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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1347/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5675/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Comune di Marsala - Via Garibaldi 47 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso E-mail_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000623866 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000623866 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004684212
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 324/2022 sez.1, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (RGR 972/2020) il 24/11/2021 e depositata il 04/03/2022, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente 1 nei confronti di Riscossione Sicilia S.P.A. avverso il preavviso di fermo n. 29180201900000110, relativo a n. 7 cartelle di pagamento recanti ruoli dell'Amministrazione finanziaria e del Comune di Marsala.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento recanti ruoli dell'Amministrazione finanziaria ovvero la n. 29120160002770483000, la n. 29120160036798981000 e la n. 29120190009912226000, nonché all'avviso di accertamento n. 250TXEM000641, in quanto tutti oggetto di sgravio totale del debito tributario. Ha accolto il ricorso del contribuente in ordine alle cartelle recanti ruoli del Comune di Marsala, n. 29120180000623866000 e n. 29120190004684212000, con conseguente annullamento del preavviso di fermo impugnato. Ha condannato il Comune resistente e l'Agente della Riscossione, in solido fra di loro, alla refusione delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti.
Il Comune di Marsala ha proposto appello nei confronti del sig. Resistente_1 avverso la sentenza n. 324/2022, chiedendo di annullare la sentenza di primo grado 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento in quanto manifestamente illegittima e, conseguentemente, confermare la cartella esattoriale n.29120180000623866000 per l'intero e la cartella n. 29120190004684212000 per la parte non sgravata. Con vittoria delle spese di causa per entrambe i gradi di giudizio (come da nota spese allegata).
Il contribuente appellato, sig. Resistente_1, nonostante la regolare notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio di primo grado, relativamente alle cartelle di pagamento recanti ruoli emessi dal Comune di
Marsala e sottese al preavviso di fermo impugnato, ha evidenziato che dall'esame del fascicolo processuale non è dato evincersi l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali de qua.
E invero- ha precisato- che gli avvisi di ricevimento prodotti dal Comune di Marsala in merito a delle intimazioni di pagamento notificate in data 29/06/2016 e 24/10/2017, non sono idonei, infatti, a dimostrare in giudizio la corrispondenza di dette intimazioni con i tributi portati dalle cartelle di pagamento a suo tempo notificate.
Ha ritenuto, pertanto, che relativamente alle predette cartelle di pagamento il ricorso del contribuente è fondato e merita accoglimento.
L'appello va respinto.
-La documentazione prodotta in giudizio dal Comune appellante non è idonea ad attestare come già riconosciuto dal Giudice di primo grado - la regolarità e l'effettività le notifiche degli avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle che costituiscono il presupposto del fermo impugnato.
Le ricevute delle notifiche dei predetti avvisi, asseritamente notificati al contribuente, sono prodotte in fotocopia con attestazione di autenticità, ma sono prive di elementi essenziali per riconoscerne la piena validità.
In ordine all' avviso di accertamento ICI n. 1314, emesso per l'anno 2011, presupposto alla cartella n. 29120180000623866000 e asseritamente notificato al ricorrente il 26/06/2016, va notato che nella copia dell' avviso di ricevimento prodotto in giudizio dal Comune il riferimento all'avviso di accertamento n. 1314/2011 è scritto a mano e il timbro datario è scolorito e illeggibile.
Per quanto riguarda l'avviso di accertamento n. 4375, relativo all'omesso versamento IMU per l'anno 2012, atto presupposto della cartella n. 29120190004684212000 e asseritamente notificato il 24/10/2017, va rilevato che il documento prodotto costa di due fogli. In un foglio, si rinviene il mittente (Comune di Marsala),
l'indirizzo del sig. Resistente_1, il numero di raccomandata e il riferimento stampigliato all'avviso n. 4375, ma non vi è la firma del contribuente. In altro foglio vi è il timbro datario con data leggibile e una firma, che non corrisponde peraltro al nome del contribuente appellato, sig. Resistente_1, ma a quella del sig.
Nominativo_1 Tra i due fogli non vi è, inoltre, alcun elemento di collegamento, tale da poter accertare e verificare con certezza che trattasi del fronte e del retro dello stesso avviso di ricevimento.
La Corte, pertanto, non essendovi prova certa della notifica al contribuente degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle recanti ruoli del Comune di Marsala, n. 29120180000623866000 e n.29120190004684212000, presupposte al preavviso di fermo impugnato, conferma la sentenza di primo grado che ne ha disposto l'integrale annullamento. Considerata la mancata costituzione in giudizio del contribuente appellato, nulla dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto dal Comune di Marsala e conferma integralmente la sentenza n.324/2022 sez.1, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che ha disposto l'annullamento del preavviso di fermo n.29180201900000110. Nulla per le spese.
Palermo, 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
MA MI ER LL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5675/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Comune di Marsala - Via Garibaldi 47 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso E-mail_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000623866 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000623866 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004684212
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 324/2022 sez.1, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (RGR 972/2020) il 24/11/2021 e depositata il 04/03/2022, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente 1 nei confronti di Riscossione Sicilia S.P.A. avverso il preavviso di fermo n. 29180201900000110, relativo a n. 7 cartelle di pagamento recanti ruoli dell'Amministrazione finanziaria e del Comune di Marsala.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento recanti ruoli dell'Amministrazione finanziaria ovvero la n. 29120160002770483000, la n. 29120160036798981000 e la n. 29120190009912226000, nonché all'avviso di accertamento n. 250TXEM000641, in quanto tutti oggetto di sgravio totale del debito tributario. Ha accolto il ricorso del contribuente in ordine alle cartelle recanti ruoli del Comune di Marsala, n. 29120180000623866000 e n. 29120190004684212000, con conseguente annullamento del preavviso di fermo impugnato. Ha condannato il Comune resistente e l'Agente della Riscossione, in solido fra di loro, alla refusione delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti.
Il Comune di Marsala ha proposto appello nei confronti del sig. Resistente_1 avverso la sentenza n. 324/2022, chiedendo di annullare la sentenza di primo grado 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento in quanto manifestamente illegittima e, conseguentemente, confermare la cartella esattoriale n.29120180000623866000 per l'intero e la cartella n. 29120190004684212000 per la parte non sgravata. Con vittoria delle spese di causa per entrambe i gradi di giudizio (come da nota spese allegata).
Il contribuente appellato, sig. Resistente_1, nonostante la regolare notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio di primo grado, relativamente alle cartelle di pagamento recanti ruoli emessi dal Comune di
Marsala e sottese al preavviso di fermo impugnato, ha evidenziato che dall'esame del fascicolo processuale non è dato evincersi l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali de qua.
E invero- ha precisato- che gli avvisi di ricevimento prodotti dal Comune di Marsala in merito a delle intimazioni di pagamento notificate in data 29/06/2016 e 24/10/2017, non sono idonei, infatti, a dimostrare in giudizio la corrispondenza di dette intimazioni con i tributi portati dalle cartelle di pagamento a suo tempo notificate.
Ha ritenuto, pertanto, che relativamente alle predette cartelle di pagamento il ricorso del contribuente è fondato e merita accoglimento.
L'appello va respinto.
-La documentazione prodotta in giudizio dal Comune appellante non è idonea ad attestare come già riconosciuto dal Giudice di primo grado - la regolarità e l'effettività le notifiche degli avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle che costituiscono il presupposto del fermo impugnato.
Le ricevute delle notifiche dei predetti avvisi, asseritamente notificati al contribuente, sono prodotte in fotocopia con attestazione di autenticità, ma sono prive di elementi essenziali per riconoscerne la piena validità.
In ordine all' avviso di accertamento ICI n. 1314, emesso per l'anno 2011, presupposto alla cartella n. 29120180000623866000 e asseritamente notificato al ricorrente il 26/06/2016, va notato che nella copia dell' avviso di ricevimento prodotto in giudizio dal Comune il riferimento all'avviso di accertamento n. 1314/2011 è scritto a mano e il timbro datario è scolorito e illeggibile.
Per quanto riguarda l'avviso di accertamento n. 4375, relativo all'omesso versamento IMU per l'anno 2012, atto presupposto della cartella n. 29120190004684212000 e asseritamente notificato il 24/10/2017, va rilevato che il documento prodotto costa di due fogli. In un foglio, si rinviene il mittente (Comune di Marsala),
l'indirizzo del sig. Resistente_1, il numero di raccomandata e il riferimento stampigliato all'avviso n. 4375, ma non vi è la firma del contribuente. In altro foglio vi è il timbro datario con data leggibile e una firma, che non corrisponde peraltro al nome del contribuente appellato, sig. Resistente_1, ma a quella del sig.
Nominativo_1 Tra i due fogli non vi è, inoltre, alcun elemento di collegamento, tale da poter accertare e verificare con certezza che trattasi del fronte e del retro dello stesso avviso di ricevimento.
La Corte, pertanto, non essendovi prova certa della notifica al contribuente degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle recanti ruoli del Comune di Marsala, n. 29120180000623866000 e n.29120190004684212000, presupposte al preavviso di fermo impugnato, conferma la sentenza di primo grado che ne ha disposto l'integrale annullamento. Considerata la mancata costituzione in giudizio del contribuente appellato, nulla dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto dal Comune di Marsala e conferma integralmente la sentenza n.324/2022 sez.1, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che ha disposto l'annullamento del preavviso di fermo n.29180201900000110. Nulla per le spese.
Palermo, 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
MA MI ER LL