Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
21.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 3205/2022, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Parte_1 P.IVA_1
Cilea n. 215, presso lo studio dell'avv. Francesco Cardellini, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Diaz n. 8, presso lo studio legale dell'avv.
Fortunato Savarese che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società che si occupa della gestione di Controparte_1
“La Terra Degli AN” (location per eventi e matrimoni) sita in Napoli alla Piazzetta Santo
Stefano n. 7, dal 04.9.2017 al 11.12.2020.
Deduceva di aver lavorato presso la suddetta location per eventi e di aver espletato mansioni di giardiniere addetto alla manutenzione dei giardini, boschetti e radure che costituiscono la tenuta;
mansioni riconducibili al VI livello del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi, ristorazione e turismo (categoria: villa per cerimonie).
Lamentava che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato.
Precisava di aver osservato la seguente turnazione oraria: dal lunedì al sabato, dalle ore
08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo;
la domenica, dalle ore 08:00 alle ore 13:00
(per un totale di 53 ore settimanali, di cui 40 ore di lavoro ordinario diurno e 13 ore di lavoro straordinario diurno settimanale).
Specificava di aver percepito in costanza di rapporto la retribuzione settimanale di €
315,00, mensilizzati in € 1.360,00 (315,00x52 settimane/12 mesi= € 1.360,00 mensili); senza alcun ulteriore riconoscimento a titolo di straordinario, indennità per ferie non fruite, 13^ e 14^ mensilità.
Aggiungeva di aver percepito, nel dicembre 2020, la somma di € 400,00 quando era stato licenziato senza preavviso, e di non aver percepito alcun ulteriore riconoscimento a titolo di t.f.r.
Rivendicava, pertanto, una retribuzione adeguata all'attività lavorativa svolta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. ed in base alle tabelle di cui al CCNL applicabile, nella misura risultante dai conteggi allegati.
Tanto premesso, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, Parte_4 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta per il periodo compreso tra il settembre 2017 e il dicembre 2020; 2) Per l'effetto condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore del signor della complessiva somma di euro 43.185,30 per le causali tutte innanzi indicate (lavoro _1 straordinario, ratei 13^, 14^, ferie, festività non godute, TFR, mancato preavviso) oltre interessi e maggior danno di svalutazione monetaria come per legge come da conteggio allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti avvocati per fattone anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio chiedendo con varie argomentazioni in fatto e in diritto di rigettare nel merito le proposte domande perché infondate.
In particolare, la società sosteneva che in realtà alcuna attività lavorativa subordinata aveva espletato il ricorrente nel periodo dedotto in giudizio, avendo reso solo saltuarie ed occasionali prestazioni di collaborazione.
Deduceva che il ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze solo ed esclusivamente per brevi e limitati periodi strettamente connessi allo svolgimento di eventi per cui vi era la necessità di acquisire lavoro da personale supplementare ovvero in sostituzione di altro personale assente. Negava, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa con vincolo di subordinazione.
La società specificava che il ricorrente veniva contattato per un periodo di tempo massimo di tre o quattro giorni, con orario lavorativo di circa 8 ore, nei giorni che precedevano o succedevano all'evento. Aggiungeva che in tali occasioni il ricorrente aveva svolto unicamente mansioni di pulizia dei viali, terrazzi e giardini della villa, percependo a fronte di tale attività un compenso medio pari ad € 315,00 in contanti al termine del lavoro.
Infine, la società concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, dopo la formulazione della proposta da parte del giudicante, veniva ammessa ed espletata prova per testi.
Concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 21.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. La causa veniva quindi decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame la prima questione sollevata è relativa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in causa.
Orbene, in ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr.
Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del
2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass. n. 5178 del 2019).
Peraltro, elementi sintomatici della subordinazione possono ricorrere, in via sussidiaria, come l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
Tanto premesso, il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria appare essere in parte coerente con la prospettazione attorea dedotta in ricorso.
In ordine di escussione, si riportano le dichiarazioni testimoniali rese.
