Art. 36. (Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attivita' non di navigazione) 1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.
2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.
3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non puo' essere inferiore a quello gia' in godimento.
6. I periodi assicurativi relativi ad attivita' lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.
2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.
3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non puo' essere inferiore a quello gia' in godimento.
6. I periodi assicurativi relativi ad attivita' lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.