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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4737/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANNI ELENA, CP_1 C.F._1
e
, C.F. , con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. ZANNI ELENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 18/11/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12/05/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG 1932/2021, omologata con decreto del
19/05/2021
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Il SI risiede in SA (Mo) in Viale Papa Giovanni XXIII n. 32, in CP_1
immobile acquistato in piena proprietà con atto di acquisto del 21/11/2022 e sul quale grava un mutuo ipotecario che egli sostiene in autonomia con rate mensili di circa € 890,00 (doc. 02- doc. 05 – doc.06 )
2) La OR risiede, con contratto di locazione del Controparte_2
01/04/2023, in SA (Mo) Viale XX Settembre n. 77 e, nella medesima pagina 2 di 9 abitazione, risiedono con collocazione prevalente, anche le due figlie minor
[...]
(doc. 03 e doc. 04) Persona_1 Persona_2
3) La responsabilità genitoriale viene esercitata dai coniugi, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affido condiviso, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie in relazione all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita delle figlie sarà esercitata disgiuntamente da essi coniugi.
I coniugi si riconoscono reciproca autonomia nelle rispettive funzioni di cura ed accudimento d quando le figlie saranno collocate Persona_1 Persona_2
presso l'uno o l'altro genitore, purché sia sempre presente la stessa metodologia assunta e convenuta fino ad oggi, atta ad evitare disorientamento nelle figlie.
4) Le figlie manterranno la residenza con la madre in SA (Mo) Viale XX
Settembre n. 77 e permarranno presso la madre. Il padre avrà diritto di vederle quando vorrà e almeno secondo le seguenti modalità, compatibilmente ai loro impegni scolastici e sportivi.
5) le figlie trascorreranno il week-end con il padre, ogni quindici giorni in senso alternato: dal venerdì sera alla domenica sera;
il padre inoltre le terrà con sé anche nelle giornate del martedì e mercoledì con pernotto, e riaccompagno a scuola il giorno successivo.
pagina 3 di 9 Il padre potrà comunque fare visita alle figlie quando vorrà, il tutto compatibilmente con gli impegni e nel rispetto delle esigenze delle minori. Le figlie, a richiesta potranno comunque fare visita al genitore non collocatario.
6) Per quanto concerne le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre i giorni del periodo vacanziero coincidenti con i giorni di ferie del padre stesso, e l'altro periodo con la madre, previo accordo sull'esatto periodo almeno un mese prima, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità
per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con le figlie;
quindi trascorreranno il giorno di Natale ad anni alterni con il padre e con la madre;
il genitore che non trascorrerà il Natale con le figlie avrà facoltà di trascorrere con loro la Vigilia di Natale. Le figlie trascorreranno il giorno del 31 dicembre e primo dell'anno, ad anni alterni con il padre e con la madre.
Le figlie trascorreranno il periodo delle vacanze scolastiche pasquali, nel giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sempre con il criterio dell'alternanza, tra padre e madre. Inoltre, trascorreranno gli altri giorni di vacanza con il padre nei giorni di ferie del padre stesso, e l'altro periodo con la madre, previo accordo sull'esatto periodo almeno un mese prima, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con le figlie.
7) Durante le vacanze estive dell'anno 2025 i genitori accordano che le figlie trascorrano un mese (dall'ultima settimana di giugno all'ultima settimana di luglio)
con la madre in Indonesia, per fare visita alla famiglia di origine materna, ed il SI.
autorizzerà il suo assenso all'espatrio delle minori. CP_1
In generale, durante le vacanze estive scolastiche le figlie trascorreranno,
pagina 4 di 9 comunque, con il padre i giorni coincidenti con le ferie del padre stesso per almeno
15 giorni anche non consecutivi, ed i restanti 15 giorni staranno con la madre,
sempre 15 giorni anche non consecutivi, impegnandosi entrambi i genitori a comunicare all'altro i recapiti.
I coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di aprile il periodo di ferie;
concorderanno altresì di comune accordo almeno un mese prima con quale genitore le figlie trascorreranno eventuali “ponti” previsti da calendario scolastico,
fermo restando il criterio dell'alternanza, previa effettiva disponibilità del coniuge interessato.
