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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6750/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
TARANTINO PASQUALE
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'avviso datato 09.03.2023 ricevuto in CP_1 data 01.06.2023 relativo alla revoca del beneficio previdenziale del reddito di cittadinanza per il periodo giugno 2022 – settembre 2022, prot. domanda n. con contestuale Controparte_2 richiesta restituzione di €uro 2.000,00, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e/o presupposto, allo stato anche non conosciuto. …
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 - In data 01.06.2023 il sig. riceveva plico raccomandato da parte dell' con cui veniva Pt_1 CP_1 comunicata la revoca del beneficio previdenziale del reddito di cittadinanza per il periodo giugno 2022 – settembre 2022, prot. domanda n. Controparte_2
- contestualmente veniva chiesta la restituzione della somma di €uro 2.000,00 quale somma presuntivamente indebitamente percepita;
- tale revoca veniva comunicata per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”;
- il Ricorrente vive ed ha sempre vissuto da solo ad Aradeo, in via Tasso, n. 21, come da certificato anagrafico allegato;
- il Ricorrente ha sempre svolto lavori periodici percependo nel 2021 €uro 5.560,00 e nel 2022 €uro
5.030.00;
- il Ricorrente, all'epoca della domanda, aveva meno di 24 anni.
Ha eccepito violazione e falsa applicazione art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in
L. n. 26/19.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
I particolari redditi e trattamenti da indicare in DSU sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU: nel caso che ci occupa, nel 2022 andavano indicati i redditi percepiti nel 2020.
Con riferimento all'anno 2020 il sig. non risulta percettore di alcun reddito. Pertanto, Parte_1 non poteva dichiararsi “nucleo familiare monocomponente” a sé, trovandosi nella condizione di figlio fiscalmente a carico sebbene non convivente.
La norma di riferimento è la seguente (art. 2 c. 5 lett. b dl 4/2019): … 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
[…]
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
2 Orbene, fa riferimento al reddito per la DSU. Effettivamente tale certificazione fa CP_1 riferimento a redditi del biennio precedente. Invero il ricorso può essere respinto per un motivo parzialmente diverso da quello indicato da CP_1
Infatti, parte ricorrente al momento della domanda certamente era un soggetto non a carico dei genitori. Tuttavia, la DSU doveva tenere conto del fatto che nel 2020 non lo fosse e che quindi andavano considerati i redditi familiari.
Quindi, la logica di va parzialmente ribaltata dall'ottica del nucleo di origine a quella CP_1 del ricorrente.
In tal senso egli doveva provare che anche per il 2020 la presenza di un ISEE favorevole, tenuto conto di un più amplio nucleo (e sempre che anche quel nucleo non avesse formulato domanda).
Deve quindi rilevarsi una carenza di prova dell'elemento costitutivo del reddito ISEE al momento della domanda.
Non essendovi in atti prova dei redditi del 2020 dell'intero nucleo familiare (né né il CP_1 ricorrente hanno prodotto nulla al riguardo, viene in rilievo il principio secondo cui il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo (v., fra le altre, Cass. 13 febbraio 2013, n. 3540 e, ancor più recentemente, Cass. 11516/2017)
Pertanto, non vi è prova in questo giudizio che il ricorrente abbia indicato dati falsi, nondimeno questo è irrilevante perché nel presente giudizio andava accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione della prestazione (arg. ex SU n. 18046/2010).
Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto.
La spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice,
3 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6750/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 d. att. cpc rimette la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato a separato provvedimento.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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