Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2025, proposto da Icts Italia A Socio Unico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Marco Monaco Sorge, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piergiuseppe Venturella in Milano, via Gonzaga 5;
contro
S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
Sicuritalia Ivri S.p.A., Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, non costituiti in giudizio;
OL IG S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Simone Arseni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Fraccastoro in Milano, corso di Porta Romana 6;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso del 23.10.2025, nella parte in cui è stata richiesta la documentazione necessaria per confermare la violazione del divieto di pantouflage;
e per la conseguente condanna
della Stazione appaltante all'ostensione della documentazione richiesta nell'istanza di accesso e della quale ha la disponibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OL IG S.p.A. e di S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LB Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la reiezione dell’istanza di accesso ritualmente formulata in data 23.10.2025, per acquisire documenti relativi alla circostanza che l’attuale aggiudicataria della procedura avrebbe istaurato un rapporto di collaborazione con un ex Dirigente di -OMISSIS- ora in pensione che di recente ha rivestito un incarico apicale presso gli organi di polizia operanti in ambito aeroportuale di -OMISSIS-, a favore del quale (ed in quanto collaboratore di OL) SEA avrebbe rilasciato un’autorizzazione di accesso che gli consentiva di transitare in aree riservate.
La ricorrente ICTS giustificava la propria richiesta di accesso rappresentando alla Stazione appaltante che “tale circostanza, se confermata, inciderebbe direttamente sull’esecuzione
dell’Accordo Quadro ancora in essere e rafforza l’interesse della scrivente ad ottenere l’integrale ostensione della relativa documentazione, in quanto costituirebbe motivo di esclusione con riferimento al divieto di pantouflage”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990; 24, c., 7, l. n. 241/1990; art. 5, co. 2 d.lgs. n. 33/2013; art. 24 cost.; violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; trasparenza; imparzialità.
Secondo la ricorrente la condotta omissiva e inerte della Stazione appaltante le impedisce di potere esercitare, adeguatamente, il proprio diritto di difesa, risolvendosi in un indebito ed irrazionale vantaggio nei confronti dell’attuale aggiudicatario dell’appalto de quo.
La violazione del divieto di pantouflage produrrebbe non solo effetti immediati di nullità del contratto o dell’incarico conferito dal soggetto privato al dipendente, ma determinerebbe altresì effetti diretti sulla capacità dell’operatore economico di contrarre con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni, che non possono che incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione in essere.
La difesa di SEA ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto la documentazione di cui SEA era in possesso nulla di più avrebbe potuto apportare in tal senso.
A riprova di ciò ha provveduto a depositare tale documentazione nel presente giudizio. Si tratta di altro che dell’istanza di rilascio del tesserino di riconoscimento in favore del sig. -OMISSIS- (docc. da 3 a 9) e relativi allegati, quali il documento d’identità, la ricevuta di pagamento ENAC, la tessera sanitaria e le informazioni professionali che lo riguardano.
Quanto alla richiesta concernente la documentazione relativa agli approfondimenti istruttori
svolti da SEA in relazione alla posizione della figura professionale in questione, invece, tale
documentazione non sussiste, in quanto, al contrario di quanto sostiene ICTS, la posizione di
cui trattasi non necessitava di alcun approfondimento.
La controinteressata OL ha chiesto l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto da ICTS in quanto il giudizio sulla gara è stato deciso dal TAR Lombardia, Milano, con la sentenza n. 3546/2024 che ha accolto il ricorso proposto dal RTI OL e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, rilevando che ICTS avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5194/2025, per cui pende allo stato il giudizio revocatorio.
In ogni caso la richiesta documentale di ICTS è infondata in quanto finalizzata a provare una
circostanza fattuale del tutto irrilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.
Con memoria di replica la ricorrente ICTS insiste per l’accoglimento del ricorso in quanto il Modulo informazioni professionali (doc. 8 di SEA) reso dal dott. -OMISSIS- all’atto della richiesta del tesserino, in data 14/11/2025, da ultimo depositato da SEA, reca rilevanti omissioni proprio nella parte relativa alle attività lavorative svolte dall’ex Dirigente di -OMISSIS- negli ultimi 5 anni, senza alcuna giustificazione in relazione alle ragioni dell’omissione. L’ostensione documentale è quindi avvenuta in forma parziale e inidonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa della ricorrente.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in considerazione dell’avvenuta decisione del ricorso contro l’aggiudicazione è infondata.
Le parti riconoscono che pende il giudizio di revocazione per errore di fatto della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione, per cui la ricorrente vanta una legittimazione ed un interesse ad agire, sia pur temporanei, a conoscere degli atti che potrebbero incidere sull’aggiudicazione della gara.
3. Nel merito, con riferimento alla documentazione depositata da SEA, la materia del contendere è cessata.
La stazione appaltante e la controinteressata hanno da sempre ammesso che l’ex dirigente della Polaria di -OMISSIS- ora in pensione ha stipulato un contratto con l’aggiudicataria e sono stati depositati da Sea il Modulo per il rilascio del tesserino integrale e dall’aggiudicataria il contratto di consulenza tra OL IG spa e -OMISSIS-, con oscuramento dell’oggetto dell’incarico, del compenso ed altri dati personali.
In merito alla documentazione depositata da SEA, nessuna copertura di dati è stata effettuata e la stazione appaltante ha chiarito che non è in possesso di altra documentazione.
La dichiarazione di SEA relativa alla mancata detenzione di altri documenti non può considerarsi inattendibile o sospetta in quanto la ricorrente non ha fornito alcun indizio da cui possa desumersi che in realtà la stazione appaltante stia nascondendo qualcosa.
Deve quindi ritenersi che sul punto la materia del contendere sia cessata.
4. Il ricorso è invece infondato e va respinto con riferimento a quello che la ricorrente definisce “la lacunosa produzione documentale di OL”, cioè il documento relativo al contratto con l’ex dirigente polaria (doc. 4 di OL del ricorso n.r.g 4111/2025), depositato oscurato (in data 17/11/2025) da OL, e depositato nel presente giudizio in data 4/2/2026.
Dall’esame delle posizioni delle parti risulta che tale contratto non è mai stato depositato in gara ma fa parte degli atti del giudizio relativo alla gara, tanto è vero che è depositato da OL.
In merito l’art. 22 c.2 della L. 241/90 stabilisce che per "documento amministrativo" si intende “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”.
Ne consegue che nel caso di specie manca il presupposto della detenzione del contratto da parte dell’amministrazione, che, in merito, ha sostenuto di non averlo mai richiesto per il rilascio del tesserino di accesso all’area portuale, avendo prodotto il documento su semplice richiesta della società aggiudicataria dell’appalto.
Al riguardo, non pare superfluo rammentare le pronunce del giudice amministrativo in materia di accesso secondo le quali, alla luce del principio " ad impossibilia nemo tenetur ", anche l'eventuale ordine del giudice alla p.a. di esibire atti e documenti non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, se non documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, ove la p.a. dichiari di non detenere tali documenti, assumendosi la responsabilità della veridicità delle sue affermazioni (conf. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7787 del 2023, specie là dove si afferma che “il diritto di accesso trova un limite (che è ad un tempo di ordine materiale e di ordine giuridico) nella disponibilità che l’Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l’ostensione…”;
sez. IV, n. 2142 del 2020 e sez. V, n. 5483 del 2013; conf. TAR Abruzzo – Pescara, n. 426 del 2021 e TAR Sardegna, I, n. 949/2023).
Alla luce del richiamato principio “ad impossibilia nemo tenetur”, anche nei procedimenti d'accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l'ordine d'esibizione impartito dal giudice non può riguardare, secondo logica, se non i documenti esistenti, e non anche quelli non più esistenti o mai formati.
In questo contesto non appare quindi consentito al giudice – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’esibizione di atti e documenti di cui la p.a. dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche e, lo si ripete, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso.
Del resto, non si può imporre alla p.a. la prova del fatto negativo della non detenzione di documenti.
Né la fattispecie per cui è causa presenta peculiarità tali da consigliare a questo Collegio di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato
Ne consegue che il ricorso è infondato in quanto ha per oggetto documenti che non sono nella disponibilità materiale né giuridica dell’amministrazione, per cui non può essere effettuata alcuna consegna.
5. In definitiva il ricorso va in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere e in parte va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nell’ammontare – contenuto – indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere ed in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali alle altre parti che liquida in €. 800,00 (ottocento/00) per ciascuna di esse oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
LB Di RI, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di RI | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.