Il teste ha riferito: “ADR: sono in Italia da circa 9 anni e Testimone_1 mezzo, lavoro come autista da circa un anno. ADR: prima di lavorare come autista ho lavorato come muratore e giardiniere. ADR: ho lavorato anche io per la per CP_1
l'allestimento del catering interni ed esterni. ADR: ho lavorato dal 2014 fino al mese di settembre/ottobre 2020. Lavoravo tutti i giorni. ADR: lavoravo la mattina e la sera a seconda del programma dell'evento. ADR: non scendevo però sempre, ma a seconda GL eventi che si tenevano nella struttura. Facevo anche qualche riparazione all'occasione. ADR: ho avuto buoni rapporti con la società e non ho fatto causa. ADR: ho conosciuto nella struttura il ricorrente, lui faceva il giardiniere. È venuto a lavorare dopo di me, non ricordo esattamente quando è venuto a lavorare, mi pare nella primavera del 2019. ADR: il ricorrente lavorava come giardiniere, raccoglieva le foglie, tagliava l'erba e si occupava di tutto quello che riguardava il giardinaggio. ADR: il ricorrente lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 17:00. Invece la domenica dalle 8:00 alle 13:00. Posso dire che quasi tutte le domeniche veniva a lavorare, ovvero 3 domeniche su 4. ADR: non vi erano altre ditte che si occupavano del giardinaggio, l'attività era affidata solo a ADR: posso dire che la _1 struttura esterna ha più di 5.000 metri quadri circa. ADR: posso dire che io lavoravo 6 mesi all'anno come stagionale, da aprile ad ottobre poi si lavorava dicembre e meno a gennaio, febbraio e marzo. ADR: Non so se fruisse di ferie. ADR: non so quanto prendesse _1
ADR: il titolare dell'attività che dava disposizioni al ricorrente era e _1 Parte_2 talvolta c'era anche la mamma di che si intrometteva nella gestione. ADR: io sono Pt_2 andato via prima di perché ho trovato un altro lavoro. ADR: non conosco tale _1 Per_2
. ADR: preciso che nel periodo aprile/ottobre io lavoravo quasi sempre di domeniche in
[...] occasione di matrimoni, battesimi, compleanni etc”.
La teste ha dichiarato: “ADR: sono l'amministratore della società Testimone_2 [...]
che si occupa del catering per la , ovvero per la villa per ricevimenti CP_2 CP_1
“Terra GL AN”. ADR: principalmente assicuro il catering per Terra GL AN e ciò da 16 anni, ma svolgo tale attività anche per altre strutture. Rilascio fatture di volte in volte al cliente che fruisce del servizio. ADR: ho conosciuto il ricorrente nella villa, si occupava della pulizia dei saloni e dei giardini della struttura. ADR: la struttura è molto ampia, vi è un giardiniere esterno, anzi più di uno. Mi pare che il giardiniere si chiama ma non ricordo Per_2 il cognome. ADR: il ricorrente ha cominciato a lavorare certamente prima del Covid, posso dire all'incirca da due anni antecedenti al marzo 2020. Anzi preciso che la struttura ha chiuso
l'8 Marzo, ma ha riaperto dopo che le autorità hanno dato l'autorizzazione. ADR: io sono presente nella struttura solo in occasione dei ricevimenti, quindi la mia presenza non è continuativa. Quando andavo per i ricevimenti vedevo al mattino. Posso dire che _1 all'incirca intorno alle 16:00/16:30 MA andava via allorchè aveva inizio il ricevimento.
ADR: posso dire che nel periodo tra aprile e settembre si facevano, mediamente, 15 ricevimenti. ADR: ho visto anche nel periodo invernale anche se i ricevimenti sono più _1 sporadici atteso che la struttura viene chiesta soprattutto per la presenza dell'area esterna.
ADR: quando c'è il ricevimento, tra personale vario sono presenti circa 15 dipendenti della mia società. ADR: posso dire che non ho più visto lavorare dopo il lockdown, _1 all'incirca nel mese di giugno 2020. Chiesi di ciò notizia a , il quale mi disse che Parte_2 era ad aver deciso di non venire più. ADR: non so dire quale fosse la paga di _1 _1 né se fruisse di ferie. ADR: di solito arrivo nella struttura un paio di ore prima del ricevimento. Se il ricevimento è con pranzo arrivo verso le 10:00 o altrimenti verso le 13:00 oppure le
15:00. Quando arrivavo di mattina, era già presente nella struttura. ADR: io come _1 società utilizzo la cucina esistente all'interno della struttura. ADR: in linea generale, presso terra è la mia società ad assicurare il catering, non è escluso che un cliente però possa avvalersi di altre società di catering”. Testi La teste ha riferito “ Sono dipendente della da Testimone_3 Controparte_3 oltre dieci anni con mansioni di metre della stessa;
tale società svolge attività di ristorazione e di organizzazione di eventi (matrimoni , banchetti); utilizza come luogo di svolgimento GL eventi quello di Terre GL AN. In effetti potremmo organizzare gli eventi anche presso altre location ma in via esclusiva io opero presso tale struttura di Terre GL AN. ADR Io sono presente nella struttura tutti i giorni ( con un giorno di riposo a rotazione ) con orari dalle 9,30/10 alle 18,00 . Preciso che nei giorni in cui non ci sono eventi ricevo comunque potenziali clienti in detti orari. Quando invece ci sono gli eventi io seguo il ricevimento dall'inizio alla fine e quindi mi trattengo in struttura. ADR Non c'è identità di soci tra la Tes_2
e la ADR Ho conosciuto il ricorrente , era addetto alla pulizia dei giardini , Controparte_1 rastrellava fogliame. Preciso che l'attività della struttura è più intensa nel periodo da maggio
a settembre . Posso dire che ha collaborato, credo, con la struttura per circa un anno e _1 mezzo nel periodo anteriore alla pandemia . Infatti non ha più lavorato dopo la ripresa _1
a seguito del la sospensione Covid. ADR non veniva tutti i giorni;
posso dire che vi _1 sono addetti che vengono chiamati per fare le pulizie prima e dopo gli eventi. ADR Vi è un addetto , titolare di una ditta esterna, che si occupa della manutenzione Persona_2 straordinaria dei giardini;
Per le pulizie posso dire che la struttura si avvale di personale solo in occasione GL eventi per cui anch'io lamento che non è sempre tutto pulito in occasione delle visite di clienti che sono pressochè quotidiane. ADR lavorava in prossimità GL _1 eventi, prima e dopo. Quando veniva si tratteneva dal mattino sino alle 16 circa ADR _1
La struttura è chiusa per tutto il mese di agosto. ADR Per le pulizie di cui ho detto si alternavano varie persone tra cui anche .ADR In ordine alla grandezza della struttura _1 non sono in gradi di precisare l'estensione anche se il dato compare sul sito della Terra AN
In ordine al capo 3 del ricorso di cui la S.V. mi dà lettura posso dire: con riguardo al numero delle piante presenti all'incirca è questo il numero delle piante presenti. ADR All'incirca la struttura può assicurare 130 coperti “seduti” in sala . ADR Vedevo utilizzare strumenti elettrici a , ad esempio il soffione per spostare le foglie, poi altri attrezzi come il _1 rastrello , l'uncino per raccogliere arance . Del taglio dell'erba di occupa . ADR Nulla Per_2 so in ordine alla retribuzione di . _1
Il teste ha dichiarato: “ADR conosco i fatti di causa in quanto ho Testimone_5 lavorato tra il 2017 e il 2021 per conto di mio zio che gestisce un'attività ittica a Volla;
io provvedevo alla consegna del pesce quale fornitore della Terra GL AN. ADR Io consegnavo la merce almeno 4-5 volte a settimana con un mezzo della ditta. Io guidavo e scaricavo la merce. Ciò avveniva intorno alle 7:30/8:00 del mattino in quanto poi proseguivo il mio giro per gli altri clienti. ADR ho conosciuto il ricorrente presso Terra GL AN;
era lui che mi apriva il cancello elettronico per consentirmi di entrare col furgone e poi scaricare. In tali occasioni lo vedevo lavorare nel giardino della struttura. Anzi preciso che talvolta _1 mi aiutava a scaricare la merce dal furgone. Mediamente mi trattenevo un quarto d'ora per le operazioni di scarico della merce. ADR in qualche occasione, soprattutto di domenica, mi capitava di recarmi presso la struttura per consegnare dei frutti di mare e ciò avveniva intorno alle ore 12:00. Anche in queste occasioni vedevo Preciso che, mentre la mattina _1 era l'unico addetto presente nella struttura infatti era lui ad aprirmi, quando andavo _1 verso mezzogiorno c'era anche altro personale. ADR posso dire che se dovevo consegnare la merce e non c'era nessuno GL addetti, non veniva firmata nessuna bolla, andavo a fiducia.
ADR preciso che io andavo alla struttura con la frequenza di cui ho detto nel periodo estivo, tra giugno e settembre/ottobre, mentre nel periodo invernale le consegne avvenivano soprattutto su richiesta (5-6 volte al mese) in ragione di eventi che venivano fatti soprattutto in prossimità del Natale. Posso dire che comunque la struttura era aperta tutto l'anno. ADR voglio aggiungere che talvolta, anche quando non dovevo consegnare, mi capitava di vedere alla fermata dell'autobus di via Diocleziano e io gli davo un passaggio fuori alla villa;
_1 ciò avveniva intorno alle 7:45. ADR preciso che ho visto che usava una _1 presumibilmente per tagliare erba. ADR posso dire che ho visto presso la struttura dal _1
2017 fino al 2020/2021 o, meglio ancora, fino a quando ho lavorato per mio zio.”.
Il teste ha affermato: “ADR sono dipendente di dal Testimone_6 Controparte_3
2011; tale società fa servizio di catering all'interno della struttura Terra GL AN, io lavoro come operatrice di sala in occasione di ricevimenti. Pertanto, in periodi di alta stagione che vanno da maggio a settembre, pressocchè tutti i giorni con una presenza di otto ore al giorno legata all'ora del ricevimento. ADR ricordo che il ricorrente ha lavorato presso Terra GL aranci con compiti di pulizia dei viali e dei giardini;
non so indicare bene l'anno in cui
l'ho visto per la prima volta (certamente prima dell'anno 2020 del covid); preciso che non l'ho più visto dopo il febbraio 2020; preciso che all'incirca abbia lavorato per un paio d'anni. ADR posso dire che era presente per circa 7/8 ore durante la mia presenza nella struttura. _1
Non so se era presente anche nei giorni in cui non vi erano ricevimenti. ADR posso dire _1 che vi era una ditta di giardinaggio che si occupava della manutenzione periodica dell'area verde. ADR posso dire che la pulizia del giardino non era fatta solo da ma anche da _1 qualche altro operatore di cui non ricordo il nome. ADR non so chi desse ordini al ricorrente per la esecuzione dei lavori. ADR nulla so circa la retribuzione”.
In sede di interrogatorio formale, il legale rapp.te della convenuta, sig. ha Parte_2 dichiarato: “Sul capo 1: non è vero quanto alla natura del rapporto che è stato solo occasionale e al licenziamento in tronco. ha collaborato occasionalmente nel periodo _1 indicato. Sul capo 2: Non è vero. Abbiamo insieme concordato le condizioni di lavoro. Sul capo 3 risponde: Non è vero. si occupa della sola pulizia della zona centrale della _1 struttura. Sul capo 4: Non è vero. Posso dire che nelle giornate in cui veniva a lavorare era soggetto al controllo del sottoscritto. I soci, mio padre e mia madre sono presenti in modo saltuario. Sul capo 5 - 6. Non è vero. La presenza era in relazione agli eventi. Sul capo 7: Non
è vero. Era pagato a giornata in circa 45/50 euro. È andato via di sua spontanea volontà dopo la chiusura per il COVID. Sugli altri capi risponde: Non è vero”.
L'istruttoria espletata, pur caratterizzata da dichiarazioni rese da soggetti della cui attendibilità è lecito dubitare sia per i legami commerciali con le parti, sia per i rapporti di lavoro in essere o pregressi con la società resistente, ha evidenziato una certa variabilità delle esigenze dalla che, pur svolgendo la propria attività in occasione di eventi, Controparte_1 ricevimenti, cerimonie etc. prevalentemente nel periodo primavera-estate (aprile-settembre), si occupava in generale della gestione della tenuta Villa GL AN.
In particolare, appare significativo in tal senso quanto emerso in sede istruttoria, ossia la circostanza che la struttura Villa GL AN era comunque sempre aperta durante l'anno, necessitando di conseguenza di manutenzione e pulizia costante e quindi evidentemente non solo in occasione GL eventi o dei periodi di cd. alta stagione.
Questo giudicante, dunque, dall'esame delle dichiarazioni appena riportate, ritiene che il sig. abbia svolto la propria attività lavorativa per le esigenze della _1 Controparte_1 nelle forme della subordinazione per tutto il periodo di lavoro dedotto in giudizio.
In proposito va ricordato che la Suprema Corte ha statuito che, proprio in caso di prestazioni elementari e ripetitive, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quella di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (v. tra le più recenti Cass. 26 luglio 2022 n. 23371 n. Cass. 20 gennaio 2022, n. 1809; Cass. 6 luglio
2021, n.19144; Cass. 27 giugno 2019, n. 17384; Cass.11 ottobre 2017, n. 23843) ; la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere (v. Cass. 6 settembre 2007, n. 18692, ripresa dalla sopra citata Cass. n.
1809/2022
Orbene è innegabile che il ricorrente abbia svolto mansioni ripetitive ed elementari ( quale addetto alla pulizia di viali e giardini della struttura nonché all'occorrenza di scarico delle merci) per cui risulta provato, in effetti, l'utilizzo della forza lavoro del ricorrente in modo costante ed in base alle esigenze della società, essendo emersi quegli indici sintomatici della subordinazione come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel condividere l'orientamento già richiamato dalla Suprema Corte, questo giudicante ritiene che le caratteristiche delle mansioni osservate dal ricorrente, il carattere prettamente manuale che contraddistingue la prestazione svolta, il rispetto di un orario di lavoro fisso, la permanenza sul luogo di lavoro, l'utilizzo di attrezzature e materiali messi a disposizione dalla datrice di lavoro rappresentano GL indici della subordinazione e sono emersi tutti nel caso di specie.
In altri termini, lo stabile inserimento della prestazione resa dal ricorrente nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza dell'azienda di manutenzione delle aree verdi della tenuta attraverso la sistematica pulizia dei giardini, la continuità della prestazione resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze e richieste del datore di lavoro, sono elementi sintomatici propri della natura subordinati del rapporto di lavoro.
In effetti, dalle deposizioni testimoniali rese si evince che il si occupava _1 prevalentemente della manutenzione dei giardini, boschetti e radure con mansioni di giardiniere.
Sul punto, si consideri quanto dichiarato dai testi escussi: , Testimone_1 dipendente della società convenuta nel periodo di cui è causa (“ADR: ho conosciuto nella struttura il ricorrente, lui faceva il giardiniere. È venuto a lavorare dopo di me, non ricordo esattamente quando è venuto a lavorare, mi pare nella primavera del 2019. ADR: il ricorrente lavorava come giardiniere, raccoglieva le foglie, tagliava l'erba e si occupava di tutto quello che riguardava il giardinaggio. ADR: il ricorrente lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 17:00. Invece la domenica dalle 8:00 alle 13:00. Posso dire che quasi tutte le domeniche veniva a lavorare, ovvero 3 domeniche su 4”); , dipendente della Testimone_3
che svolge attività di ristorazione e di organizzazione di eventi Controparte_4 presso Villa GL AN ([…] ADR ADR Ho conosciuto il ricorrente , era addetto alla pulizia dei giardini , rastrellava fogliame . Preciso che l'attività della struttura è più intensa nel periodo da maggio a settembre . Posso dire che ha collaborato, credo, con la struttura _1 per circa un anno e mezzo nel periodo anteriore alla pandemia […] ADR Vedevo utilizzare strumenti elettrici a , ad esempio il soffione per spostare le foglie, poi altri attrezzi _1 come il rastrello , l'uncino per raccogliere arance); dipendente di Testimone_5 un'attività ittica che effettuava consegne presso la struttura (ADR ho conosciuto il ricorrente presso Terra GL AN;
era lui che mi apriva il cancello elettronico per consentirmi di entrare col furgone e poi scaricare. In tali occasioni lo vedevo lavorare nel giardino della struttura […] ADR preciso che io andavo alla struttura con la frequenza di cui ho detto nel periodo estivo, tra giugno e settembre/ottobre, mentre nel periodo invernale le consegne avvenivano soprattutto su richiesta (5-6 volte al mese) in ragione di eventi che venivano fatti soprattutto in prossimità del Natale. Posso dire che comunque la struttura era aperta tutto
l'anno. ADR voglio aggiungere che talvolta, anche quando non dovevo consegnare, mi capitava di vedere alla fermata dell'autobus di via Diocleziano e io gli davo un _1 passaggio fuori alla villa;
ciò avveniva intorno alle 7:45. ADR preciso che ho visto che _1 usava una presumibilmente per tagliare erba). Alla stregua di quanto detto, dunque, questo giudicante ritiene provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in giudizio, con orario lavorativo full-time e svolgimento di mansioni di giardiniere sussumibili nel VI livello del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi, ristorazione e turismo (categoria: villa per cerimonie).
In ordine all'orario di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha lamentato di aver lavorato per un per un totale di 53 ore settimanali, di cui
40 ore di lavoro ordinario diurno e 13 ore di lavoro straordinario diurno settimanale;
tuttavia, tale circostanza non è emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non emergendo sufficienti elementi probatori idonei a confermarla.
In tema, deve rilevarsi che l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni lavorative per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui:
“a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
Alla luce di quanto detto, dunque, non potendosi ritenere provato l'espletamento di lavoro straordinario, la relativa domanda di differenze retributive va rigettata.
L'esame complessivo delle prove conferma, invece, la fondatezza della domanda rispetto al t.f.r. ed alle quote di tredicesima mensilità, quest'ultima spettante in forza di quanto previso dal CCNL di settore.
Difatti, il rito del lavoro è ispirato al cd. principio di circolarità GL oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto GL art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
In forza di siffatto principio, oltre che del cd. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro
(Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
È da ritenersi, quindi, sufficiente, per il riconoscimento del t.f.r. in favore del sig. _1 la dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Come detto, sarebbe spettato alla resistente, in virtù di una generale presunzione di CP_4 persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore.
Tuttavia, a parte quanto il ricorrente ha ammesso di aver percepito in costanza di rapporto, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata utilmente e tempestivamente dedotta da parte resistente, che preferiva restare contumace.
In ultima analisi, non essendo stata fornita la prova, nemmeno implicita, dell'adesione da parte della società convenuta all'invocato contratto collettivo nazionale, la disciplina collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36
Cost. e 2099 c.c. (cfr. Cass. lav., 7.6.2008, n. 18584; 08.8.2000, n.10465; 09.8.1996, n. 7379).
Tale utilizzazione indiretta deve, quindi, limitarsi alla retribuzione minima tabellare e non si estende agli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità o gli scatti di anzianità, ovvero agli istituti contrattuali quali le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, indennità per r.o.l. o anche GL istituti per i quali esiste una disciplina legale, com'è per lo straordinario, relativamente al quale la maggiorazione deve essere computata nella misura legale (10% di maggiorazione) con riferimento alla durata di 40 ore settimanali secondo il combinato disposto GL art. 1 e 5 r.d.l. n. 692/1923 e art. 13 legge n.
196/1997.
Ebbene, mancando la prova dei rispettivi fatti costitutivi, le differenze retributive richieste a titolo di 14esima mensilità non possono essere riconosciute.
Neanche risulta fondata la richiesta in ordine alla mancata corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, permessi r.o.l. ed indennità per ferie e festività non godute.
Per le rispettive poste creditorie, infatti, l'onere probatorio assume una modulazione simile a quanto detto circa lo straordinario. Giacché la lavoratrice non ha dimostrato di aver lavorato nei suddetti giorni, tali voci di credito non possono esserle riconosciute (Cass. lav., 26/05/2020,
n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”).
Ciò detto, dall'istruttoria orale può ritenersi raggiunta la prova del mancato godimento delle ferie come previste dal CCNL di settore, né tantomeno il mancato rispetto del termine di preavviso.
3. Al fine di determinare le differenze retributive maturate vanno condivisi soltanto in parte i conteggi allegati al ricorso, in quanto da quest'ultimi vanno decurtate le somme richieste a titolo di lavoro straordinario (€ 16.869,94), quattordicesima mensilità (€ 4.356,51), permessi rol (€ 2.730,26), indennità per ferie non godute (€ 3.141,88), indennità di mancato preavviso (€
677,05).
Pertanto, tenuto conto di quanto corrisposto in costanza di rapporto e decurtate le somme come detto non dovute, il credito complessivo del ricorrente è pari al lordo ad € 13.976,48 così determinati: € 5.310,58 per retribuzione;
€ 4.332,95 per 13^ mensilità ed € 4.332,95 a titolo di
Tfr ( tenuto conto che dal computo devono escludersi le somme a titolo di 14^).
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma lorda di € 13.976,48, oltre interessi legali Parte_1 sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
4. In punto di spese di lite, considerato l'accoglimento parziale della domanda, nonché
l'esito complessivo della vicenda processuale e tenuto conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione a seguito del rifiuto del ricorrente di accogliere la proposta della convenuta, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle stesse in misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal settembre 2017 al dicembre 2020;
- per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 _1 della somma lorda di € 13.976,48 (di cui € 4.332,95 a titolo di Tfr), oltre interessi legali
[...] sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
- compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la CP_1 al pagamento della rimanente parte che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, lì 10.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella