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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2215/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15257/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665145125 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 166514/5125 notificato in data 27/08/2025, emesso da Napoli Obiettivo Resistente_1 srl per mancato pagamento IMU per l'anno di imposta 2020 di euro 632,00 per l'immobile sito in Indirizzo_1, censito in catasto sez. PON, Fg 7 num 217 sub 8 cat. A/3.
ll ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte della concessionaria, dell'esenzione IMU per l'abitazione principale deducendo che l'immobile di Indirizzo_2 è quello di cui in atto al Rione Incis, Isolato 47 nel quale è residente dal 23.01.2013 al 02.02.2023, come da certificato di residenza che ha allegato.
Si è costituita la NAPOLI OBIETTIVO Resistente_1 SRL che ha dedotto di aver emesso il provvedimento di annullamento dell'atto alla luce delle prove addotte ed ha chiesto la cessata materia del contendere.
Con memorie il ricorrente ha invocato la soccombenza virtuale per le spese con attribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto.
La pretesa impugnata si rileva annullata in atti dal provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo Imu - anno 2020 prot. 166514 / 5125 del 26/06/2025 notificato il 27/08/2025, con atto emesso, in data 19.01.2026, dalla resistente.
Rilevata la questione esclusivamente di natura censoria, non legata ad elementi di merito né ai riferimenti tecnici del catasto, perché alla base degli atti vi è l'evidenza dell'identità catastale dell'immobile ad oggetto la pretesa e, dunque, anche la evidente conoscenza da parte della resistente del non dover essere assoggettata la pretesa sul medesimo (in quanto l'IMU è dovuta su puntuali basi e dati tecnici delle risultanze catastali, che si evidenziano essere i medesimi in relazione all'unità contestata), consegue che le spese cedano e vengano poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna la NOV al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in favore del difensore antistatario in € 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15257/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665145125 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 166514/5125 notificato in data 27/08/2025, emesso da Napoli Obiettivo Resistente_1 srl per mancato pagamento IMU per l'anno di imposta 2020 di euro 632,00 per l'immobile sito in Indirizzo_1, censito in catasto sez. PON, Fg 7 num 217 sub 8 cat. A/3.
ll ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte della concessionaria, dell'esenzione IMU per l'abitazione principale deducendo che l'immobile di Indirizzo_2 è quello di cui in atto al Rione Incis, Isolato 47 nel quale è residente dal 23.01.2013 al 02.02.2023, come da certificato di residenza che ha allegato.
Si è costituita la NAPOLI OBIETTIVO Resistente_1 SRL che ha dedotto di aver emesso il provvedimento di annullamento dell'atto alla luce delle prove addotte ed ha chiesto la cessata materia del contendere.
Con memorie il ricorrente ha invocato la soccombenza virtuale per le spese con attribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto.
La pretesa impugnata si rileva annullata in atti dal provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo Imu - anno 2020 prot. 166514 / 5125 del 26/06/2025 notificato il 27/08/2025, con atto emesso, in data 19.01.2026, dalla resistente.
Rilevata la questione esclusivamente di natura censoria, non legata ad elementi di merito né ai riferimenti tecnici del catasto, perché alla base degli atti vi è l'evidenza dell'identità catastale dell'immobile ad oggetto la pretesa e, dunque, anche la evidente conoscenza da parte della resistente del non dover essere assoggettata la pretesa sul medesimo (in quanto l'IMU è dovuta su puntuali basi e dati tecnici delle risultanze catastali, che si evidenziano essere i medesimi in relazione all'unità contestata), consegue che le spese cedano e vengano poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna la NOV al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in favore del difensore antistatario in € 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri