Ordinanza cautelare 29 settembre 2016
Decreto decisorio 6 aprile 2022
Ordinanza collegiale 30 maggio 2022
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/03/2023, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 05146/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09518/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9518 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa, n.120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto dirigenziale -OMISSIS- del 3 giugno 2016, che ha disposto la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha impugnato il decreto dirigenziale -OMISSIS- del 3 giugno 2016, che ne disponeva la decadenza dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in epigrafe, chiedendone il rigetto siccome infondato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato ai fini del riesame, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
A seguito di ciò, con foglio n. M_D GMIL REG2017 -OMISSIS- del 16 agosto 2017 (allegato 1, Min. Difesa), il ricorrente è stato riammesso alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
In vista della udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso, con nota del 3.1.2023 l’Amministrazione della difesa ha rappresentato che il ricorrente, nelle more, è stato riammesso alla ferma prefissata ed ha rinunciato alla RM - come da documentazione versata in giudizio dall’odierna intimata con nota di deposito in data 03.12.2019 – ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenze d’interesse.
La parte ricorrente con nota di stile del 3.2.2023 ha chiesto il passaggio in decisione della causa insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
2. Alla Pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, dove nessuno era presente, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., si è riservato sulla eccepita questione di improcedibilità del gravame, all’uopo assegnando alla parte ricorrente un termine di 45 (=quarantacinque) giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di chiarimenti e/o memorie, facendo onere alla Segreteria della Sezione di riconvocare la camera di consiglio per il prosieguo della discussione, una volta pervenuti i chiarimenti da parte del ricorrente.
La parte ricorrente in data 6 marzo 2023 ha depositato agli atti una nota di “adesione a sopravvenuta carenza di interesse” contenente una istanza di rinuncia al ricorso in epigrafe, “stante la carenza di interesse sopravvenuta”.
3. Alla camera di consiglio riconvocata per il giorno 22 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio considera che l’atto di rinuncia in questione non appare ritualmente notificato alla parte intimata nei termini di legge - di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo) - vale a dire, almeno dieci giorni prima dell’odierna udienza, e pertanto esso non può spiegare gli effetti propri della rinuncia formale, consistenti, sul piano processuale, nella necessaria declaratoria dell’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto Codice, la rinuncia proposta pur in assenza delle prescritte formalità può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte (o delle parti) da cui il Giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Verificandosi, nel caso di specie, una siffatta evenienza - che ridonda nel venir meno di una indefettibile condizione dell’azione, onde il Giudice è spogliato del potere-dovere di decidere la controversia - il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, definendo il giudizio con una sentenza in rito che dichiara l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.
Osserva infatti il Collegio che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2011, n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257).
Nulla opponendo l’avvocatura erariale, che, al contrario, già con la menzionata nota del 3.1.2023 instava per la declaratoria di improcedibilità del gravame, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a..
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 febbraio 2023 e 22 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.