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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259025030413000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/06/2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di intimazione ad adempiere n. 06820259025030413.
Con il succitato provvedimento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione affermava che non risultava eseguito il pagamento dell'importo di euro 2.882,17 relativo alla cartella di pagamento n. 06820180002280625 - fondata su un ruolo emesso dalla Direzione provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'Iva, dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunali per l'anno 2014 - che assumeva notificata in data
07/03/2018.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa dell'Agente della riscossione eccependo:
1. La omessa notifica degli atti presupposti.
2. La prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Conclude per l'annullamento dell'atto, ovvero, in subordine, per l'accertamento della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi e sanzioni, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo, in via preliminare:
a) l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 secondo cui “il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, D. Lgs. N° 546/92).
b) l' inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi.
c) l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dell'opposizione, attesa la regolare notificazione della sottesa cartella di pagamento e la presenza di successivi atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla tempestività del ricorso, va osservato che il termine previsto ex lege risulta rispettato. Ed invero, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di intimazione ad adempiere n. 06820259025030413 in data 13/06/2025 e la notifica della impugnazione è avvenuta il 10/7/2025.
Neppure può considerarsi generica la causa petendi che sorregge il ricorso perché il vizio dedotto è specifico ed intelleggibile. Tanto che parte resistente si è puntualmente difesa ed ha ampiamente contraddetto.
Quanto alla omessa impugnazione della cartella di pagamento sottesa ed alla presenza di atti interruttivi, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio della Agenzia Entrate - Riscossione a mezzo di difensore del libero Foro deve considerarsi "nulla" alla stregua dei principi da ultimo ribaditi dalla S.C., cosicchè non possono costituire valide e spendibili prove, ai fini della decisione, i documenti versati in atti dai quali emergerebbe la regolarità della notifica dell'atto presupposto, ovvero la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero, come puntualmente rilevato già nella sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 30008/2019), la deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 32076 del 10.12.2025.
Il ricorso va conclusivamente accolto, in ragione della omessa (valida) contestazione delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Si ritiene, purtuttavia, opportuno compensare integralmente le spese processuali attesa la natura della motivazione di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259025030413000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/06/2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di intimazione ad adempiere n. 06820259025030413.
Con il succitato provvedimento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione affermava che non risultava eseguito il pagamento dell'importo di euro 2.882,17 relativo alla cartella di pagamento n. 06820180002280625 - fondata su un ruolo emesso dalla Direzione provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'Iva, dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunali per l'anno 2014 - che assumeva notificata in data
07/03/2018.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa dell'Agente della riscossione eccependo:
1. La omessa notifica degli atti presupposti.
2. La prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Conclude per l'annullamento dell'atto, ovvero, in subordine, per l'accertamento della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi e sanzioni, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo, in via preliminare:
a) l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 secondo cui “il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, D. Lgs. N° 546/92).
b) l' inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi.
c) l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dell'opposizione, attesa la regolare notificazione della sottesa cartella di pagamento e la presenza di successivi atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla tempestività del ricorso, va osservato che il termine previsto ex lege risulta rispettato. Ed invero, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di intimazione ad adempiere n. 06820259025030413 in data 13/06/2025 e la notifica della impugnazione è avvenuta il 10/7/2025.
Neppure può considerarsi generica la causa petendi che sorregge il ricorso perché il vizio dedotto è specifico ed intelleggibile. Tanto che parte resistente si è puntualmente difesa ed ha ampiamente contraddetto.
Quanto alla omessa impugnazione della cartella di pagamento sottesa ed alla presenza di atti interruttivi, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio della Agenzia Entrate - Riscossione a mezzo di difensore del libero Foro deve considerarsi "nulla" alla stregua dei principi da ultimo ribaditi dalla S.C., cosicchè non possono costituire valide e spendibili prove, ai fini della decisione, i documenti versati in atti dai quali emergerebbe la regolarità della notifica dell'atto presupposto, ovvero la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero, come puntualmente rilevato già nella sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 30008/2019), la deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 32076 del 10.12.2025.
Il ricorso va conclusivamente accolto, in ragione della omessa (valida) contestazione delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Si ritiene, purtuttavia, opportuno compensare integralmente le spese processuali attesa la natura della motivazione di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.