Decreto cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2025, proposto da
Il Vostro Fornaio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IO D'Angelo e MA Laura D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
AE TU, GI EL, CI De MO, SC Di EN, NN OV, IV AN, MA AN, OR LO, IO RU, CI RN, EN TE, AE CO, IO Visconti, rappresentati e difesi dagli avvocati IO D'Angelo, MA Laura D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Responsabile del Settore Ambiente – Servizio Attività Produttive – Ufficio SUAP n. 7246 del 24 febbraio 2025, notificata in data 5.3.2025 a mezzo pec, recante il “divieto di prosecuzione dell’attività di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.3 della legge 241/90 a seguito della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 50 emessa da questo Ente in data 30.11.2025, con l’immediata cessazione di ogni attività dell’impresa a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento ”, nonché “ l’annullamento entro tre giorni, dalla notificazione del presente provvedimento (….) di tutti gli effetti prodotti dalla succitata comunicazione, con la rimozione di tutte le attrezzature e i materiali in deposito ed il ripristino dello stato dei luoghi, così come esistenti in origine ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa MAgiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la società ricorrente – operante nel settore della panificazione - ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato con il quale il Comune di Marano di Napoli ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività “a i sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.3 della legge 241/90 a seguito della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 50 emessa da questo Ente in data 30.11.2025, con l’immediata cessazione di ogni attività dell’impresa a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento” , nonché “l’annullamento entro tre giorni, dalla notificazione del presente provvedimento (….) di tutti gli effetti prodotti dalla succitata comunicazione, con la rimozione di tutte le attrezzature e i materiali in deposito ed il ripristino dello stato dei luoghi ”;
- con provvedimento prot. n. 0013139 del 07/04/2025, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, disponendo, tuttavia, in contraddizione con quanto deliberato, di dare incarico alla Polizia Municipale di Marano di Napoli “di vigilare in merito all’esecuzione del presente provvedimento, mediante sopralluogo ispettivo con annessa chiusura e sanzione amministrativa in caso di rilevanza di prosecuzione dell’attività”;
- con ordinanza n. 709 del 9.4.2025, il Collegio ha sospeso interinalmente l’efficacia del provvedimento impugnato “stante il tenore in parte perplesso del provvedimento prot. 0013139 del 07/04/2025 (il cui dispositivo di annullamento del provvedimento impugnato contrasta con le disposizioni impartite alla Polizia Municipale di provvedere alla chiusura dell’esercizio ed alla sanzione amministrativa “in caso di rilevanza di prosecuzione dell’attività”)” e rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, affinchè il Comune chiarisse se avesse o meno inteso annullare integralmente il provvedimento impugnato;
- in data 28 aprile 2025 il Comune ha depositato il provvedimento prot. 14983 del 18 aprile 2025 con il quale l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è stato rettificato, eliminando l’inciso finale con il quale era stato conferito l’incarico alla Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione del provvedimento, prevedendone la chiusura e l’irrogazione della sanzione amministrativa prescritta in caso di accertata prosecuzione dell’attività, così elidendo i profili di perplessità del provvedimento di annullamento in autotutela (prot. 0013139 del 07/04/2025) rilevati all’esito dell’udienza camerale del 9 aprile 2025.
Ritenuto che:
- l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato – disposto facendo salva la facoltà del Comune di rinnovare il procedimento una volta decorso il termine di novanta giorni dal 8/01/2025, data di pubblicazione della sentenza di questo T.A.R. n. 172/2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 50 del 30/11/2023 - comporta il venir meno dell’interesse di parte ricorrente all’esame nel merito del ricorso;
- conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e le spese di giudizio integralmente compensate, stante il riconoscimento solo parziale dei vizi dedotti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
MA Barbara Cavallo, Consigliere
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO