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver presentato domanda on line presso il Consolato Generale di Italia di Porto Alegre in data 04.04.2024 ed il Consolato ha protocollato la pratica in pari data con il numero di prenotazione “agendamento”: 35925 (doc. 17).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. pagina 3 di 4 NEL MERITO I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_2 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2 C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] in [...]/Brasile, Persona_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_1
nata il [...] in [...]/Brasile, Parte_2
nato il [...] in [...]/Brasile,minorenne rapp.to Parte_3 dai genitori;
nata il [...] in [...]/Brasile Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 3/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
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