Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 06/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2026, proposto da:
Poliedra Sanità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6254B4D9C, B6254B5E6F, B6254B6F42, B6254B701A, B6254B80ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Massimo Cesare Ottavio Massa e Riccardo Gai, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Massa, in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della Determinazione n. 1328 (prot. uscita n. 15002) del 23 dicembre 2025, adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio forniture e servizi, a firma della Direttrice del Servizio, in pari data comunicato, con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione;
- dei verbali n. 7 del 6 novembre 2025 e n. 8 del 20 novembre 2025, rispettivamente acquisiti al protocollo con n. 12929 del 19 novembre 2025 e con n. 13272 del 26 novembre 2025, citati nella suddetta Determinazione ed allo stato non conosciuti in quanto non comunicati, né pubblicati;
- della Relazione del Responsabile unico del progetto, acquisita al prot. con n. 14861 del 18 dicembre 2025, citata nella suddetta Determinazione ed allo stato non conosciuta in quanto non comunicata, né pubblicata;
- per quanto possa occorrere, della nota del 14 gennaio 2026 con la quale è stata confermata l'esclusione a seguito dell'istanza di riesame in autotutela presentata dall'odierna ricorrente;
- in via espressamente subordinata, e per quanto di ragione, del punto 6.4.2 del Capitolato Tecnico, in relazione al tempo di risoluzione del guasto, ove interpretato nel senso che l'incremento del tempo di risoluzione in caso di necessità di ricambi costituisca un requisito minimo autonomo rispetto al tempo complessivo di risoluzione del guasto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Antonio IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con il ricorso in esame Poliedra Sanità S.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe descritti, con i quali è stata disposta la sua esclusione da una procedura aperta, indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati aventi a oggetto la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie sarde.
Con determinazione dirigenziale 2 febbraio 2026, n. 83, versata in atti in data 3 febbraio 2026, la stazione appaltante ha deciso di “revocare, in autotutela e per sopravvenuto e rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico, il provvedimento di esclusione dell’operatore economico Poliedra sanità Srl dalla procedura di gara in oggetto, disposto con determinazione prot. n. 15002, Rep. n. 1328 del 23 dicembre 2025” , nonché “di disporre la riammissione per tutti i lotti della società Poliedra sanità Srl alla Procedura…”.
Pertanto alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, le difese delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Al Collegio non resta che provvedere conseguentemente, definendo la causa nel merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Antonio IS, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio IS | Marco LL |
IL SEGRETARIO