CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
cbgi, SENTENZA i P GEN, 2026 Sul ricorso proposto da: ET CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28/07/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/07/2025, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione proposta da ET CO, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che, nell'ambito del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva accolto solo parzialmente l'istanza di restituzione degli orologi che la Polizia Giudiziaria aveva sequestrato in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso a carico dell'odierno ricorrente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1937 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/12/2025 2. Ricorre per cassazione il ET, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta completezza del decreto di perquisizione e sequestro e alla conseguente superfluità della convalida, nonché vizio di motivazione per travisamento. Si censura la decisione del G.i.p., il quale non aveva tenuto conto del fatto che, nel decreto del P.M., era stata disposta la generica ricerca di "cose pertinenti al reato per cui si procede la cui acquisizione risulti indispensabile per il prosieguo delle indagini", con conseguente affidamento alle determinazioni della P.G. della individuazione dei requisiti della pertinenzialità e necessità probatoria, dal momento che il decreto non definiva a priori, neppure per categorie generali, i beni da sottoporre a vincolo. La difesa richiama il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, in casi come quelli in esame, il sequestro deve essere convalidato ai sensi e nei termini di cui all'art. 355 cod. proc. pen., a pena di inefficacia del vincolo. Si censura inoltre il riferimento atecnico alla "cristallizzazione della misura reale", in realtà insussistente, e si evidenzia la mancata esposizione delle esigenze probatorie, che non poteva essere surrogata dal richiamo, del tutto generico, agli atti di indagine (a carico del ET non erano state emesse misure cautelari personali, per il ruolo marginale svolto nell'acquisizione dello stupefacente per conto del sodalizio): dalle risultanze emerse, infatti, non emergeva (e non era stata comunque chiarita dal G.i.p.) la riconducibilità della categoria "orologi" tra le cose pertinenti al reato necessarie per il prosieguo delle indagini. La difesa deduce inoltre l'erroneità del riferimento conclusivo al divieto di restituzione delle cose in sequestro ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (evocato dal G.i.p. in relazione alla confisca obbligatoria di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990). Si osserva al riguardo che tale disposizione, nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, può applicarsi anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, ma solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., non anche per le cose da confiscare ai sensi di disposizioni speciali che non fanno riferimento alle ipotesi del predetto secondo comma (ed è il caso del richiamato comma 7-bis dell'art. 74, che fa riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto). Infine, si censura l'ordinanza per aver escluso che il ET fosse il titolare degli orologi muovendo da presupposti erronei, in quanto, dal verbale di sequestro, emergeva che gli orologi non erano custoditi in una confezione per cellulare Iphone (come erroneamente ritenuto dal G.i.p.), ma in una custodia porta orologi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p., condividendo le censure formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, questa Suprema Corte è assolutamente costante nell'affermare che «l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria» (Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 26816 del 28/05/2025, Gazza). Tale consolidato principio risulta pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il decreto del P.M. appare del tutto privo della individuazione (anche solo per categorie) delle cose da ricercare e - se del caso - da sottoporre a sequestro. Nessun dubbio può quindi porsi sulla necessità della convalida, da parte del P.M., del sequestro degli orologi operato dalla Polizia Giudiziaria nei confronti del ET;
né risulta che l'Autorità inquirente, esaminando la richiesta di restituzione formulata dall'odierno ricorrente (istanza accolta per due soli orologi), abbia proceduto ad apporre autonomamente un vincolo ablativo per esigenze probatorie. Deve quindi ritenersi del tutto erroneo l'assunto del G.i.p. (peraltro ricorrendo ad una terminologia impropria, dato che l'originario vincolo aveva finalità probatorie) secondo cui "la misura reale è stata cristallizzata a livello cautelare, posto che non risulta che la stessa sia stata revocata o annullata né in fase di indagine né nel processo di merito" (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata). In realtà, è l'assenza di tempestiva convalida, da parte del P.M., ad aver determinato la perdita di efficacia del vincolo ablativo apposto d'urgenza dalla Polizia Giudiziaria (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240 - 01, secondo cui «l'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.». In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro»). 3. Altrettanto fondate appaiono le censure proposte avverso il richiamo, da parte del G.i.p., al divieto di restituzione desumibile dal combinato disposto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Deve invero osservarsi, al riguardo, che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ormai da tempo chiarito che «il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 01. A tale principio, in motivazione, si è attribuita una portata generale, comprensiva delle ipotesi di perdita di efficacia della misura). Tuttavia, nella medesima occasione, il Supremo Consesso ha chiarito il concreto ambito applicativo della disposizione in esame, affermando che «il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez. U, n. 40847 del 2019, cit., Rv. 276690 - 02). Nessuna concreta indicazione, a tale specifico proposito, si rinviene nella motivazione del provvedimento del G.i.p.. 4. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame degli ulteriori rilievi difensivi, ed impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso il 2 dic mbre 2025 Il Consiglie e ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/07/2025, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione proposta da ET CO, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che, nell'ambito del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva accolto solo parzialmente l'istanza di restituzione degli orologi che la Polizia Giudiziaria aveva sequestrato in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso a carico dell'odierno ricorrente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1937 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/12/2025 2. Ricorre per cassazione il ET, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta completezza del decreto di perquisizione e sequestro e alla conseguente superfluità della convalida, nonché vizio di motivazione per travisamento. Si censura la decisione del G.i.p., il quale non aveva tenuto conto del fatto che, nel decreto del P.M., era stata disposta la generica ricerca di "cose pertinenti al reato per cui si procede la cui acquisizione risulti indispensabile per il prosieguo delle indagini", con conseguente affidamento alle determinazioni della P.G. della individuazione dei requisiti della pertinenzialità e necessità probatoria, dal momento che il decreto non definiva a priori, neppure per categorie generali, i beni da sottoporre a vincolo. La difesa richiama il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, in casi come quelli in esame, il sequestro deve essere convalidato ai sensi e nei termini di cui all'art. 355 cod. proc. pen., a pena di inefficacia del vincolo. Si censura inoltre il riferimento atecnico alla "cristallizzazione della misura reale", in realtà insussistente, e si evidenzia la mancata esposizione delle esigenze probatorie, che non poteva essere surrogata dal richiamo, del tutto generico, agli atti di indagine (a carico del ET non erano state emesse misure cautelari personali, per il ruolo marginale svolto nell'acquisizione dello stupefacente per conto del sodalizio): dalle risultanze emerse, infatti, non emergeva (e non era stata comunque chiarita dal G.i.p.) la riconducibilità della categoria "orologi" tra le cose pertinenti al reato necessarie per il prosieguo delle indagini. La difesa deduce inoltre l'erroneità del riferimento conclusivo al divieto di restituzione delle cose in sequestro ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (evocato dal G.i.p. in relazione alla confisca obbligatoria di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990). Si osserva al riguardo che tale disposizione, nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, può applicarsi anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, ma solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., non anche per le cose da confiscare ai sensi di disposizioni speciali che non fanno riferimento alle ipotesi del predetto secondo comma (ed è il caso del richiamato comma 7-bis dell'art. 74, che fa riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto). Infine, si censura l'ordinanza per aver escluso che il ET fosse il titolare degli orologi muovendo da presupposti erronei, in quanto, dal verbale di sequestro, emergeva che gli orologi non erano custoditi in una confezione per cellulare Iphone (come erroneamente ritenuto dal G.i.p.), ma in una custodia porta orologi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p., condividendo le censure formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, questa Suprema Corte è assolutamente costante nell'affermare che «l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria» (Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 26816 del 28/05/2025, Gazza). Tale consolidato principio risulta pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il decreto del P.M. appare del tutto privo della individuazione (anche solo per categorie) delle cose da ricercare e - se del caso - da sottoporre a sequestro. Nessun dubbio può quindi porsi sulla necessità della convalida, da parte del P.M., del sequestro degli orologi operato dalla Polizia Giudiziaria nei confronti del ET;
né risulta che l'Autorità inquirente, esaminando la richiesta di restituzione formulata dall'odierno ricorrente (istanza accolta per due soli orologi), abbia proceduto ad apporre autonomamente un vincolo ablativo per esigenze probatorie. Deve quindi ritenersi del tutto erroneo l'assunto del G.i.p. (peraltro ricorrendo ad una terminologia impropria, dato che l'originario vincolo aveva finalità probatorie) secondo cui "la misura reale è stata cristallizzata a livello cautelare, posto che non risulta che la stessa sia stata revocata o annullata né in fase di indagine né nel processo di merito" (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata). In realtà, è l'assenza di tempestiva convalida, da parte del P.M., ad aver determinato la perdita di efficacia del vincolo ablativo apposto d'urgenza dalla Polizia Giudiziaria (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240 - 01, secondo cui «l'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.». In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro»). 3. Altrettanto fondate appaiono le censure proposte avverso il richiamo, da parte del G.i.p., al divieto di restituzione desumibile dal combinato disposto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Deve invero osservarsi, al riguardo, che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ormai da tempo chiarito che «il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 01. A tale principio, in motivazione, si è attribuita una portata generale, comprensiva delle ipotesi di perdita di efficacia della misura). Tuttavia, nella medesima occasione, il Supremo Consesso ha chiarito il concreto ambito applicativo della disposizione in esame, affermando che «il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez. U, n. 40847 del 2019, cit., Rv. 276690 - 02). Nessuna concreta indicazione, a tale specifico proposito, si rinviene nella motivazione del provvedimento del G.i.p.. 4. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame degli ulteriori rilievi difensivi, ed impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso il 2 dic mbre 2025 Il Consiglie e ensore Il Presidente