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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10809 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato alla via Vasco n.4 in Parte_1 C.F._1
Monopoli (BA), presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pugliese, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudia Leoci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Villaricca (NA)al Corso Europa n. 273, 58 presso lo studio dell'avv. Alfonso Oliva
FF Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Caivano in data 11.06.2005 con la resistente, dalla cui unione era nata una figlia, in data 03/05/2006 in Caserta-, deduceva che con decreto emesso in data 17.06.2010 Per_1 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi;
che, in particolare, in ordine alle condizioni accessorie, veniva concordato l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo allo l'onere di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 mensili, Pt_1 oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché di mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00; che, giusto decreto del 15.09.2017, il Tribunale di Napoli aveva ridotto ad €
100,00 l'assegno di mantenimento in favore della resistente e rimodulato in € 500,00 l'assegno di contributo al mantenimento della figlia;
che con sentenza n.4197/2023 pubblicata il 04.10.2023 veniva delibata la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale tra i coniugi da parte della Corte
d'Appello di Napoli.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto al giudizio di separazione e al successivo giudizio di modifica delle condizioni- in particolare, deduceva la nascita di due figli nel 2019 e nel 2022- chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in parziale modifica rispetto alle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione e successivamente modificate, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita in modalità libera, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento della prole nella misura di € 250,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, nonché assegno unico percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Incardinato il giudizio, la resistente, , evidenziata l'inammissibilità della domanda Controparte_2 di divorzio, attesa l'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, che aveva fatto venir meno retroattivamente gli effetti civili fin dal giorno della celebrazione, aderiva alla domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento e rinunciava all'assegno divorzile, opponendosi alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento della minore, contestava le allegazioni di parte ricorrente, evidenziando, che lo stesso, dall'intervenuta separazione, si era completamente disinteressato della figlia, sia dal punto di vista morale ed affettivo, che economico.
Pertanto, evidenziato il miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, concludeva chiedendo la rimodulazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la minore nella misura di €
700,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 29.05.2024 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice, con ordinanza resa in data 30.05.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermando l'assegno di mantenimento della minore- ad entrambi affidata - nella misura di € 500,00, nonché, ritenute inammissibili le richieste istruttorie, concedeva rinvio all'udienza del 11.12.2024.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, in ordine alla domanda di divorzio, occorre evidenziare che, giusta sentenza n.
4197 emessa in data 04.10.2023 dalla Corte di Appello di Napoli, veniva dichiarata l'efficacia civile della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello emessa il 26.9.2018, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 14.5.2019, la quale ha dichiarato la nullità, per “esclusione dell'indissolubilità da parte attrice
(can. 1101, § 2)”, del matrimonio contratto, in data 11.6.2006 in Caivano (NA), da Parte_1
e trascritto dall'Ufficiale dello stato civile di quel Comune nel registro atti di Controparte_2 matrimonio, parte II, serie A, numero 66.
Tanto premesso, rilevato che, stante la dedotta deliberazione, sono venuti meno retroattivamente gli effetti del matrimonio fin dal giorno della sua celebrazione, va dichiarata inammissibile la domanda di divorzio.
Ancora in via preliminare il Collegio osserva che essendo la figlia delle parti divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, nulla va disposto in ordine all'affido e al diritto di visita.
Sulla domanda di mantenimento della figlia . Per_2
In via preliminare deve osservarsi che, come già evidenziato in precedenza, la figlia ha Per_2 raggiunto la maggior età nelle more del presente giudizio.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n.
4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre e pacificamente non Per_2 indipendente, sussiste in capo alla resistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, che, tra l'altro, nel caso di specie è cessata come riferito dalla prole in sede di audizione e confermato dalla difesa di parte ricorrente (vedasi memoria conclusionale depositata in atti in data 08.09.2025).
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 19), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
Va valutata, altresì, la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa e dalla documentazione in atti.
