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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555/2015, avente ad oggetto: risarcimento del danno da lesione personale, decisa all'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso in virtù di procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Angelo Valle, presso il cui studio elettivamente domicilia in Priverno alla via G. Matteotti n.163
ATTORE
E
, in persona del presidente p.t., e in CP_1 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.te e difese in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Ermanno Le Foche, presso il cui studio elettivamente domicilia in viale Italia n.20
CONVENUTI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la e l' affinché, accertata la CP_1 CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro, fossero condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
A tal fine deduceva che il giorno 30.01.2013, alle ore 01,30 circa in
Sezze, alla guida dell'autoveicolo Peugeot 307 targato BW988CL, mentre percorreva la s.r. 156 dei Monti Lepini con direzione Latina, giunto all'altezza del km 41,800, in prossimità di una curva, per evitare lo scontro con un autoveicolo proveniente dall'opposto senso di marcia sterzava a destra, impattando dapprima il guard rail a destra per poi terminare la corsa impattando un albero posto oltre il margine della careggiata sinistra, riportando lesioni personali oltre che danni al veicolo.
Si costituivano in giudizio la e l' CP_1 CP_2 chiedendo rigetto della domanda attorea, non ritenendo applicabile nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e comunque sussistendo la responsabilità esclusiva del conducente.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta ctu, la causa, all'udienza del 13.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla
- 2 - struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la
- 3 - responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. Sez. III, sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto
l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. Sez. III, sent. n. 26142 del 2023).
In particolare la colpa del danneggiato, la cui prova grava sul custode, può, in astratto, liberare dalla responsabilità il custode, ma si deve tradurre in
- 4 - un comportamento tale da spezzare il nesso causale tra la cosa e il danno mediante una condotta imprevedibile ed anormale (Corte di cassazione ordinanza n. 39965/2021), mentre grava a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (Cass. Sez. III ordinanza n. 18518/2024).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata è stato possibile ritenere provata la dinamica del sinistro allegata dall'attore.
Il teste , della cui attendibilità non v'è ragione di Testimone_1 dubitare, avendo raggiunto l'attore nell'immediatezza dei fatti essendo stato chiamato dai Carabinieri ha riferito, “quando mio figlio ebbe l'incidente i
Carabinieri mi chiamarono, io accorsi e comunque è una strada che faccio tutti
i giorni. Pure mio figlio la fa tutti i giorni per andare al lavoro (…)è un vecchio albero (…) dopo i due incroci di cui ho detto non c'è nessun altro cartello che indichi il limite di velocità (…) dopo circa 3/4 mesi dall'incidente sono stati tolti una serie di alberi dalla strada, incluso quello contro cui ha sbattuto mio figlio..”
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni del teste il Testimone_2 quale, escusso all'udienza del 13.04.2017 riferiva: “mi sono trovato a passare dopo che era successo l'incidente riconoscendo la macchina del Parte_1 che conoscevo. Ho visto la macchina contro l'albero (…) c'erano già i carabinieri che mi hanno fatto cenno di andare via. (…) preciso che l'albero contro il quale si è schiantato il è stato tagliato come altri alberi su Parte_1 quel tratto di strada.”
Il posizionamento dell'albero di grande fusto a margine della carreggiata risulta essere accertato anche dal verbale di sopralluogo della stessa che nel documento nominato “valutazioni conclusive del responsabile CP_2
- 5 - della sezione strade n. 4” rileva “l'albero oggetto di impatto finale posto lungo la banchina nel senso di marcia opposto rispetto al senso di marcia del veicolo non risulta interessato da dispositivi di ritenuta. Lo stesso risulta esterno alla piattaforma carrabile e posizionato oltre 40 cm rispetto alla linea continua di bordo strada rappresentante la segnaletica laterale orizzontale di fine carreggiata.”
Deve pertanto ritenersi, sulla scorta delle risultanze orali e documentali raccolte, che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (sinistro)
e lo stato di inidonea manutenzione della strada.
A fronte del quadro probatorio descritto, va affermata la responsabilità dei convenuti, quale custodi dell'area in oggetto, i quali non hanno, invece, fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».
Ed invero secondo costante giurisprudenza è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari e/o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419).
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada, previsti dal codice della strada, sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, stesso codice, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune (art. 14, comma 4).
Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
- 6 - attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, dunque, non è quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n.
9547), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3041); la custodia, pertanto, si estende anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.
Afferma, in particolare la Suprema Corte che “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal
- 7 - fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. civ., sez. VI-3, 30 marzo 2022,
n. 10188).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità per la mancata messa in sicurezza degli alberi a margine della carreggiata.
Ed infatti l'articolo 26, comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. impone “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada”; la distanza in questione “non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo
e comunque non inferiore a sei metri”. Si consideri altresì che l'art. 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) c.d.s. vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni” (cd. fascia di rispetto).
Tuttavia la Corte di cassazione, richiamando il principio di legalità, ha specificato come “ la prescrizione contenuta nell'articolo 16, come d'altronde quella di cui all'articolo 26, comma 6, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell'entrata in vigore della norma” (Cass. Pen., sez. IV, sent. 10850/2019).
Sul punto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2011, ha chiarito : «gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai sei metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto».
Dalle foto versate in atti si evince che l'albero era piantumato a distanza inferiore ai sei metri e non era disposta alcuna forma di tutela o protezione.
- 8 - Deve tuttavia ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento del conducente del veicolo Peugeot, cui è imputabile una condotta idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c.
Difatti il tratto di strada non era illuminato da illuminazione pubblica, era notte fonda (ore 1,30), in periodo invernale, per cui il conducente della vettura avrebbe dovuto tenere una condotta di guida commisurata allo stato dei luoghi, in particolare tenendo una condotta di guida consona alle circostanze e allo stato dei luoghi, mentre dal rapporto dei Carabinieri intervenuti non risultano tracce di frenata.
Orbene secondo il codice della strada all'art. 141 “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”
Pertanto, le norme di prudenza imponevano che fosse comunque tenuta una andatura particolarmente modesta, tale da consentire di arrestare la marcia a fronte di una situazione di pericolo improvviso, a prescindere dalla segnaletica, ed una altrettanto particolare vigile attenzione rivolta alla guida che soprattutto fosse adeguata alla particolare conformazione della strada nel punto in oggetto (prossimità di una curva), regole di condotta che, ove rispettate, avrebbero ragionevolmente consentito di ridurre la violenza dell'impatto.
Non può invece ritenersi accertato che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente che avrebbe perso il controllo del mezzo per un colpo di sonno.
Invero detta circostanza non risulta in alcun modo provata, non valendo a tal fine la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti.
Ed è pacifico che “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino
- 9 - a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex articolo 2700 del codice civile, in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente
“agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento” (cfr. ex multis
Cass. Ordinanza del 7 ottobre 2022 n. 29320).
Pertanto sulla scorta della riferita, ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, riscontrata dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle prove orali espletate, si ritiene sussistere colpa concorrente del Parte_1
, conducente del veicolo Peugeot 307 tg. BW988CL e della
[...] CP_1
e nella causazione del sinistro, nella misura del 50% a carico
[...] CP_2 del e del 50% in capo ai convenuti, in solido. Parte_1
In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali, a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata.
Il ctu, dottor , nelle risultanze dell'elaborato peritale ha Persona_1 accertato che l'attore riportava in data 30.01.2013 frattura acetabolo destro, frattura del radio destro, frattura del II e III metacarpo a sinistra e frattura di
C1 e C2” nonché “frattura del tetto dell'acetabolo di destra con lussazione verosimilmente posteriore della testa femorale, frattura completa della diafisi prossimale dell'ulna destra e frattura diafisaria del II-III raggio della mano sinistra” e che le lesioni denunciate sono rapportabili causalmente con la dinamica del fatto dannoso quale assunto nell'atto di citazione.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la
- 10 - dinamica del sinistro e che codesto Tribunale fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati esiti di totale inabilità per giorni 90, parziale inabilità
(mediamente valutabile al 50%) per altri giorni 30; parziale inabilità
(mediamente valutabile al 25%) per altri giorni 30; residuano postumi a carattere permanente valutabili nella misura del 34%
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle Tabelle di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
- 11 - variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona e rilevato che il CTU, nella determinazione della percentuale sopra indicata, ha già tenuto conto delle implicazioni funzionali della menomazione subita nonché della compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane e della sofferenza psichica, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 32) della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 157.614,00 per danno biologico permanente nella misura del 34%
€ 10.350,00 per invalidità temporanea totale di gg. 90;
€ 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 30;
€ 862,50 per invalidità temporanea al 25% di gg 30;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente
- 12 - sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (30.1.2013) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di 139.567,51 di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT per complessivi euro 195.152,30 all'attualità.
Pertanto, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del conducente del veicolo Peugeot 307 nella misura del 50%, i convenuti e CP_1
, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 [...]
della somma di euro 97.576,15 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale.
Difatti “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata
a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente.” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2066 del 29 gennaio 2018)
Pertanto nei confronti del solo danneggiato i responsabili saranno tenuti in solido, rilevando solo internamente tra gli stessi l'eventuale gradazione di responsabilità.
Le spese di lite (comprese quelle di CTU) liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, sono compensate nella misura di 1/2, stante l'accertato concorso di colpa, ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione
- 13 - compreso tra 52.001,00 a 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Angelo Valle, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in parziale accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, accerta la concorrente responsabilità, nella misura del 50% di nella Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 CP_2 [...]
, della somma di € 97.576,15, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della presente pronuncia al saldo effettivo;
b) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso della residua metà in favore di che in tale Parte_1 ridotta misura si liquidano in euro 7.051,50 per compensi nonché esborsi di legge, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Valle, dichiaratosi antistatario;
c) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice nella misura di
1/2 e a carico dei convenuti in solido tra loro per il restante 1/2.
Così deciso in Latina il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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