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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 503/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Dott. Ginevra Chinè Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.10.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n 124/2022 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa il 21.01.2022,
a istanza di
, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
ON IL del Foro di Palmi (pec: , giusta Email_1 procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il
15.2.2023
APPELLANTE contro
Controparte_1
– APPELLATO non comparso –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 adiva il GL di Palmi Parte_1 allegando di avere lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
NI VA e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento emessi dall' , l'accertamento della sussistenza dei dedotti CP_1 rapporto di lavoro e del conseguente diritto all'iscrizione negli EEAA e alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari per l'anno 2016.
Nella resistenza dell'ente, il Tribunale ha rigettato la domanda , senza ammettere la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo per genericità dei capitoli ivi formulati.
Avverso la sentenza ha proposto appello la ricorrente, insistendo nell'originario ricorso, previa riapertura dell' istruttoria con i capitoli e i testi proposti in primo grado.
Dopo diversi rinvii d' ufficio e la sostituzione degli originari difensori con l'avv.
Barilari con memoria depositata il 15.2.2023 , l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 9.10.2025 con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'appellante non ha depositato nel termine fissato con decreto ritualmente comunicato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., né dimostrato di avere notificato il gravame alla controparte .
Va pertanto dichiarato improcedibile il gravame.
A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del
23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass.
13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n.
20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839).
Nella stessa ottica è stato altresì precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n.
14839, tutte citate sopra)..
L'appello va pertanto dichiarato improcedibile;
nulla per le spese, stante la mancata comparizione della parte appellata, che non ha avuto comunicazione del gravame.
Viene dato atto che è stata emessa pronuncia che comporta l'obbligo di pagamento di ulteriori importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
124/2022 del Tribunale di Palmi emessa il 21.01.2022, così provvede:
1.Dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
2. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Dott. Ginevra Chinè Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.10.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n 124/2022 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa il 21.01.2022,
a istanza di
, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
ON IL del Foro di Palmi (pec: , giusta Email_1 procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il
15.2.2023
APPELLANTE contro
Controparte_1
– APPELLATO non comparso –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 adiva il GL di Palmi Parte_1 allegando di avere lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
NI VA e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento emessi dall' , l'accertamento della sussistenza dei dedotti CP_1 rapporto di lavoro e del conseguente diritto all'iscrizione negli EEAA e alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari per l'anno 2016.
Nella resistenza dell'ente, il Tribunale ha rigettato la domanda , senza ammettere la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo per genericità dei capitoli ivi formulati.
Avverso la sentenza ha proposto appello la ricorrente, insistendo nell'originario ricorso, previa riapertura dell' istruttoria con i capitoli e i testi proposti in primo grado.
Dopo diversi rinvii d' ufficio e la sostituzione degli originari difensori con l'avv.
Barilari con memoria depositata il 15.2.2023 , l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 9.10.2025 con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'appellante non ha depositato nel termine fissato con decreto ritualmente comunicato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., né dimostrato di avere notificato il gravame alla controparte .
Va pertanto dichiarato improcedibile il gravame.
A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del
23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass.
13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n.
20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839).
Nella stessa ottica è stato altresì precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n.
14839, tutte citate sopra)..
L'appello va pertanto dichiarato improcedibile;
nulla per le spese, stante la mancata comparizione della parte appellata, che non ha avuto comunicazione del gravame.
Viene dato atto che è stata emessa pronuncia che comporta l'obbligo di pagamento di ulteriori importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
124/2022 del Tribunale di Palmi emessa il 21.01.2022, così provvede:
1.Dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
2. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)