Orbene, per quanto concerne i redditi del ricorrente, osserva il Collegio un miglioramento della capacità reddituale in capo allo stesso (vd. dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 con un reddito da lavoro dichiarato di circa euro 29.300,00 e la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022 con un reddito da lavoro dichiarato di circa euro 35.000,00, nonché dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 con un reddito da lavoro dichiarato di circa € 37.259,00).
Ed ancora, si evidenzia che parte ricorrente insisteva affinché la determinazione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia tenesse conto delle proprie effettive capacità economiche, adducendo di essere gravato da un mutuo per l 'acquisto dell'abitazione ove risiede, con una rata mensile a partire dal mese di aprile 2025 di € 427 ,72 e con scadenza nell'anno 2050.
Quanto ai rateizzi mensili di cui al mutuo che il ricorrente si duole di dover pagare, seppur afferenti a scelte di vita familiare, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, né influire sul tenore di vita della figlia.
Parimenti, rileva il Collegio che non possano ritenersi meritevoli di accoglimento le doglianze di parte ricorrente in ordine alla dedotta riduzione delle proprie capacità economiche, atteso l'avvenuta nascita di due figli in costanza di unione sentimentale con la nuova compagna. Al riguardo, considerato che per constante orientamento giurisprudenziale “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”, (Cfr Cass. 1595/2008 cfr anche ordinanza n. 21818/2021), rileva il Collegio che la sola nascita di un altro figlio non comporta con automatismo una riduzione degli oneri contributivi al mantenimento dei figli avuti in precedenza.
Di converso, avuto riguardo alla parte resistente, la stessa depositava dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 da cui emerge un reddito imponibile pari ad € 24.000,00 circa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato che il ricorrente ha goduto di un miglioramento delle proprie condizioni reddituali- giuste buste paga e modello 730/2024 versati in atti-, il Collegio ritiene sia equo confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria- non reclamati- e fissare, a carico del padre, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da Per_2 adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico per la figlia verrà percepito da ambi i genitori, nella misura del 50% Per_2 ciascuno, come per legge.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecenteo,00) per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10809 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato alla via Vasco n.4 in Parte_1 C.F._1
Monopoli (BA), presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pugliese, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudia Leoci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Villaricca (NA)al Corso Europa n. 273, 58 presso lo studio dell'avv. Alfonso Oliva
FF Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Caivano in data 11.06.2005 con la resistente, dalla cui unione era nata una figlia, in data 03/05/2006 in Caserta-, deduceva che con decreto emesso in data 17.06.2010 Per_1 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi;
che, in particolare, in ordine alle condizioni accessorie, veniva concordato l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo allo l'onere di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 mensili, Pt_1 oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché di mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00; che, giusto decreto del 15.09.2017, il Tribunale di Napoli aveva ridotto ad €
100,00 l'assegno di mantenimento in favore della resistente e rimodulato in € 500,00 l'assegno di contributo al mantenimento della figlia;
che con sentenza n.4197/2023 pubblicata il 04.10.2023 veniva delibata la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale tra i coniugi da parte della Corte
d'Appello di Napoli.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto al giudizio di separazione e al successivo giudizio di modifica delle condizioni- in particolare, deduceva la nascita di due figli nel 2019 e nel 2022- chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in parziale modifica rispetto alle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione e successivamente modificate, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita in modalità libera, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento della prole nella misura di € 250,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, nonché assegno unico percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Incardinato il giudizio, la resistente, , evidenziata l'inammissibilità della domanda Controparte_2 di divorzio, attesa l'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, che aveva fatto venir meno retroattivamente gli effetti civili fin dal giorno della celebrazione, aderiva alla domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento e rinunciava all'assegno divorzile, opponendosi alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento della minore, contestava le allegazioni di parte ricorrente, evidenziando, che lo stesso, dall'intervenuta separazione, si era completamente disinteressato della figlia, sia dal punto di vista morale ed affettivo, che economico.
Pertanto, evidenziato il miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, concludeva chiedendo la rimodulazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la minore nella misura di €
700,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 29.05.2024 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice, con ordinanza resa in data 30.05.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermando l'assegno di mantenimento della minore- ad entrambi affidata - nella misura di € 500,00, nonché, ritenute inammissibili le richieste istruttorie, concedeva rinvio all'udienza del 11.12.2024.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, in ordine alla domanda di divorzio, occorre evidenziare che, giusta sentenza n.
4197 emessa in data 04.10.2023 dalla Corte di Appello di Napoli, veniva dichiarata l'efficacia civile della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello emessa il 26.9.2018, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 14.5.2019, la quale ha dichiarato la nullità, per “esclusione dell'indissolubilità da parte attrice
(can. 1101, § 2)”, del matrimonio contratto, in data 11.6.2006 in Caivano (NA), da Parte_1
e trascritto dall'Ufficiale dello stato civile di quel Comune nel registro atti di Controparte_2 matrimonio, parte II, serie A, numero 66.
Tanto premesso, rilevato che, stante la dedotta deliberazione, sono venuti meno retroattivamente gli effetti del matrimonio fin dal giorno della sua celebrazione, va dichiarata inammissibile la domanda di divorzio.
Ancora in via preliminare il Collegio osserva che essendo la figlia delle parti divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, nulla va disposto in ordine all'affido e al diritto di visita.
Sulla domanda di mantenimento della figlia . Per_2
In via preliminare deve osservarsi che, come già evidenziato in precedenza, la figlia ha Per_2 raggiunto la maggior età nelle more del presente giudizio.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n.
4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre e pacificamente non Per_2 indipendente, sussiste in capo alla resistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, che, tra l'altro, nel caso di specie è cessata come riferito dalla prole in sede di audizione e confermato dalla difesa di parte ricorrente (vedasi memoria conclusionale depositata in atti in data 08.09.2025).
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 19), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
Va valutata, altresì, la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa e dalla documentazione in atti.
Orbene, per quanto concerne i redditi del ricorrente, osserva il Collegio un miglioramento della capacità reddituale in capo allo stesso (vd. dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 con un reddito da lavoro dichiarato di circa euro 29.300,00 e la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022 con un reddito da lavoro dichiarato di circa euro 35.000,00, nonché dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 con un reddito da lavoro dichiarato di circa € 37.259,00).
Ed ancora, si evidenzia che parte ricorrente insisteva affinché la determinazione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia tenesse conto delle proprie effettive capacità economiche, adducendo di essere gravato da un mutuo per l 'acquisto dell'abitazione ove risiede, con una rata mensile a partire dal mese di aprile 2025 di € 427 ,72 e con scadenza nell'anno 2050.
Quanto ai rateizzi mensili di cui al mutuo che il ricorrente si duole di dover pagare, seppur afferenti a scelte di vita familiare, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, né influire sul tenore di vita della figlia.
Parimenti, rileva il Collegio che non possano ritenersi meritevoli di accoglimento le doglianze di parte ricorrente in ordine alla dedotta riduzione delle proprie capacità economiche, atteso l'avvenuta nascita di due figli in costanza di unione sentimentale con la nuova compagna. Al riguardo, considerato che per constante orientamento giurisprudenziale “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”, (Cfr Cass. 1595/2008 cfr anche ordinanza n. 21818/2021), rileva il Collegio che la sola nascita di un altro figlio non comporta con automatismo una riduzione degli oneri contributivi al mantenimento dei figli avuti in precedenza.
Di converso, avuto riguardo alla parte resistente, la stessa depositava dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 da cui emerge un reddito imponibile pari ad € 24.000,00 circa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato che il ricorrente ha goduto di un miglioramento delle proprie condizioni reddituali- giuste buste paga e modello 730/2024 versati in atti-, il Collegio ritiene sia equo confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria- non reclamati- e fissare, a carico del padre, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da Per_2 adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico per la figlia verrà percepito da ambi i genitori, nella misura del 50% Per_2 ciascuno, come per legge.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecenteo,00) per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro