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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5516/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5516/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LABONIA SIMONE ed elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASTRAPASQUA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere: in via istruttoria:
- disporre, relativamente al contratto di finanziamento chirografario contraddistinto dal n.
06/469/251176, del 07.08.2020, di originari euro 70.000,00, CTU diretta a verificare:
- l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo e ad accertare, per tutta la sua durata ed in ogni fase applicativa, quanto corrisposto da parte opponente a titolo di interessi sia corrispettivi, quanto moratori, nonché, a verificare, quanto corrisposto in più a titolo interessi anatocistici e di mora;
pagina 1 di 6 in via preliminare: a. accertare e dichiarare, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, relativamente alla posizione dell'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_2 Tribunale di Civitavecchia, e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto;
b. accertare l'improcedibilità dell'avversa domanda, stante il mancato esperimento, da parte dell'istituto di credito opposto, del procedimento obbligatorio di mediazione, con ogni conseguenza di rito;
c. in accoglimento della proposta opposizione, rilevata, in virtù dell'eccezione riconvenzionale sollevata dagli odierni opponenti (sedicenti) garanti, la nullità parziale delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite per violazione della normativa antitrust, contenute (esse clausole) nei rapporti (fideiussorio) di garanzia oggetto di causa, dichiarare, per l'effetto, soprattutto alla luce della maturata decadenza ex art. 1957 c.c., che nulla è dovuto dagli odierni opponenti a titolo di garanti;
d. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione oltre i limiti, documentalmente rinvenibili dai contestati rapporti di garanzia, della garanzia prestata, con conseguente revoca, relativamente alla posizione degli odierni opponenti, dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito:
e. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, nonché, l'illegittimità applicazione degli interessi moratori, con ogni conseguenza in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria azionata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza relativamente al fideiussore per tutte le Parte_2 argomentazioni riportate in narrativa e per l'effetto confermare la competenza dell'intestato Tribunale;
nel merito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1
e , quali fideiussori nei limiti delle fideiussioni prestate, per i titoli e tutti Parte_2 Parte_1 i motivi meglio illustrati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2022 (r.g.n. 3262/2022) emesso in data 13.05.2022;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 645 c.p.c. e si sono opposti al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1619/2022 (R.G. 3262/2022) emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2022 e notificato il 18.05.2022, con il quale, ad istanza di veniva Controparte_1 ingiunto alla RE. e agli odierni opponenti in qualità di garanti della predetta società, il CP_2 pagamento della somma pari ad euro 68.578,19, oltre interessi e spese della procedura. L'ingiunzione di pagamento veniva emessa in forza dei seguenti rapporti bancari:
1. contratto di finanziamento chirografario contraddistinto dal n. 06/469/251176, del 07.08.2020, stipulato tra la società e l'istituto bancario opposto, garantito, esso finanziamento, Parte_3 dal Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese ex L. 662/9;
2. garanzia fideiussoria (rectius, fideiussione specifica) rilasciata per euro 14.000,00 dall'odierno opponente, , in favore dell'istituto di credito opposto, stipulata in data 29.10.2020, a Parte_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento chirografario n.
06/469/251176;
3. garanzia fideiussoria (rectius, fideiussione specifica) rilasciata per euro 14.000,00 dall'odierna opponente, , in favore dell'istituto di credito opposto, stipulata in data 07.08.2020, a Parte_2 garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento chirografario n.
06/469/251176.
Con la formulata opposizione gli opponenti hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza del
Tribunale adito, relativamente alla posizione dell'opponente , in favore del Tribunale di Parte_2
Civitavecchia, quale foro del consumatore;
nel merito, la nullità dei rapporti fideiussori per conformità allo schema ABI, l'illegittimità dell'ingiunzione oltre i limiti della garanzia prestata, l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e disposto il rinvio per la mediazione obbligatoria, la causa è stata, quindi, rinviata, dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c. e il deposito delle relative memorie, per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ L'opposizione è infondata e come tale va respinta.
L'eccezione di incompetenza territoriale svolta dagli opponenti è infondata e va respinta. L'adito Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 29 c.p.c., quale foro convenzionalmente pattuito dalle parti in deroga degli altri fori applicabili. L'art. 14 del contratto di finanziamento chirografario (cfr doc. 1 fs. Monitorio) prevede: “Articolo 14 – Foro competente in via esclusiva -Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Tribunale del luogo in cui il ha la CP_1 sede principale ovvero una propria rappresentanza, a discrezione del medesimo.” CP_1
Dalla sottoscrizione di ridetta clausola, valida ed efficace in quanto specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., deriva la competenza territoriale del Tribunale di Monza, quale foro corrispondente alla sede legale del che è in Desio (MB). CP_1
pagina 3 di 6 Richiamando quanto già rilevato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., si osserva che l'opponente ha ricoperto la qualifica di amministratore unico Parte_2 della società Rete Clima srl, debitrice principale, sino al 11.12.2019 ed è stata socia della stessa sino al
20.12.2021, come risulta dalle visure in atti (cfr. docc. 11 e 12). Ciò esclude in radice che la opponente possa essere definita quale consumatore, avendo ella operato e rilasciato la garanzia fideiussoria a favore della società poi fallita per evidenti ragioni imprenditoriali. È noto che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha o non ha avuto alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. L'onere della prova su tali circostanze grava sulla parte che invoca la qualifica di consumatore.
La difesa dell'opponente sul punto, secondo la quale la beneficerebbe “della qualifica di Parte_2 consumatore … considerando che l'odierna opponente non ha mai partecipato alla vita Parte_2 sociale della società Re. senza alcuna ingerenza pertanto nelle scelte gestionali e CP_2 decisionali della medesima compagine societaria.” risulta sconfessata dalla documentazione in atti a riprova della qualifica della stessa come amministratore unico e socia della che Parte_3 dimostrano, in assenza di valida prova contraria, l'esistenza di un collegamento funzionale tra la stessa e la società e che escludono che possa ritenersi che la abbia agito per scopi estranei Parte_2 all'attività imprenditoriale praticata.
L'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Civitavecchia, quale foro di residenza della garante , va quindi respinta. Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno eccepito la nullità (parziale) delle due fideiussioni rilasciate dal Pt_1
e dalla a garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento Parte_2 chirografario n. 06/469/251176.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va respinto. L'eccezione (riconvenzionale) di nullità si fonda sulla presunta violazione dell'art 2 legge 287/1990 per asserita conformità delle fideiussioni al modello ABI.
Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Ciò posto, va subito rilevato che le due garanzie rilasciate nel caso di specie dagli opponenti sono, pacificamente, di tipo “specifico” e non “omnibus”. L'obbligazione di garanzia assunta dagli opponenti va quindi qualificata come ordinaria, perché ha ad oggetto un credito esattamente individuato, che è quello relativo al finanziamento concesso alla società obbligata principale. In quest'ottica, quindi, volendo aderire a quanto affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione sez. I, sentenza n. 21841 del 2.08.2024 (secondo cui: “La natura anticoncorrenziale pagina 4 di 6 pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente), già solo per tale aspetto l'eccezione di nullità proposta dagli opponenti andrebbe dichiarata infondata. In ogni caso, anche volendo ammettere che, financo rispetto alle garanzie specifiche, si possa opporre il profilo di invalidità per conformità allo schema ABI (in tal senso sembrerebbe cfr. Cass. sez. III ord. del 21.10.2024 n. 27243), in ogni caso non può non evidenziarsi come, nel caso di specie, gli opponenti non abbiano assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte che invoca la nullità della fideiussione ai sensi della legge 287/1990, non avendo dimostrato né che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, né che le clausole asseritamente nulle siano riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Non sono state prodotte né altre fideiussioni specifiche rilasciate da altri istituti bancari in epoca coeva o ravvicinata a quella delle fideiussioni per cui è causa, che sono del 2020.
Gli opponenti non possono neppure avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia ha riguardato le sole fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento è stato condotto con riferimento alle fideiussioni specifiche;
le due tipologie di garanzie differiscono, quanto a schema negoziale in relazione all'oggetto, e, pertanto, le conclusioni raggiunte rispetto all'una non possono automaticamente essere estese all'altra (in tale senso di recentissima cfr. Cass. sez. I ord. n. 268477 del 16/10/2024 secondo cui: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.”). In secondo luogo, l'indagine a campione di Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005. Non essendo stata quindi dimostrata l'esistenza di un uso uniforme di uno schema di fideiussione specifica ricomprendente le tre note clausole dello schema ABI, l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti va quindi respinta.
È con valenza in ogni caso dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva, inoltre, come la Banca convenuta abbia comunque dimostrato di aver rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Dai documenti allegati al fascicolo monitorio, si evince che il con lettera del 25.02.2022, CP_1 ricevuta sia dalla Società che dai garanti, comunicava la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento e intimava il pagamento di quanto dovuto e che, in data
8.04.2022 depositava ricorso monitorio. La Banca ha quindi rispettato il dettato di cui all'art. 1957 c.c.
Pertanto, anche ove fosse rilevata la nullità parziale delle fideiussioni in esame nella parte in cui pagina 5 di 6 dispongono la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., la parte opponente non potrebbe avvantaggiarsi della declaratoria di nullità e sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito, non essendosi verificata alcuna decadenza, avendo il creditore agito nel termine di sei mesi.
Risulta infondata anche la censura relativa alla determinazione del quantum ingiunto, avendo l'opposta nel corso del giudizio fornito prova documentale del titolo costitutivo del credito azionato.
Gli opponenti hanno eccepito che l'ingiunzione sia stata richiesta oltre i limiti previsti dalle garanzie rilasciate, viceversa risulta documentalmente che il abbia chiesto di ingiungere alla CP_1 società RE. nonché ai garanti e , il pagamento in solido Controparte_2 Parte_2 Parte_1 tra loro, nei limiti delle fideiussioni rilasciate, ovvero di euro 14.000,00 ciascuno.
È vero che il decreto ingiuntivo non precisa nel dispositivo che l'ingiunzione verso i garanti è nei limiti della garanzia prestata ovvero di € 14.000,00 per ciascun garante, ma, in forza del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del richiamo contenuto nel decreto per cui si ingiunge alla parte di pagare alla parte ricorrente “per le causali di cui al ricorso”, esso va inteso nel senso che l'ingiunzione verso i garanti è nei limiti delle due fideiussioni in atti, quindi per l'importo di
€ 14.000,00 ciascuno. Risulta, invece, corretta la liquidazione dei compensi da parte del Giudice del monitorio che risultano giustamente parametrati al valore complessivo della domanda, posto che l'ingiunzione era unitariamente rivolta anche al debitore principale, ingiunto per l'intero debito di € 68.578,19.
Da ultimo, anche la censura relativa alla presunta indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo del contratto di finanziamento è infondata alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sezioni Unite sentenza del 29.05.2024 n. 15130), richiamata dagli stessi opponenti negli atti conclusivi ed in forza della quale gli stessi, pur rinunciando alla sollevata eccezione, hanno chiesto l'applicazione della regola di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. ai fini della statuizione delle spese, per intervenuto “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” per il giudizio. Tuttavia, ritiene il Tribunale che, a seguito della infondatezza di tutti i motivi di opposizione non sia possibile disporre la compensazione nemmeno parziale delle spese di lite che vanno quindi interamente poste a carico degli opponenti.
A seguito dell'infondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo va confermato pur con la precisazione che l'ingiunzione nei confronti dei garanti odierni opponenti è limitata all'importo di €
14.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto con la precisazione che la condanna nei confronti di e è da intendersi limitata all'importo garantito di € 14.000,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno;
1. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in €
4.000,00 oltre rimborso spese 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza il 14.1.2025
Il Giudice
Chiara Binetti pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5516/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LABONIA SIMONE ed elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASTRAPASQUA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere: in via istruttoria:
- disporre, relativamente al contratto di finanziamento chirografario contraddistinto dal n.
