Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 188
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione art. 43, comma 1 lett. c) D.P.R. 131/1986 e art. 9 Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986

    La Corte ritiene che il valore indicato in atto di 175.000 euro, pur rappresentando il valore dell'immobile, rappresenti in eguale misura il corrispettivo del valore della prestazione di mantenimento. Pertanto, la tassazione deve avvenire sulla base della compravendita, applicando il criterio del prezzo-valore e, se sussistono i requisiti, le agevolazioni prima casa con aliquota del 2%.

  • Accolto
    Natura della prestazione corrispettiva

    La Corte ritiene che il valore indicato in atto di 175.000 euro, pur rappresentando il valore dell'immobile, rappresenti in eguale misura il corrispettivo del valore della prestazione di mantenimento. Pertanto, la tassazione deve avvenire sulla base della compravendita, applicando il criterio del prezzo-valore e, se sussistono i requisiti, le agevolazioni prima casa con aliquota del 2%. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione è illegittimo e la maggiore imposta pagata deve essere restituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 188
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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