Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435/2019, posta in decisione in data 4.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. PESENTI MARCO e dell'Avv. AZZARETTO GIUSEPPE
( ) VIA PAPIRETO N. 26 90100 PALERMO;
C.F._1 Pt_2
( C/O AVV.AZZARETTO GIUSEPPE VIA
[...] C.F._2
PAPIRETO, 26 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via C/O AVV.
AZZARETTO GIUSEPPE VIA PAPIRETO, 26 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
22/11/1955, con il patrocinio dell'Avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA e dall'Avv.
e con elezione di domicilio in via Cluverio 28 90138 90138 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava a comparire avanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Palermo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso del con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in CP_1
favore di , di € 16.946,75 quale restituzione della somma versata dalla CP_1
I.S.I.D.A. a (da ora in poi per Parte_1 Parte_1
l'estinzione dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di prestito su delega.
A fondamento della opposizione, esponeva: che il all'epoca Parte_1 CP_1
dipendente di I.S.I.D.A. – Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda -, stipulava un contratto di cessione del quinto ed un contratto di delegazione di pagamento con la tramite l'allora propria rappresentante Parte_1 CP_2
che, più precisamente, il sig. otteneva da il finanziamento CP_1 Parte_1
rimborsabile tramite cessione del quinto dello stipendio concluso con contratto n.
129348 in data 4.5.2009, dell'importo di € 29.064,00 da restituire in 84 rate mensili;
che, sempre in tale data, il 4.5.2009, il stipulava con il CP_1 Parte_1
finanziamento rimborsabile tramite delegazione di pagamento, giusta contratto n.
129398 dell'importo di € 28.980,00 da restituire anch'esso tramite 84 rate;
che contestualmente ai predetti contratti di finanziamento, il stipulava con CF CP_1
Assicurazioni S.p.a. le relative polizze a garanzia del rischio “perdita impiego”; che, in data 5.9.2012 il sig. veniva licenziato e che pertanto i versamenti si CP_1 interrompevano con un residuo credito in capo a dell'importo di € Parte_1
16.780,83 con riferimento al contratto n. 129348, nonché dell'importo di € 19.207,87
2 relativamente al contratto n. 129398 (per un credito totale di € 35.988,70); che al saldo di quest'ultimo contratto provvedeva in parte I.S.I.D.A. con il pagamento in data 25.9.2012 dell'importo di € 17.783,93, mentre per la residua somma di €
1.423,94 interveniva CF Assicurazione S.p.a. con versamento del 28.5.2013; che, di contro, per il credito riferito al contratto 129348 provvedeva interamente la CF
Assicurazione S.p.a. con versamento diretto di € 16.780,83 in favore di Parte_1
tramite bonifico in data 6.12.2013; che successivamente, al saldo di entrambe le posizioni debitorie, avvenuto con i pagamenti integrativi della CF Assicurazione
S.p.a., la riceveva da parte di I.S.I.D.A. la somma di € 17.783,93, tramite Parte_1
bonifico del 23.6.2014 ; che tale somma veniva restituita dalla a CF Parte_1
Assicurazione S.p.a. con versamento del 23.6.2014, in pieno rispetto delle condizioni contrattuali, a differenza di quanto dedotto dall'opposto che, con il procedimento monitorio, pretendeva che tale somma venisse a lui corrisposta.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'opposizione: CP_1
evidenziava che non vi era prova che la Banca opponente avesse restituito alla CF
Assicurazioni S.p.a. il pagamento della somma indebitamente ricevuta dalla
I.S.I.D.A. con bonifico del 23.6.2014, e che, in ogni caso, tale somma doveva essere corrisposta al sig. e non all'assicurazione. Infatti, in caso di perdita CP_1
d'impiego, il diritto della CF Assicurazioni S.p.a. di surrogarsi ai diritti della
[...]
verso il era subordinata alla condizione – che non si è mai CP_3 CP_1
verificata- del ricollocamento al lavoro dipendente, ovvero al collocamento in pensione dell'odierno comparente. Pertanto, non essendoci stata alcuna surroga della
Compagnia assicurativa, la cifra indebitamente consegnata da I.S.I.D.A, con bonifico del 23.6.2014, a doveva essere a lui corrisposta essendo una parte del suo Parte_1
TFR.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 21. 11.2019 le parti discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, con sentenza n. 5151/2019, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo.
Secondo il primo Giudice, il aveva provato il proprio credito attraverso CP_1
la documentazione versata in atti, idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento, da parte di ISIDA e CF Assicurazioni S.p.a. in favore della opponente, delle somme CP_3
3 dovute per l'estinzione di entrambe le posizioni debitorie del sig. . Al CP_1 contrario, la prova dell'infondatezza della pretesa creditoria non era stata fornita dall'apponente: infatti, non aveva provveduto, nel corso del giudizio, a Parte_1 fornire gli elementi di prova idonei a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Resisteva il Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
In data 4.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 4.11.2024.
Con un unico articolato motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la pretesa creditoria azionata in via monitoria dal sig. e altresì nella parte in cui non ha CP_1
ritenuto che la abbia provveduto a fornire gli elementi idonei a sopportare Parte_1
le eccezioni dedotte.
La censura è fondata.
Preliminarmente, al fine di meglio comprendere i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, è opportuno puntualizzare le figure contrattuali coinvolte.
In particolare, va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio è una forma di credito ai consumatori attraverso il quale il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento per mezzo della cessione volontaria al finanziatore di una quota, non superiore al quinto, del proprio stipendio mensile netto. Ai sensi dell'art. 54 D.P.R.
n. 180/1950 il finanziamento deve essere obbligatoriamente assistito da un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di perdita dell'impiego.
Quanto alla delega di pagamento, regolamentata dall'articolo 1269 del c.c., si tratta di una tipologia di prestito concessa ai lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche e private, i quali possono sanare un debito mediante delle trattenute mensili sulla busta paga.
4 Sul fronte del mercato creditizio si parla di delega di pagamento per indicare una forma di finanziamento che consente, a chi è già titolare di una cessione del quinto dello stipendio, di aumentare l'importo del prestito di un altro quinto.
Ciò posto, sia nei casi di cessione del quinto, sia in quelli di delegazione di pagamento, il cliente è tenuto a stipulare un'assicurazione vita e una polizza per coprire il rischio di perdita di lavoro.
La normativa applicabile prevede al riguardo due tipi di polizze “Rischio
Impiego” diverse tra loro.
Sul punto, l'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009, ha distinto: a) la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria. Nel caso in cui il lavoratore stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'importo liquidato a favore della finanziaria. In tal caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
b) la polizza “perdite pecuniarie” in cui è
(anche) il lavoratore ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la Compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario. In tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale.
Quanto alla differenza sostanziale delle due polizze, che riguarda la diversa protezione offerta al lavoratore in caso di perdita del lavoro, i giudici di legittimità hanno precisato che “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto” (Cass del 28.3.2022 n. 9866).
Dunque, per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato e, dunque, comprendere se sussiste o meno a seguito della verificazione del rischio perdita impiego il diritto di surroga della Compagnia assicurativa nei confronti del lavoratore, occorre interpretare i contratti di
5 finanziamento e di assicurazione e capire che tipo di polizza è stata stipulata tra le parti.
A tale stregua, nella fattispecie concreta l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, porta a ritenere che le assicurazioni stipulate tra il sig. e la CF Assicurazioni S.p.a. si inquadrino nello schema del contratto a CP_1
favore di terzo e, in quanto tale, risultino stipulate a beneficio del finanziatore con conseguente riconoscimento del diritto di surroga in favore della Compagnia assicurativa in tutti i diritti e privilegi del finanziatore nei confronti del lavoratore.
Difatti, analizzando le suddette polizze si legge che: il Cessionario-Contraente è colui che concede il mutuo garantito con il contratto di cessione e che corrisponde al premio;
il Cedente-Assicurato è colui che effettua la cessione del proprio stipendio o salario e sulla cui vita è proposta l'assicurazione; il Beneficiario è colui a favore del quale è fatta l'assicurazione. Dai dati contrattuali inseriti si rileva che il Contraente-
Beneficiario è la e il Cedente è . Parte_1 CP_1
Inoltre, sulla base di quanto previsto dalle suddette polizze, la CF Assicurazione
S.p.a. interviene nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro per versare a Parte_1
l'ammontare estintivo dei finanziamenti (art. 1 condizioni generali di polizza). Ai sensi del successivo art. 5 delle condizioni generali di polizza, si legge che, qualora poi il sig. avesse trovato un nuovo impiego egli avrebbe avuto l'obbligo di CP_1 comunicarlo e si sarebbe così applicata la ritenuta “sullo stipendio, salario o assegno
o sulle liquidazioni di previdenza spettanti al cedente fino all'estinzione completa del suo debito di cessione o di quanto in sua vece pagato dalla Compagnia al
Contraente”.
Allorché non si avverasse poi il caso di passaggio del lavoratore ad altro datore di lavoro, si applicherebbe comunque l'art. 7 rubricato “diritto di surroga” secondo il quale, “Quando la compagnia dovesse pagare, per effetto della presente assicurazione, in tutto o in parte, le quote del debito, rimane surrogata in tutti i diritti del Contraente verso il Cedente, il quale riconosce la Compagnia sua liquida creditrice della somma eventualmente pagata. Il Cedente, ora per allora, se ne dichiara debitore e dà autorizzazione alla Compagnia di rivalersene su qualsiasi specie di bene, redditi o proventi”.
6 Quanto invece ai contratti di finanziamento, questi onerano il lavoratore ed il datore di lavoro ad estinguere il finanziamento anche tramite trattenute sul TFR e prevedono che ove sia la Compagnia di Assicurazione a estinguere il finanziamento, la stessa si surroghi al mutuante (la in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Parte_1
lavoratore.
Segnatamente, all'art. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, il prendeva atto e conveniva che “la cessione estenderà i suoi effetti CP_1 sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli artt. 7 e 10
D.lgs. 124/9 e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione;
a tal fine il Cedente [lavoratore] consente che l'Amministrazione ceduta [datore di lavoro] trattenga da tali somme l'importo necessario per
l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi
Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro”. Ed al successivo art. 10 che: “le polizze assicurative vengono emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario
e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo Parte_1 sia il Cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento, sia l'Amministrazione dagli obblighi di cui all'art.
3. Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi d'Impiego, la Compagnia di Assicurazione sarà surrogata al
Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegio verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 3 del presente atto. In caso di morte del Cedente la polizza vita estingue il debito previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di
Assicurazione”.
Ebbene, sulla base di quanto rilevato, a differenza di quanto eccepito dal convenuto, il diritto della CF Assicurazioni S.p.a. di surrogarsi ai diritti della
[...]
verso il sig. non è subordinata alla condizione del ricollocamento CP_3 CP_1
al lavoro dipendente, bensì al pagamento, in tutto o in parte, del credito da parte dell'assicurazione. Credito che deve essere pagato dal lavoratore, o dal suo datore di
7 lavoro anche tramite trattenuta del TFR come si evince dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, oltre che dalla normativa specifica delle cessioni del quinto dello stipendio.
Infatti, è la stessa disciplina, che regola il funzionamento della cessione del quinto dello stipendio, a prevedere che il datore di lavoro è obbligato, una volta perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a trattenere la rata indicata nel contratto stesso dalla busta paga del dipendente e a versarla alla banca erogante;
tale obbligo persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessazione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino alla concorrenza dell'importo residuo del debito, tutte le somme dovute all'ex -dipendente a titolo di TFR (cfr. art. 43 del d.p.r. n. 180/1950 cit.)
Nel caso di specie, quando è cessato il rapporto di lavoro del sig. con CP_1
I.S.I.D.A il credito in capo a ammontava ad € 16.780,83 per il Parte_1
finanziamento n. 129348 e ad € 19.207,87 per il finanziamento n. 129398. A saldo dei suddetti crediti interveniva solo in parte la I.S.I.D.A., per l'importo di € 17.783,93
a fronte del complessivo credito €35.988,7, dovendo per la restante parte intervenire la CF Assicurazione S.p.A. Il pagamento della Compagnia assicurativa, ai sensi delle condizioni contrattuali sopra analizzate, ha comportato l'estinzione dei rapporti di finanziamento e il suo diritto di surroga in tutti i diritti e privilegi del finanziatore nei confronti del lavoratore. Per tale ragione quando il 23.6.2014 - data in cui i finanziamenti risultavano già estinti in forza dei pagamenti integrativo della
Compagnia assicurativa- la ha ricevuto il pagamento di € 17.783,93 da Parte_1
parte della I.S.I.D.A. ha provveduto a restituirlo alla CF Assicurazioni S.p.a. che ne aveva anticipato l'importo e con il quale il lavoratore aveva stipulato una polizza
“rischio credito”.
Ciò posto, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo non spetterebbe in ogni caso al Sig. e a nulla rileverebbe la prova della restituzione della somma oggetto CP_1
di decreto ingiuntivo alla CF Assicurazione S.p.a. da parte di che Parte_1 comunque risulta adeguatamente provata dall'appellante.
Infatti, dagli atti risulta che la abbia depositato – doc. 14- la relativa Parte_1
distinta elettronica di pagamento nella quale sono riportanti tutti gli estremi dell'avvenuta transazione (data, importo, transaction ID, numero della disposizione,
8 nome del beneficiario, iban del beneficiario e relativa banca d'appoggio, nonché la causale “rimb Messina Mario”). Ad ogni modo, con memoria ex art. 183, comma 6,
n.2, la ha prodotto una dichiarazione- doc. 19- rilasciata dalla CF Parte_1
Assicurazioni S.p.A., in persona del suo amministratore delegato e datata 13.11.2018, con la quale la scrivente Compagnia assicuratrice dichiara di aver ricevuto in data 23 giugno 2014 un bonifico da parte di per un importo di €17.783,93, quale Parte_1
recupero delle somme versate dalla Compagnia a seguito della liquidazione dei sinistri relativi ai contratti stipulati dal La Compagnia ha altresì provveduto, CP_1 in detta nota, ad allegare evidenza contabile dell'importo bonificato a suo favore.
Conclusivamente, ha errato il giudice di primo grado a ritenere provato il diritto di credito del sig. avendo altresì la Banca opposta prodotto in atti tutti CP_1
i documenti idonei a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria e a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto n.
1997/2018 va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 2.918,50, di cui € 2.800,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi €
3.355,50 di cui di cui € 3.000,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 5151/2019 pronunziata dal CP_1
Tribunale di Palermo in data 21.11.2019, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1997/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28.3.2018 che revoca, per l'effetto;
9 2) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del primo e del secondo grado di giudizio da liquidarsi
[...]
rispettivamente in € 2.918,50, oltre accessori, per il primo grado e in € 3.555,50, oltre accessori, per questo secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, giorno 6.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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