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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2389 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Colantoni Fernando. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto “in via preliminare l'accertamento della illegittimità del provvedimento del 26.12.2022, emesso nei confronti della CP_1 ricorrente adottato in violazione dell'art. 35 D.L. 207/2008 e, in ogni caso, l'accertamento negativo dell'indebito contestato con nota del 26.12.2022, attesa la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza nell'anno 2019 e per l'effetto la irripetibilità delle somma di € CP_ 6.072,57 da parte dell' il tutto con vittoria di spese da distrarsi” – è infondata e deve essere rigettata.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. Come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità stabilita dall'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Quanto all'indebito assistenziale, la disciplina derogatoria si rinviene in un reticolato di disposizioni specifiche (l'art 3 ter del DL 850/1976 convertito con legge n. 29/77; l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988;l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998) [si rinvia a Cass. nr. 7048 del 2006 ma anche a Cass. nr. 28771 del 2018]. Se ne ricava un principio di settore in base al quale la restituzione dell'indebito assistenziale è limitato ai ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, la parte ricorrente, ove agisca in giudizio impugnando la nota di indebito pervenuta dall' può contestarne o la insussistenza ovvero la irripetibilità, con CP_1 diversa articolazione quanto agli oneri probatori. Nell'ipotesi in cui ne contesti l'esistenza sarà suo onere provare in positivo i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata;
nell'ipotesi in cui, invece, CP_ contesti la irripetibilità dell'indebito, per assenza di solo, sarà onere dell' mettere in luce gli elementi rispetto ai quali possa ritenersi assente un legittimo affidamento dell'accipiens.
5. Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente è titolare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 16.10.2018 (cfr. doc.1 fasc. ricorr). CP_ Con nota del 26 dicembre 2022 l' ha comunicato la rideterminazione della prestazione Cat.INVCIV n. 07085310 in godimento alla ricorrente, ricalcolata dal 1 gennaio 2020 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e
2 contestualmente la contestazione dell'indebito per il periodo da gennaio 2021 ad agosto 2022, per un importo lordo complessivo di € 6.072,57 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.). Alla luce della causa petendi articolata in ricorso risulta contestata unicamente la insussistenza dell'indebito sul presupposto della violazione dell'art. 35, comma 8 d.l. 207/2008 (conv. con l. 14/2009) ed, in ogni caso, in ragione della esistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza per l'anno 2019.
6. Occorre in primo luogo rammentare che secondo giurisprudenza consolidata, in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (liquidazione o ricostituzione della prestazione) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento e il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, (conv. con l. 14/2009), nel testo conseguente alla modifica introdotta dall'art. 13, comma 6 d.l. 78/2010 (conv. con l. 122/2010) – (fra le altre Cass. n. 17624/2010, Cass. n. 6339/2010, Cass. n. 1664/2007, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8633/2014, Sez. L., Sentenza n. 19926/2016, Cass. Sez. Lavoro sentenza n. 5271/1, da ultimo Corte d'Appello di Roma con sent. 205/2022). Ne consegue che in via amministrativa il reddito ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali viene valutato in via provvisoria sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal richiedente nell'anno antecedente alla corresponsione del relativo trattamento;
nella presente fase giudiziaria è invece onere della parte ricorrente produrre la certificazione reddituale afferente agli anni di imposta di erogazione del trattamento, oggetto di contestazione.
7. Nel caso di specie, come espressamente evincibile dalla nota di indebito del 26.12.2022 depositata in atti, l'indebito rivendicato trova causa nella comunicazione reddituale per l'anno 2020 (e non per l'anno 2019 come erroneamente sostenuto in ricorso); in ogni caso, in questa sede, atteso che l'indebito afferisce il periodo gennaio 2021 - agosto 2022 rileva il reddito conseguito in questi anni.
8. Con nota del 05.04.2024 la parte ricorrente ha prodotto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi percepiti dal 2020 al 2022, da cui si evince la percezione, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2021 di € 23.287,00 e per l'anno d'imposta 2022 di € 23.219,00.
È evidente, pertanto, che per gli anni oggetto di contestazione la parte ricorrente abbia percepito un reddito personale annuo superiore a quello prescritto dalla legge per la
3 fruizione dell'assegno mensile di assistenza pari ad € 4.931,29 per l'anno 2021 ed € 5.010,20 per l'anno 2022.
9. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10. Non può rilevare quanto argomentato dalla difesa attorea in sede di note del 18.3.2025 in relazione alla irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, atteso che tale causa petendi non è stata esplicitata nel corpo del ricorso e si risolve in una mutatio libelli inammissibile nel rito lavoro.
11. Nulla sulle spese stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 2389/2023), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2389 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Colantoni Fernando. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto “in via preliminare l'accertamento della illegittimità del provvedimento del 26.12.2022, emesso nei confronti della CP_1 ricorrente adottato in violazione dell'art. 35 D.L. 207/2008 e, in ogni caso, l'accertamento negativo dell'indebito contestato con nota del 26.12.2022, attesa la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza nell'anno 2019 e per l'effetto la irripetibilità delle somma di € CP_ 6.072,57 da parte dell' il tutto con vittoria di spese da distrarsi” – è infondata e deve essere rigettata.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. Come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità stabilita dall'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Quanto all'indebito assistenziale, la disciplina derogatoria si rinviene in un reticolato di disposizioni specifiche (l'art 3 ter del DL 850/1976 convertito con legge n. 29/77; l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988;l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998) [si rinvia a Cass. nr. 7048 del 2006 ma anche a Cass. nr. 28771 del 2018]. Se ne ricava un principio di settore in base al quale la restituzione dell'indebito assistenziale è limitato ai ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, la parte ricorrente, ove agisca in giudizio impugnando la nota di indebito pervenuta dall' può contestarne o la insussistenza ovvero la irripetibilità, con CP_1 diversa articolazione quanto agli oneri probatori. Nell'ipotesi in cui ne contesti l'esistenza sarà suo onere provare in positivo i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata;
nell'ipotesi in cui, invece, CP_ contesti la irripetibilità dell'indebito, per assenza di solo, sarà onere dell' mettere in luce gli elementi rispetto ai quali possa ritenersi assente un legittimo affidamento dell'accipiens.
5. Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente è titolare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 16.10.2018 (cfr. doc.1 fasc. ricorr). CP_ Con nota del 26 dicembre 2022 l' ha comunicato la rideterminazione della prestazione Cat.INVCIV n. 07085310 in godimento alla ricorrente, ricalcolata dal 1 gennaio 2020 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e
2 contestualmente la contestazione dell'indebito per il periodo da gennaio 2021 ad agosto 2022, per un importo lordo complessivo di € 6.072,57 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.). Alla luce della causa petendi articolata in ricorso risulta contestata unicamente la insussistenza dell'indebito sul presupposto della violazione dell'art. 35, comma 8 d.l. 207/2008 (conv. con l. 14/2009) ed, in ogni caso, in ragione della esistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza per l'anno 2019.
6. Occorre in primo luogo rammentare che secondo giurisprudenza consolidata, in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (liquidazione o ricostituzione della prestazione) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento e il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, (conv. con l. 14/2009), nel testo conseguente alla modifica introdotta dall'art. 13, comma 6 d.l. 78/2010 (conv. con l. 122/2010) – (fra le altre Cass. n. 17624/2010, Cass. n. 6339/2010, Cass. n. 1664/2007, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8633/2014, Sez. L., Sentenza n. 19926/2016, Cass. Sez. Lavoro sentenza n. 5271/1, da ultimo Corte d'Appello di Roma con sent. 205/2022). Ne consegue che in via amministrativa il reddito ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali viene valutato in via provvisoria sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal richiedente nell'anno antecedente alla corresponsione del relativo trattamento;
nella presente fase giudiziaria è invece onere della parte ricorrente produrre la certificazione reddituale afferente agli anni di imposta di erogazione del trattamento, oggetto di contestazione.
7. Nel caso di specie, come espressamente evincibile dalla nota di indebito del 26.12.2022 depositata in atti, l'indebito rivendicato trova causa nella comunicazione reddituale per l'anno 2020 (e non per l'anno 2019 come erroneamente sostenuto in ricorso); in ogni caso, in questa sede, atteso che l'indebito afferisce il periodo gennaio 2021 - agosto 2022 rileva il reddito conseguito in questi anni.
8. Con nota del 05.04.2024 la parte ricorrente ha prodotto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi percepiti dal 2020 al 2022, da cui si evince la percezione, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2021 di € 23.287,00 e per l'anno d'imposta 2022 di € 23.219,00.
È evidente, pertanto, che per gli anni oggetto di contestazione la parte ricorrente abbia percepito un reddito personale annuo superiore a quello prescritto dalla legge per la
3 fruizione dell'assegno mensile di assistenza pari ad € 4.931,29 per l'anno 2021 ed € 5.010,20 per l'anno 2022.
9. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10. Non può rilevare quanto argomentato dalla difesa attorea in sede di note del 18.3.2025 in relazione alla irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, atteso che tale causa petendi non è stata esplicitata nel corpo del ricorso e si risolve in una mutatio libelli inammissibile nel rito lavoro.
11. Nulla sulle spese stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 2389/2023), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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