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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 09/02/2026, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1833/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO RA SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10570/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10104/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK503R500100/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i ricavi della società cooperativa ricorrente per l'anno d'imposta
2017, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRES per € 89.033,00, IRAP per € 18.240,00 e IVA per € 37.096,00, oltre a sanzioni ed interessi.
Il procedimento di controllo aveva avuto inizio a seguito dell'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione IVA
2017 della società con quelli comunicati dai suoi fornitori ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d.
"Spesometro"). Da tale controllo era emersa un'incongruenza tra gli acquisti totali dichiarati dalla cooperativa, pari a € 194.134,00, e le fatture passive comunicate dai fornitori, ammontanti a soli € 20.339,32.
Per tale motivo, l'Ufficio notificava in data 25 luglio 2023 l'Invito a Comparire n. TK5I1R500940/2023, fissando la data per l'instaurazione del contraddittorio all'8 settembre 2023.
In sede di contraddittorio, la società giustificava la discrepanza esibendo la documentazione relativa agli acquisti di carburante, effettuati tramite schede carburanti, per un imponibile complessivo di € 171.634,77, relativo a sette autovetture utilizzate per l'attività di noleggio con conducente.
Sebbene tale produzione documentale avesse chiarito l'originaria anomalia relativa ai costi, essa faceva emergere un nuovo e più rilevante profilo di criticità. L'Ufficio, infatti, preso atto dell'effettività dei costi per carburante e dei dati chilometrici ad essi correlati (pari a circa 1,39 milioni di chilometri percorsi nell'anno), ha ritenuto palesemente incongrui e antieconomici i ricavi dichiarati a fronte di un'attività così intensa.
La difesa del contribuente sul punto specifico dei costi ha, di fatto, fornito all'Amministrazione Finanziaria
l'elemento indiziario cardine - il chilometraggio - su cui fondare una più ampia contestazione sulla congruità dei ricavi.
Fallito il tentativo di adesione, l'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di accertamento oggi impugnato, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, procedeva a una ricostruzione induttiva dei ricavi, determinando maggiori componenti positivi per € 370.966,67.
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 Società Cooperativa ha impugnato il predetto atto, affidandosi ai seguenti motivi:
1) nullità dell'accertamento per decadenza del potere impositivo, essendo stato l'atto notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, ritenendo inapplicabile sia la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n.
218/97, sia la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19;
2) illegittimità del metodo di accertamento induttivo per violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R.
n. 600/73, stante l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, la ricorrente lamenta l'arbitrarietà della tariffa chilometrica di € 0,80/km, basata su generici e non documentati "studi di settore e web", e la mancata considerazione della normativa di settore (L. n. 21/1992) che prevede la libera contrattazione delle tariffe nel noleggio con conducente;
3) violazione dell'onere della prova, che, ai sensi del novellato art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/92, incombe sull'Amministrazione Finanziaria;
4) errore di calcolo nella determinazione dei chilometri netti, ottenuti applicando una percentuale di "sfrido" del 40% sul totale;
5) difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per la mancata allegazione degli atti
(studi di settore e ricerche web) richiamati nell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente, sostenendo:
A) la piena tempestività dell'atto notificato, in virtù dell'applicazione della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che ha prorogato il termine di decadenza al 26 marzo 2024;
B) la legittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo, fondato sulla palese antieconomicità della gestione
(sproporzione tra costi per carburante e ricavi, perdite reiterate), che, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 8342/2020), costituisce indice di inattendibilità della contabilità e sposta l'onere della prova a carico del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce in via preliminare la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 19 marzo 2024, sia tardiva rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2023, previsto per l'annualità 2017. La questione giuridica verte sull'ambito applicativo della sospensione dei termini di 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 in risposta all'emergenza pandemica da Covid-19.
La tesi della ricorrente si fonda su un'interpretazione restrittiva della norma, secondo cui la sospensione avrebbe interessato unicamente i termini di accertamento la cui scadenza cadeva nell'anno 2020. L'Ufficio resistente, di contro, propugna un'interpretazione estensiva, avallata dalla prassi amministrativa (cfr.
Circolare n. 11/E del 2020) e dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, per cui la sospensione ha determinato uno slittamento generalizzato di tutti i termini pendenti in quel periodo, a prescindere dall'anno di scadenza.
Questa Corte ritiene di dover aderire a quest'ultima interpretazione. La ratio dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che richiama espressamente la disciplina generale per gli "eventi eccezionali" di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, è quella di neutralizzare gli effetti dell'evento pandemico sulle attività amministrative, "congelando" il decorso dei termini per la durata del periodo di sospensione. Si tratta, dunque, di una parentesi temporale che sposta in avanti la scadenza di tutti i termini pendenti e non di una proroga selettiva limitata ai soli termini in scadenza nell'anno dell'emergenza. Un'interpretazione restrittiva, oltre a contrastare con il dato letterale e sistematico, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. La stessa giurisprudenza di legittimità, pur dichiarando inammissibili alcune questioni pregiudiziali sul tema, ha fornito indicazioni univoche nel senso di un'applicazione generalizzata dello slittamento dei termini.
Pertanto, il termine di decadenza per l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, deve considerarsi prorogato di 85 giorni e, di conseguenza, posticipato al 26 marzo
2024. Essendo l'atto stato notificato il 19 marzo 2024, esso risulta tempestivo. L'eccezione di decadenza è, pertanto, infondata e va respinta.
Nel merito, la ricorrente contesta la legittimità del ricorso al metodo analitico - induttivo, in assenza, a suo dire, di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il Collegio ritiene tale motivo infondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dall'Ufficio e prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente, ha costantemente affermato che l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere alla rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora quest'ultima risulti intrinsecamente inattendibile a causa della manifesta antieconomicità della gestione. Una condotta imprenditoriale che si discosta notevolmente dai criteri di ragionevolezza economica, come nel caso di perdite sistematiche o di una grave sproporzione tra costi e ricavi, costituisce una presunzione semplice, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonea a far dubitare della veridicità e completezza delle scritture contabili e a spostare sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cass. n. 8342/2020).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha posto a fondamento della propria pretesa un quadro indiziario solido e coerente, basato su plurimi elementi oggettivi emersi durante il contraddittorio:
A) Una conclamata sproporzione tra il principale costo operativo (carburante per € 171.634,00) e i ricavi dichiarati ai fini IVA (€ 185.456,00), che evidenzia un margine operativo lordo del tutto irrealistico e incompatibile con una sana gestione d'impresa.
B) La circostanza che la società abbia presentato bilanci in perdita o con utili irrisori per l'intero quinquennio
2013-2017.
C) L'erogazione di compensi manifestamente esigui ai soci lavoratori (tra i 3.000 e i 5.000 euro annui), a fronte di un'attività che, stando ai chilometri percorsi, si è rivelata estremamente intensa.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, non rappresentano mere anomalie, ma delineano una gestione economicamente insostenibile. È contrario alla logica imprenditoriale e all'esperienza comune sostenere un'attività operativa così dispendiosa (oltre 1,3 milioni di chilometri percorsi) per generare un risultato economico quasi nullo o negativo per un lungo periodo. Tale quadro fattuale soddisfa pienamente i requisiti presuntivi richiesti dalla giurisprudenza per legittimare la ricostruzione induttiva dei ricavi. Di conseguenza,
l'onere di dimostrare la veridicità dei ricavi dichiarati e di giustificare la palese antieconomicità della gestione si è correttamente spostato in capo alla società ricorrente, la quale non ha fornito in giudizio elementi probatori idonei a tal fine. Il motivo di ricorso è pertanto respinto.
Accertata la legittimità del ricorso al metodo induttivo nell'an, occorre ora valutarne la correttezza nel quantum.
Il processo tributario, per sua natura, è un giudizio di "impugnazione - merito", volto non al mero annullamento dell'atto, ma alla determinazione del corretto rapporto d'imposta. Ne consegue che il giudice, qualora ravvisi la parziale illegittimità della pretesa erariale, non può limitarsi ad annullare l'atto, ma ha il potere - dovere di rideterminare l'obbligazione tributaria, sostituendo la propria valutazione a quella dell'Ufficio, entro i limiti delle domande di parte.
Nel caso in esame, la ricorrente ha sollevato specifiche censure sulla quantificazione operata dall'Ufficio, che il Collegio ritiene parzialmente fondate.
a) La ricorrente ha correttamente evidenziato un errore materiale nel calcolo dei chilometri imponibili. L'Ufficio, partendo da un totale di 1.390.428 km e applicando la percentuale di "sfrido" del 40% (concessa in sede di contraddittorio), ha determinato un chilometraggio netto di 858.656,80 km. Il calcolo corretto, invece, è il seguente: 1.390.428 − (1.390.428×0,40) = 834.256,80 km. Tale errore, che determina una sovrastima di
24.400 km, inficia a cascata l'intera ricostruzione dei ricavi e deve essere rettificato.
b) L'Ufficio ha applicato una tariffa di € 0,80/km, motivandola con un generico riferimento a "ricerche effettuate
(studi di settore e web)". Sebbene l'antieconomicità della gestione sposti sul contribuente l'onere di provare la congruità dei ricavi dichiarati, l'onere di provare la correttezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione induttiva permane in capo all'Amministrazione Finanziaria. Un vago richiamo a fonti non specificate e non allegate, come "ricerche web", non soddisfa tale onere probatorio e rende il parametro utilizzato arbitrario e inattendibile. In ossequio al proprio potere-dovere di rideterminare la pretesa, e accogliendo l'indicazione fornita dalla stessa parte ricorrente nel proprio atto di ricorso, questa Corte ritiene di dover fondare la ricostruzione su un parametro oggettivo e ufficiale, quale le
"Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio" elaborate dall'ACI per l'anno 2017, prodotte in atti.
Analizzando le tabelle relative ai veicoli a gasolio, si riscontrano i seguenti costi per modelli assimilabili, per categoria e cilindrata, a quelli in uso alla cooperativa (Società_1/Classe V).
Alla luce di tali valori, che oscillano tra circa € 0,60 e € 0,77, la Corte ritiene equo e ragionevole determinare in via presuntiva una tariffa media ponderata di € 0,68 per chilometro, quale parametro più congruo e oggettivamente riscontrabile rispetto a quello arbitrariamente utilizzato dall'Ufficio.
Per le ragioni esposte, il motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pretesa è parzialmente accolto,
e i maggiori ricavi per l'anno 2017 sono rideterminati nel minor importo di € 262.211,51.
I restanti motivi di ricorso, in particolare quello relativo al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati, devono ritenersi assorbiti. L'integrale rideterminazione della pretesa tributaria operata da questa Corte sulla base di parametri oggettivi e riscontrabili sana ex tunc il vizio di quantificazione e di motivazione sul punto dell'atto originario. L'interesse della ricorrente a una pronuncia su tali vizi viene meno, poiché la pretesa impositiva, per effetto della presente sentenza, trova ora il suo fondamento nella statuizione giudiziale e non più nell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale del ricorso, con il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e dei motivi sull'an della pretesa, ma con l'accoglimento delle censure sul quantum, integra i presupposti per una compensazione. Si ritiene, quindi, equo compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento impugnato e ridetermina i maggiori ricavi componenti positivi per l'anno d'imposta 2017 nell'importo di euro
262.215,15. compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO RA SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10570/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500100 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10104/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK503R500100/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i ricavi della società cooperativa ricorrente per l'anno d'imposta
2017, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRES per € 89.033,00, IRAP per € 18.240,00 e IVA per € 37.096,00, oltre a sanzioni ed interessi.
Il procedimento di controllo aveva avuto inizio a seguito dell'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione IVA
2017 della società con quelli comunicati dai suoi fornitori ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d.
"Spesometro"). Da tale controllo era emersa un'incongruenza tra gli acquisti totali dichiarati dalla cooperativa, pari a € 194.134,00, e le fatture passive comunicate dai fornitori, ammontanti a soli € 20.339,32.
Per tale motivo, l'Ufficio notificava in data 25 luglio 2023 l'Invito a Comparire n. TK5I1R500940/2023, fissando la data per l'instaurazione del contraddittorio all'8 settembre 2023.
In sede di contraddittorio, la società giustificava la discrepanza esibendo la documentazione relativa agli acquisti di carburante, effettuati tramite schede carburanti, per un imponibile complessivo di € 171.634,77, relativo a sette autovetture utilizzate per l'attività di noleggio con conducente.
Sebbene tale produzione documentale avesse chiarito l'originaria anomalia relativa ai costi, essa faceva emergere un nuovo e più rilevante profilo di criticità. L'Ufficio, infatti, preso atto dell'effettività dei costi per carburante e dei dati chilometrici ad essi correlati (pari a circa 1,39 milioni di chilometri percorsi nell'anno), ha ritenuto palesemente incongrui e antieconomici i ricavi dichiarati a fronte di un'attività così intensa.
La difesa del contribuente sul punto specifico dei costi ha, di fatto, fornito all'Amministrazione Finanziaria
l'elemento indiziario cardine - il chilometraggio - su cui fondare una più ampia contestazione sulla congruità dei ricavi.
Fallito il tentativo di adesione, l'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di accertamento oggi impugnato, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, procedeva a una ricostruzione induttiva dei ricavi, determinando maggiori componenti positivi per € 370.966,67.
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 Società Cooperativa ha impugnato il predetto atto, affidandosi ai seguenti motivi:
1) nullità dell'accertamento per decadenza del potere impositivo, essendo stato l'atto notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, ritenendo inapplicabile sia la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n.
218/97, sia la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19;
2) illegittimità del metodo di accertamento induttivo per violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R.
n. 600/73, stante l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, la ricorrente lamenta l'arbitrarietà della tariffa chilometrica di € 0,80/km, basata su generici e non documentati "studi di settore e web", e la mancata considerazione della normativa di settore (L. n. 21/1992) che prevede la libera contrattazione delle tariffe nel noleggio con conducente;
3) violazione dell'onere della prova, che, ai sensi del novellato art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/92, incombe sull'Amministrazione Finanziaria;
4) errore di calcolo nella determinazione dei chilometri netti, ottenuti applicando una percentuale di "sfrido" del 40% sul totale;
5) difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per la mancata allegazione degli atti
(studi di settore e ricerche web) richiamati nell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente, sostenendo:
A) la piena tempestività dell'atto notificato, in virtù dell'applicazione della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che ha prorogato il termine di decadenza al 26 marzo 2024;
B) la legittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo, fondato sulla palese antieconomicità della gestione
(sproporzione tra costi per carburante e ricavi, perdite reiterate), che, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 8342/2020), costituisce indice di inattendibilità della contabilità e sposta l'onere della prova a carico del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce in via preliminare la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 19 marzo 2024, sia tardiva rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2023, previsto per l'annualità 2017. La questione giuridica verte sull'ambito applicativo della sospensione dei termini di 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 in risposta all'emergenza pandemica da Covid-19.
La tesi della ricorrente si fonda su un'interpretazione restrittiva della norma, secondo cui la sospensione avrebbe interessato unicamente i termini di accertamento la cui scadenza cadeva nell'anno 2020. L'Ufficio resistente, di contro, propugna un'interpretazione estensiva, avallata dalla prassi amministrativa (cfr.
Circolare n. 11/E del 2020) e dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, per cui la sospensione ha determinato uno slittamento generalizzato di tutti i termini pendenti in quel periodo, a prescindere dall'anno di scadenza.
Questa Corte ritiene di dover aderire a quest'ultima interpretazione. La ratio dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che richiama espressamente la disciplina generale per gli "eventi eccezionali" di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, è quella di neutralizzare gli effetti dell'evento pandemico sulle attività amministrative, "congelando" il decorso dei termini per la durata del periodo di sospensione. Si tratta, dunque, di una parentesi temporale che sposta in avanti la scadenza di tutti i termini pendenti e non di una proroga selettiva limitata ai soli termini in scadenza nell'anno dell'emergenza. Un'interpretazione restrittiva, oltre a contrastare con il dato letterale e sistematico, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. La stessa giurisprudenza di legittimità, pur dichiarando inammissibili alcune questioni pregiudiziali sul tema, ha fornito indicazioni univoche nel senso di un'applicazione generalizzata dello slittamento dei termini.
Pertanto, il termine di decadenza per l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, deve considerarsi prorogato di 85 giorni e, di conseguenza, posticipato al 26 marzo
2024. Essendo l'atto stato notificato il 19 marzo 2024, esso risulta tempestivo. L'eccezione di decadenza è, pertanto, infondata e va respinta.
Nel merito, la ricorrente contesta la legittimità del ricorso al metodo analitico - induttivo, in assenza, a suo dire, di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il Collegio ritiene tale motivo infondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dall'Ufficio e prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente, ha costantemente affermato che l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere alla rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora quest'ultima risulti intrinsecamente inattendibile a causa della manifesta antieconomicità della gestione. Una condotta imprenditoriale che si discosta notevolmente dai criteri di ragionevolezza economica, come nel caso di perdite sistematiche o di una grave sproporzione tra costi e ricavi, costituisce una presunzione semplice, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonea a far dubitare della veridicità e completezza delle scritture contabili e a spostare sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cass. n. 8342/2020).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha posto a fondamento della propria pretesa un quadro indiziario solido e coerente, basato su plurimi elementi oggettivi emersi durante il contraddittorio:
A) Una conclamata sproporzione tra il principale costo operativo (carburante per € 171.634,00) e i ricavi dichiarati ai fini IVA (€ 185.456,00), che evidenzia un margine operativo lordo del tutto irrealistico e incompatibile con una sana gestione d'impresa.
B) La circostanza che la società abbia presentato bilanci in perdita o con utili irrisori per l'intero quinquennio
2013-2017.