8) I coniugi si rendono disponibili all'espatrio delle figlie in Indonesia ogni due anni,
per consentire loro di incontrare la famiglia di origine della madre.
Il padre, pertanto, autorizza questa condizione e si adopererà per sostenere il costo del viaggio aereo per le sole figlie, e/o di contribuire al pagamento dello stesso,
sempre se il proprio reddito lavorativo verrà mantenuto come quello attualmente in vigore e/o in assenza di fondati impedimenti economici.
Eventuali eccezioni o deroghe a quanto indicato ai precedenti patti e condizioni, quali scambi di periodo di spettanza, possibilità di recuperare periodi non fruiti, andranno sempre concordati tra le parti con congruo anticipo di almeno due giorni.
9) Il SI ha una retribuzione mensile di circa € 3.800,00 (doc. 07), CP_1
mentre la SI.r ha in essere un contratto a tempo indeterminato ma part CP_2
time, con compenso mensile di circa € 875,00 (doc.08); quindi, considerati tali redditi, i coniugi stabiliscono concordemente che il SI corrisponderà: CP_1
- l'importo mensile di € 200,00 per ciascuna figlia, oltre alla rivalutazione Istat,
a titolo di contributo per il loro mantenimento, versando la suddetta somma pagina 5 di 9 alla coniuge entro il giorno 10 di ogni mese;
- sosterrà integralmente il costo della scuola primaria parificata “Istituto San
Per_ Giuseppe” in SA (Mo) per la figli ammontante a rette mensili di €
350,00 cadauna;
- contribuirà a sostenere il pagamento del canone di locazione relativo alla abitazione condotta dalla coniuge e figlie, con un versamento pari ad € 600,00
mensili, oltre a sostenere tutte le spese di conduzione dell'abitazione (spese condominiali ed utenze);
- quanto al contributo di mantenimento per la SI.r , i coniugi CP_2
concordemente stabiliscono che, fino a quando le spese di scuola privata della
Per_ figli sono ancora in essere e fino a quando la SI.r non avrà CP_2
raggiunto un inquadramento lavorativo di stabile retribuzione per almeno €
1.600,00 mensili, l'accollo integrale di tale spesa scolastica oltre a quello di conduzione abitativa della coniuge e figlie (locazione e utenze), da parte del SI.
verrà in parte considerato quale contributo al mantenimento indiretto per la CP_1
coniuge.
10) Il SI e la SI.r non hanno cointestazioni di conti correnti e/o altre CP_1 CP_2
forme di risparmio comuni;
il SI ha una propria auto che rimane a lui in CP_1
proprietà e godimento (doc. 09).
11) La SInor ha acquistato una propria auto, Kia Controparte_2
Picanto (TG. GC043ZL) con finanziamento di € 217,00 mensili con scadenza anno
2028 (doc. 10).
12) In ordine alle spese straordinarie della prole, queste verranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge, così come specificate nel pagina 6 di 9 protocollo adottato presso questo Tribunale e di seguito riportate, con la precisazione che il vestiario di “cambio stagione” dovrà essere corrisposto dai coniugi, previo accordo sulla tipologia e l'ammontare della spesa, nella misura del
50% ciascuno:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 7 di 9 accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
13) La SI.r ha una collocazione lavorativa ma non a tempo pieno, pertanto CP_2
non è ancora integralmente economicamente indipendente, ma si impegna a cercare una collocazione lavorativa stabile che le consenta di rendersi indipendente ad autonoma per la propria persona, ed unitamente al marito SI ha stabilito CP_1
come sopra la forma di contribuzione al proprio mantenimento da parte del SI.
CP_1
14) I coniugi si dichiarano concordi a concedersi a semplice richiesta l'autorizzazione all'espatrio delle figlie minori e, quindi, a fornire assenso al rilascio dei relativi passaporti.
15) Le spese del presente procedimento verranno sostenute dal SI . CP_1
16) I coniugi dichiarano di aver così regolato tra di loro ogni rapporto patrimoniale ed,
in ogni caso, ribadiscono di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dicihiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AS (MO) il
24/06/2008 fra nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
nata in [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AS (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2008 Atto n. 24 Parte I
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9