06/469/251176, del 07.08.2020, di originari euro 70.000,00, CTU diretta a verificare:
- l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo e ad accertare, per tutta la sua durata ed in ogni fase applicativa, quanto corrisposto da parte opponente a titolo di interessi sia corrispettivi, quanto moratori, nonché, a verificare, quanto corrisposto in più a titolo interessi anatocistici e di mora;
pagina 1 di 6 in via preliminare: a. accertare e dichiarare, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, relativamente alla posizione dell'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_2 Tribunale di Civitavecchia, e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto;
b. accertare l'improcedibilità dell'avversa domanda, stante il mancato esperimento, da parte dell'istituto di credito opposto, del procedimento obbligatorio di mediazione, con ogni conseguenza di rito;
c. in accoglimento della proposta opposizione, rilevata, in virtù dell'eccezione riconvenzionale sollevata dagli odierni opponenti (sedicenti) garanti, la nullità parziale delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite per violazione della normativa antitrust, contenute (esse clausole) nei rapporti (fideiussorio) di garanzia oggetto di causa, dichiarare, per l'effetto, soprattutto alla luce della maturata decadenza ex art. 1957 c.c., che nulla è dovuto dagli odierni opponenti a titolo di garanti;
d. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione oltre i limiti, documentalmente rinvenibili dai contestati rapporti di garanzia, della garanzia prestata, con conseguente revoca, relativamente alla posizione degli odierni opponenti, dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito:
e. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, nonché, l'illegittimità applicazione degli interessi moratori, con ogni conseguenza in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria azionata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza relativamente al fideiussore per tutte le Parte_2 argomentazioni riportate in narrativa e per l'effetto confermare la competenza dell'intestato Tribunale;
nel merito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1
e , quali fideiussori nei limiti delle fideiussioni prestate, per i titoli e tutti Parte_2 Parte_1 i motivi meglio illustrati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2022 (r.g.n. 3262/2022) emesso in data 13.05.2022;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 645 c.p.c. e si sono opposti al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1619/2022 (R.G. 3262/2022) emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2022 e notificato il 18.05.2022, con il quale, ad istanza di veniva Controparte_1 ingiunto alla RE. e agli odierni opponenti in qualità di garanti della predetta società, il CP_2 pagamento della somma pari ad euro 68.578,19, oltre interessi e spese della procedura. L'ingiunzione di pagamento veniva emessa in forza dei seguenti rapporti bancari:
1. contratto di finanziamento chirografario contraddistinto dal n. 06/469/251176, del 07.08.2020, stipulato tra la società e l'istituto bancario opposto, garantito, esso finanziamento, Parte_3 dal Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese ex L. 662/9;
2. garanzia fideiussoria (rectius, fideiussione specifica) rilasciata per euro 14.000,00 dall'odierno opponente, , in favore dell'istituto di credito opposto, stipulata in data 29.10.2020, a Parte_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento chirografario n.
06/469/251176;
3. garanzia fideiussoria (rectius, fideiussione specifica) rilasciata per euro 14.000,00 dall'odierna opponente, , in favore dell'istituto di credito opposto, stipulata in data 07.08.2020, a Parte_2 garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento chirografario n.
06/469/251176.
Con la formulata opposizione gli opponenti hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza del
Tribunale adito, relativamente alla posizione dell'opponente , in favore del Tribunale di Parte_2
Civitavecchia, quale foro del consumatore;
nel merito, la nullità dei rapporti fideiussori per conformità allo schema ABI, l'illegittimità dell'ingiunzione oltre i limiti della garanzia prestata, l'indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e disposto il rinvio per la mediazione obbligatoria, la causa è stata, quindi, rinviata, dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c. e il deposito delle relative memorie, per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ L'opposizione è infondata e come tale va respinta.
L'eccezione di incompetenza territoriale svolta dagli opponenti è infondata e va respinta. L'adito Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 29 c.p.c., quale foro convenzionalmente pattuito dalle parti in deroga degli altri fori applicabili. L'art. 14 del contratto di finanziamento chirografario (cfr doc. 1 fs. Monitorio) prevede: “Articolo 14 – Foro competente in via esclusiva -Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Tribunale del luogo in cui il ha la CP_1 sede principale ovvero una propria rappresentanza, a discrezione del medesimo.” CP_1
Dalla sottoscrizione di ridetta clausola, valida ed efficace in quanto specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., deriva la competenza territoriale del Tribunale di Monza, quale foro corrispondente alla sede legale del che è in Desio (MB). CP_1
pagina 3 di 6 Richiamando quanto già rilevato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., si osserva che l'opponente ha ricoperto la qualifica di amministratore unico Parte_2 della società Rete Clima srl, debitrice principale, sino al 11.12.2019 ed è stata socia della stessa sino al
20.12.2021, come risulta dalle visure in atti (cfr. docc. 11 e 12). Ciò esclude in radice che la opponente possa essere definita quale consumatore, avendo ella operato e rilasciato la garanzia fideiussoria a favore della società poi fallita per evidenti ragioni imprenditoriali. È noto che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha o non ha avuto alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. L'onere della prova su tali circostanze grava sulla parte che invoca la qualifica di consumatore.
La difesa dell'opponente sul punto, secondo la quale la beneficerebbe “della qualifica di Parte_2 consumatore … considerando che l'odierna opponente non ha mai partecipato alla vita Parte_2 sociale della società Re. senza alcuna ingerenza pertanto nelle scelte gestionali e CP_2 decisionali della medesima compagine societaria.” risulta sconfessata dalla documentazione in atti a riprova della qualifica della stessa come amministratore unico e socia della che Parte_3 dimostrano, in assenza di valida prova contraria, l'esistenza di un collegamento funzionale tra la stessa e la società e che escludono che possa ritenersi che la abbia agito per scopi estranei Parte_2 all'attività imprenditoriale praticata.
L'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Civitavecchia, quale foro di residenza della garante , va quindi respinta. Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno eccepito la nullità (parziale) delle due fideiussioni rilasciate dal Pt_1
e dalla a garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti dal finanziamento Parte_2 chirografario n. 06/469/251176.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va respinto. L'eccezione (riconvenzionale) di nullità si fonda sulla presunta violazione dell'art 2 legge 287/1990 per asserita conformità delle fideiussioni al modello ABI.
Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Ciò posto, va subito rilevato che le due garanzie rilasciate nel caso di specie dagli opponenti sono, pacificamente, di tipo “specifico” e non “omnibus”. L'obbligazione di garanzia assunta dagli opponenti va quindi qualificata come ordinaria, perché ha ad oggetto un credito esattamente individuato, che è quello relativo al finanziamento concesso alla società obbligata principale. In quest'ottica, quindi, volendo aderire a quanto affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione sez. I, sentenza n. 21841 del 2.08.2024 (secondo cui: “La natura anticoncorrenziale pagina 4 di 6 pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente), già solo per tale aspetto l'eccezione di nullità proposta dagli opponenti andrebbe dichiarata infondata. In ogni caso, anche volendo ammettere che, financo rispetto alle garanzie specifiche, si possa opporre il profilo di invalidità per conformità allo schema ABI (in tal senso sembrerebbe cfr. Cass. sez. III ord. del 21.10.2024 n. 27243), in ogni caso non può non evidenziarsi come, nel caso di specie, gli opponenti non abbiano assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte che invoca la nullità della fideiussione ai sensi della legge 287/1990, non avendo dimostrato né che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, né che le clausole asseritamente nulle siano riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Non sono state prodotte né altre fideiussioni specifiche rilasciate da altri istituti bancari in epoca coeva o ravvicinata a quella delle fideiussioni per cui è causa, che sono del 2020.
Gli opponenti non possono neppure avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia ha riguardato le sole fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento è stato condotto con riferimento alle fideiussioni specifiche;
le due tipologie di garanzie differiscono, quanto a schema negoziale in relazione all'oggetto, e, pertanto, le conclusioni raggiunte rispetto all'una non possono automaticamente essere estese all'altra (in tale senso di recentissima cfr. Cass. sez. I ord. n. 268477 del 16/10/2024 secondo cui: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.”). In secondo luogo, l'indagine a campione di Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005. Non essendo stata quindi dimostrata l'esistenza di un uso uniforme di uno schema di fideiussione specifica ricomprendente le tre note clausole dello schema ABI, l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti va quindi respinta.
È con valenza in ogni caso dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva, inoltre, come la Banca convenuta abbia comunque dimostrato di aver rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Dai documenti allegati al fascicolo monitorio, si evince che il con lettera del 25.02.2022, CP_1 ricevuta sia dalla Società che dai garanti, comunicava la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento e intimava il pagamento di quanto dovuto e che, in data
8.04.2022 depositava ricorso monitorio. La Banca ha quindi rispettato il dettato di cui all'art. 1957 c.c.
Pertanto, anche ove fosse rilevata la nullità parziale delle fideiussioni in esame nella parte in cui pagina 5 di 6 dispongono la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., la parte opponente non potrebbe avvantaggiarsi della declaratoria di nullità e sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito, non essendosi verificata alcuna decadenza, avendo il creditore agito nel termine di sei mesi.
Risulta infondata anche la censura relativa alla determinazione del quantum ingiunto, avendo l'opposta nel corso del giudizio fornito prova documentale del titolo costitutivo del credito azionato.
Gli opponenti hanno eccepito che l'ingiunzione sia stata richiesta oltre i limiti previsti dalle garanzie rilasciate, viceversa risulta documentalmente che il abbia chiesto di ingiungere alla CP_1 società RE. nonché ai garanti e , il pagamento in solido Controparte_2 Parte_2 Parte_1 tra loro, nei limiti delle fideiussioni rilasciate, ovvero di euro 14.000,00 ciascuno.
È vero che il decreto ingiuntivo non precisa nel dispositivo che l'ingiunzione verso i garanti è nei limiti della garanzia prestata ovvero di € 14.000,00 per ciascun garante, ma, in forza del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del richiamo contenuto nel decreto per cui si ingiunge alla parte di pagare alla parte ricorrente “per le causali di cui al ricorso”, esso va inteso nel senso che l'ingiunzione verso i garanti è nei limiti delle due fideiussioni in atti, quindi per l'importo di
€ 14.000,00 ciascuno. Risulta, invece, corretta la liquidazione dei compensi da parte del Giudice del monitorio che risultano giustamente parametrati al valore complessivo della domanda, posto che l'ingiunzione era unitariamente rivolta anche al debitore principale, ingiunto per l'intero debito di € 68.578,19.
Da ultimo, anche la censura relativa alla presunta indeterminatezza del tasso di interesse nominale annuo del contratto di finanziamento è infondata alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sezioni Unite sentenza del 29.05.2024 n. 15130), richiamata dagli stessi opponenti negli atti conclusivi ed in forza della quale gli stessi, pur rinunciando alla sollevata eccezione, hanno chiesto l'applicazione della regola di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. ai fini della statuizione delle spese, per intervenuto “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” per il giudizio. Tuttavia, ritiene il Tribunale che, a seguito della infondatezza di tutti i motivi di opposizione non sia possibile disporre la compensazione nemmeno parziale delle spese di lite che vanno quindi interamente poste a carico degli opponenti.
A seguito dell'infondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo va confermato pur con la precisazione che l'ingiunzione nei confronti dei garanti odierni opponenti è limitata all'importo di €
14.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto con la precisazione che la condanna nei confronti di e è da intendersi limitata all'importo garantito di € 14.000,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno;
1. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in €
4.000,00 oltre rimborso spese 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza il 14.1.2025
Il Giudice
Chiara Binetti pagina 6 di 6