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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1556/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1556 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno (LT) via Appia n. 1335, presso lo studio dell'avv. Fedele Pasquale, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nato a [...] l'[...], Parte_2 elettivamente domiciliato in Itri (LT) via Civita Farnese n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio
IO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza dell'8.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.7.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.10.2000 a Cellole (CE) e che dallo loro unione nascevano i figli (il Per_1
17.09.2002) e (il 22.10.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento del minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio precisato nel ricorso); 2) l'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli nella misura di euro mensili 150,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che l'abiterà con il figlio come meglio precisato nel ricorso;
Parte_1 Per_2
4) quando lascerà la casa coniugale (al compimento dei 18 anni del minore, o quando avrà terminato le scuole superiori), la sig.ra trasferirà al Sig. i diritti di sua proprietà Parte_1 Parte_2 sulla casa coniugale, sul garage, sulla cantina e sui quattro posti auto al prezzo, sin da ora concordato, di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a cui dovrà aggiungersi l'importo che il Sig. si Parte_2 accolla, a partire dall'odierna sottoscrizione, per le restanti rate del mutuo, pari ad € 580,00 mensili, fino alla scadenza prevista per il 28.02.2031 liberando così la moglie dal relativo pagamento pro quota.
All'udienza dell'8.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1556/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.10.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cellole (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Cellole (CE) in data 1.10.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cellole (CE) dell'anno 2000 , al n.28 , parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1556 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno (LT) via Appia n. 1335, presso lo studio dell'avv. Fedele Pasquale, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nato a [...] l'[...], Parte_2 elettivamente domiciliato in Itri (LT) via Civita Farnese n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio
IO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza dell'8.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.7.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.10.2000 a Cellole (CE) e che dallo loro unione nascevano i figli (il Per_1
17.09.2002) e (il 22.10.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento del minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio precisato nel ricorso); 2) l'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli nella misura di euro mensili 150,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che l'abiterà con il figlio come meglio precisato nel ricorso;
Parte_1 Per_2
4) quando lascerà la casa coniugale (al compimento dei 18 anni del minore, o quando avrà terminato le scuole superiori), la sig.ra trasferirà al Sig. i diritti di sua proprietà Parte_1 Parte_2 sulla casa coniugale, sul garage, sulla cantina e sui quattro posti auto al prezzo, sin da ora concordato, di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a cui dovrà aggiungersi l'importo che il Sig. si Parte_2 accolla, a partire dall'odierna sottoscrizione, per le restanti rate del mutuo, pari ad € 580,00 mensili, fino alla scadenza prevista per il 28.02.2031 liberando così la moglie dal relativo pagamento pro quota.
All'udienza dell'8.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1556/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.10.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cellole (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Cellole (CE) in data 1.10.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cellole (CE) dell'anno 2000 , al n.28 , parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi