Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
1954/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] e residente a [...]
II Traversa Epitaffio n. 21, e , nato a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Virginia Chierchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre
Annunziata alla via Roma n. 190
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il P.M., in data 11.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 2.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate.
1
Annunziata in data 14.12.2017, dal quale sono nati tre figli, ancora minorenni, (nato il Per_1
12.05.2017), (nata il [...]) e (nato il [...]); che l'unione, un tempo Per_2 Per_3
felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che la dimora coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, è fissata in Trecase alla via II Traversa
Epitaffio n. 21; che i coniugi sono attualmente occupati come operai con una retribuzione mensile di euro 1.450,00 (per la moglie) e di euro 1.500,00 (per il marito) e sono cointestatari di due conti correnti come da documentazione allegata.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, con ordinanza depositata in data 29.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
2 La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza - oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non
3 possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 28.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a Torre Annunziata in [...] Parte_1
11.06.1992, e nato a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2
condizioni:
4 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel comune di Trecase alla via II Traversa Epitaffio n. 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) i figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_1 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) i figli , e restano collocati prevalentemente presso la dimora Per_2 Per_1 Per_3
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4a) a settimane alterne dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le 19:00; mentre durante i giorni infrasettimanali il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 16:30 alle 17:30;
4b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, i figli trascorreranno le festività natalizie per metà con la mamma e per metà col papà, di tal , ad anni alterni, essi Per_4
staranno con un genitore il periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e con l'altro il restante periodo fino all'Epifania; durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) il sig. verserà alla tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 600,00 e così euro
200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: senza preventivo consenso dell'altro genitore:
6a) visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere urgente, per i farmaci sono esclusi i farmaci da banco o per intenderci moment, tachipirina e simili;
5 6b) cambio vestiario avente carattere non ordinario secondo il buon senso (acquisto di cappotto, giacca invernale, insomma capi di cambio stagione);
6c) spese ludico-ricreativo-culturali conseguenti alle scelte concordate prima della separazione- incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
6d) spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus e le uscite scolastiche senza pernottamento, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Con preventivo consenso dell'atro genitore:
6e) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
Tutte le altre spese straordinarie non esplicitamente elencate dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori poiché spese che riguardano eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche ed imprevedibili o quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento, poiché imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare ed in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento;
7) l'assegno familiare sarà attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento alla Parte_1
quale genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato al sig.
; Pt_2
8) la rata mensile del mutuo cointestato continuerà ed essere assolta da entrambi i coniugi, nella misura del 50% quali cointestatari dello stesso, assolta tramite addebito su c/c n. 90149.28 acceso presso Banca WIDIBA;
la rata mensile del finanziamento n. 20220526492027, di cui la è coobbligata, continuerà ed essere assolta dal con addebito sul predetto Parte_1 Pt_2
c/c n. 90149.28;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 106 parte II, serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
6 Il Giudice estensore dott.ssa Anna Coletti
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
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