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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 588/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I,
Anno 2015.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 87 del 19/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Crescentino (VC) il 05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 15, Parte I, Anno 2015, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DÀ ATTO che, per quanto riguardo il piano di accumulo intestato al Sig. e Parte_1 acceso presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli in data 13 luglio 2021, le parti danno atto che a far data dal mese di ottobre 2021 è stato alimentato esclusivamente con rimesse provenienti dallo stipendio della Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 3 2. DÀ ATTO che, per quanto riguarda il finanziamento di Euro 15.869,28 aperto nel 2018 presso di Saluggia con Deutsche Bank e successivamente trasferito Controparte_1 presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli ed intestato alla Sig.ra con Parte_2 scadenza il 27/10/2027, utilizzato per opere di completamento della casa costruita da entrambi ad in Nigeria e intestata al Sig. , la Sig.ra si impegna a CP_2 Pt_1 Pt_2 continuare a versare le rate fino all'estinzione;
3. DÀ ATTO che conseguentemente, il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Pt_1
Sig.ra dell'importo di Euro 15.869,28, il cui pagamento avverrà tramite 62 rate Pt_2 mensili da Euro 250 oltre a una di Euro 369,28, ciascuna da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal mese successivo alla omologa del presente accordo. In caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive, il Sig. decadrà dal beneficio del Pt_1 pagamento rateale e dovrà corrispondere alla Sig.ra l'intero importo residuo oltre ai Pt_2 relativi interessi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 588/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I,
Anno 2015.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 87 del 19/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Crescentino (VC) il 05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 15, Parte I, Anno 2015, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DÀ ATTO che, per quanto riguardo il piano di accumulo intestato al Sig. e Parte_1 acceso presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli in data 13 luglio 2021, le parti danno atto che a far data dal mese di ottobre 2021 è stato alimentato esclusivamente con rimesse provenienti dallo stipendio della Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 3 2. DÀ ATTO che, per quanto riguarda il finanziamento di Euro 15.869,28 aperto nel 2018 presso di Saluggia con Deutsche Bank e successivamente trasferito Controparte_1 presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli ed intestato alla Sig.ra con Parte_2 scadenza il 27/10/2027, utilizzato per opere di completamento della casa costruita da entrambi ad in Nigeria e intestata al Sig. , la Sig.ra si impegna a CP_2 Pt_1 Pt_2 continuare a versare le rate fino all'estinzione;
3. DÀ ATTO che conseguentemente, il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Pt_1
Sig.ra dell'importo di Euro 15.869,28, il cui pagamento avverrà tramite 62 rate Pt_2 mensili da Euro 250 oltre a una di Euro 369,28, ciascuna da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal mese successivo alla omologa del presente accordo. In caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive, il Sig. decadrà dal beneficio del Pt_1 pagamento rateale e dovrà corrispondere alla Sig.ra l'intero importo residuo oltre ai Pt_2 relativi interessi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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