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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5567/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Capo D'Africa, 23 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401504962 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, del 28/10/2024, notificato da Roma Capitale il 30/11/2024, relativo a
TARI per gli anni 2018-2023 (cod. utente 001255265 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: l'imposta non è dovuta trattandosi di immobile (assegnato con decreto del G.E. del 16/6/2015) inagibile e/o inabitabile, privo di utenze (non ha allacci diretti alla rete elettrica, idrica e del gas), come da CIL presentata in Comune in data 13/1/2020; concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nessuno si costituiva per il Comune resistente, benché ritualmente citato a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per il principio di non contestazione, pacificamente applicabile al processo tributario.
Non essendosi il Comune convenuto ritualmente costituito (pur avendo ritualmente ricevuto notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il giorno 29/01/2025 alle ore 20:38:43: v. messaggio "ricorso-mediazione avverso provvedimento n. doc. 112401504962, Cod. Utente Num_1 del 28/10/2024" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "dre.contenzioso@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di destinazione) e, quindi, non avendo controdedotto e contestato quanto eccepito da parte ricorrente in sede di ricorso, le deduzioni di quest'ultimo – circa la totale inagibilità dell'immobile oggetto di avvisi TARI per gli anni 2018-2023, privo di utenze fino alla data degli allacci, come documentate in atti – possono senz'altro ritenersi fondate, anche alla luce del principio di prova documentale offerto in questa sede, in ossequio al generale principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale (art. 111 Cost.), come tale pacificamente applicabile anche nel processo tributario e nei confronti di tutte le parti in giudizio, sottendendo a tutti i fatti allegati, sia quelli cd. “primari” che quelli cd. “secondari”, con conseguente accoglimento dello spiegato ricorso.
Tanto basta per l'accoglimento dell'odierno ricorso e, quindi, per l'integrale annullamento dell'atto impugnato, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per la loro integrale compensazione, avuto riguardo alle ragioni dell'accoglimento, fondate sul principio di non contestazione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LD IN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5567/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Capo D'Africa, 23 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401504962 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, del 28/10/2024, notificato da Roma Capitale il 30/11/2024, relativo a
TARI per gli anni 2018-2023 (cod. utente 001255265 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: l'imposta non è dovuta trattandosi di immobile (assegnato con decreto del G.E. del 16/6/2015) inagibile e/o inabitabile, privo di utenze (non ha allacci diretti alla rete elettrica, idrica e del gas), come da CIL presentata in Comune in data 13/1/2020; concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nessuno si costituiva per il Comune resistente, benché ritualmente citato a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per il principio di non contestazione, pacificamente applicabile al processo tributario.
Non essendosi il Comune convenuto ritualmente costituito (pur avendo ritualmente ricevuto notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il giorno 29/01/2025 alle ore 20:38:43: v. messaggio "ricorso-mediazione avverso provvedimento n. doc. 112401504962, Cod. Utente Num_1 del 28/10/2024" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "dre.contenzioso@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di destinazione) e, quindi, non avendo controdedotto e contestato quanto eccepito da parte ricorrente in sede di ricorso, le deduzioni di quest'ultimo – circa la totale inagibilità dell'immobile oggetto di avvisi TARI per gli anni 2018-2023, privo di utenze fino alla data degli allacci, come documentate in atti – possono senz'altro ritenersi fondate, anche alla luce del principio di prova documentale offerto in questa sede, in ossequio al generale principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale (art. 111 Cost.), come tale pacificamente applicabile anche nel processo tributario e nei confronti di tutte le parti in giudizio, sottendendo a tutti i fatti allegati, sia quelli cd. “primari” che quelli cd. “secondari”, con conseguente accoglimento dello spiegato ricorso.
Tanto basta per l'accoglimento dell'odierno ricorso e, quindi, per l'integrale annullamento dell'atto impugnato, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per la loro integrale compensazione, avuto riguardo alle ragioni dell'accoglimento, fondate sul principio di non contestazione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LD IN