C) L'erogazione di compensi manifestamente esigui ai soci lavoratori (tra i 3.000 e i 5.000 euro annui), a fronte di un'attività che, stando ai chilometri percorsi, si è rivelata estremamente intensa.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, non rappresentano mere anomalie, ma delineano una gestione economicamente insostenibile. È contrario alla logica imprenditoriale e all'esperienza comune sostenere un'attività operativa così dispendiosa (oltre 1,3 milioni di chilometri percorsi) per generare un risultato economico quasi nullo o negativo per un lungo periodo. Tale quadro fattuale soddisfa pienamente i requisiti presuntivi richiesti dalla giurisprudenza per legittimare la ricostruzione induttiva dei ricavi. Di conseguenza,
l'onere di dimostrare la veridicità dei ricavi dichiarati e di giustificare la palese antieconomicità della gestione si è correttamente spostato in capo alla società ricorrente, la quale non ha fornito in giudizio elementi probatori idonei a tal fine. Il motivo di ricorso è pertanto respinto.
Accertata la legittimità del ricorso al metodo induttivo nell'an, occorre ora valutarne la correttezza nel quantum.
Il processo tributario, per sua natura, è un giudizio di "impugnazione - merito", volto non al mero annullamento dell'atto, ma alla determinazione del corretto rapporto d'imposta. Ne consegue che il giudice, qualora ravvisi la parziale illegittimità della pretesa erariale, non può limitarsi ad annullare l'atto, ma ha il potere - dovere di rideterminare l'obbligazione tributaria, sostituendo la propria valutazione a quella dell'Ufficio, entro i limiti delle domande di parte.
Nel caso in esame, la ricorrente ha sollevato specifiche censure sulla quantificazione operata dall'Ufficio, che il Collegio ritiene parzialmente fondate.
a) La ricorrente ha correttamente evidenziato un errore materiale nel calcolo dei chilometri imponibili. L'Ufficio, partendo da un totale di 1.390.428 km e applicando la percentuale di "sfrido" del 40% (concessa in sede di contraddittorio), ha determinato un chilometraggio netto di 858.656,80 km. Il calcolo corretto, invece, è il seguente: 1.390.428 − (1.390.428×0,40) = 834.256,80 km. Tale errore, che determina una sovrastima di
24.400 km, inficia a cascata l'intera ricostruzione dei ricavi e deve essere rettificato.
b) L'Ufficio ha applicato una tariffa di € 0,80/km, motivandola con un generico riferimento a "ricerche effettuate
(studi di settore e web)". Sebbene l'antieconomicità della gestione sposti sul contribuente l'onere di provare la congruità dei ricavi dichiarati, l'onere di provare la correttezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione induttiva permane in capo all'Amministrazione Finanziaria. Un vago richiamo a fonti non specificate e non allegate, come "ricerche web", non soddisfa tale onere probatorio e rende il parametro utilizzato arbitrario e inattendibile. In ossequio al proprio potere-dovere di rideterminare la pretesa, e accogliendo l'indicazione fornita dalla stessa parte ricorrente nel proprio atto di ricorso, questa Corte ritiene di dover fondare la ricostruzione su un parametro oggettivo e ufficiale, quale le
"Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio" elaborate dall'ACI per l'anno 2017, prodotte in atti.
Analizzando le tabelle relative ai veicoli a gasolio, si riscontrano i seguenti costi per modelli assimilabili, per categoria e cilindrata, a quelli in uso alla cooperativa (Società_1/Classe V).
Alla luce di tali valori, che oscillano tra circa € 0,60 e € 0,77, la Corte ritiene equo e ragionevole determinare in via presuntiva una tariffa media ponderata di € 0,68 per chilometro, quale parametro più congruo e oggettivamente riscontrabile rispetto a quello arbitrariamente utilizzato dall'Ufficio.
Per le ragioni esposte, il motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pretesa è parzialmente accolto,
e i maggiori ricavi per l'anno 2017 sono rideterminati nel minor importo di € 262.211,51.
I restanti motivi di ricorso, in particolare quello relativo al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati, devono ritenersi assorbiti. L'integrale rideterminazione della pretesa tributaria operata da questa Corte sulla base di parametri oggettivi e riscontrabili sana ex tunc il vizio di quantificazione e di motivazione sul punto dell'atto originario. L'interesse della ricorrente a una pronuncia su tali vizi viene meno, poiché la pretesa impositiva, per effetto della presente sentenza, trova ora il suo fondamento nella statuizione giudiziale e non più nell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale del ricorso, con il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e dei motivi sull'an della pretesa, ma con l'accoglimento delle censure sul quantum, integra i presupposti per una compensazione. Si ritiene, quindi, equo compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento impugnato e ridetermina i maggiori ricavi componenti positivi per l'anno d'imposta 2017 nell'importo di euro
262.215,15. compensa le spese.