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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore CASSANO FRANCESCO, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074007250004341 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato, l'
, già I.A.C.P. per la provincia di Brindisi, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso a titolo di omesso versamento dell'imposta I.M.U. per l'anno 2019, ritenuto illegittimo perché riferito ad immobili aventi i requisiti di “alloggi sociali”, per i quali è specificamente prevista l'esenzione ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, co. 2, lett. b), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.12.2011 n. 214.
In merito ai motivi del ricorso, parte ricorrente ha eccepito:
1. l'infondatezza della pretesa impositiva per manifesta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, D.M. 22.04.2008, 10, comma 3, legge n. 80/2014 e 13, comma 2, lett. b), D.L.
201/2011;
2. la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3. la nullità del provvedimento impugnato per difetto di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992;
4. l'illegittimità, in ogni caso, dell'avviso di accertamento impugnato in quanto il Comune di Fasano, da un lato, non ha applicato la detrazione di euro 200,00 prevista dall'art. 13, co. 10, d.l. 201/2011, dall'altro, ha richiesto illegittimamente l'I.M.U. in relazione ad alloggi venduti ante 2019 ovvero che sono qualificati alloggi ABILAG;
5. l'illegittimità delle sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza e per mancanza di colpevolezza.
Sostiene il ricorrente che la società opponente ha diritto ad usufruire dell'esenzione di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) cit. nei termini chiariti dalla citata normativa.
Nella Regione Puglia la materia della edilizia pubblica residenziale è disciplinata da due distinti provvedimenti: la Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e la Legge Regionale n. 22 del 20 maggio
2014. La prima: a) riconosce e promuove “il diritto all'abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali…” (cfr. art. 1); b) provvede a disciplinare il “sistema di intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale pubblica…” (cfr. art. 1, comma 2); c) stabilisce e disciplina - previa la definizione del proprio ambito di applicazione “alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica…” (cfr. art. 2) - le modalità di assegnazione degli alloggi, i meccanismi per la determinazione dei canoni di locazione e tutte le attività collaterali di gestione degli alloggi.
Ricorrente_1La Legge n. 22/2014 è, come noto, istitutiva delle nuove
Associazione_2), in luogo dei vecchi I.A.C.P. ( ), come “…enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica…” subentranti “…nei rapporti giuridici e attivi e passivi facenti capo agli ex I.A.C.P.”. Secondo il ricorrente, la lettura combinata dei principi di cui alle richiamate legiferazioni regionali, in uno al contenuto di cui agli artt. 1, comma 2 e 3, e 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22 aprile 2008, consente di comprendere la funzione sociale degli “alloggi cd. sociali”, la cui caratteristica peculiare è quella di intervenire nella salvaguardia della coesione e di ridurre il disagio abitativo di famiglie svantaggiate, che, altrimenti, senza gli alloggi sociali, non potrebbero accedere alla locazione rivolgendosi agli alloggi che rientrano nel libero mercato.
Gli alloggi di Ricorrente_1 Nord Salento sono in possesso di tutti i requisiti e le caratteristiche individuate dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008.
Sono destinati ad uso residenziale, sono stati concessi in locazione permanente, sono stati realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Hanno le caratteristiche intrinseche di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, come risulta dalla perizia giurata a firma dell'ing. Fernando Dell'Anna ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 aprile 2008, e quindi, di conseguenza, esenti dal pagamento dell'imposta I.M.U..
I contratti di locazione non hanno una durata prestabilita: l'assegnatario in locazione, firmatario di apposito contratto, il cui schema tipo, fra l'altro è deliberato da parte della Regione Puglia, mantiene il diritto all'assegnazione e quindi il diritto ad abitare l'alloggio, sino a quando mantenga tutti i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento.
L'Agenzia regionale agisce quale operatore pubblico nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, rappresentando la longa manus della Regione Puglia ai fini del perseguimento delle finalità di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, svolgendo un servizio istituzionalmente diretto alla riduzione del disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi sul libero mercato Ricorrente_1Gli alloggi dell' sono stati interamente costruiti a totale carico dello Stato, Regioni o Enti pubblici, di modo che, tutto il patrimonio esistente è di edilizia sovvenzionata e, quindi, a totale carico del finanziamento pubblico, con particolare riferimento allo Stato.
L'atto impugnato si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito che hanno ripetutamente affermato la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modifiche dalla L. 30 n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013; - ma ha, altresì, avvalorato l'assunto in base al quale la predetta esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del
2013.
Per quanto riguarda le sanzioni erogate, premesso quanto richiesto esplicitamente dall'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (“nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
…”), risulta palesemente violato l'art. 10 dello Statuto del Diritti del Contribuente, il quale, al terzo comma, espressamente prevede che: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità non possono essere irrogate sanzioni se c'è confusione normativa sugli adempimenti che deve assolvere il contribuente o/e sull'obbligo di versare l'I.M.U. all'ente impositore o allo Stato.
Il Comune di Fasano, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 22.7.2025, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, richiamando, a sostegno della legittimità del suo operato, la normativa vigente ed i principi giurisprudenziali espressi in materia.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 24.9.2025, Ricorrente_1 depositava, in via telematica, memoria difensiva con la quale insisteva per la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato. Ricorrente_1In data 31.10.2025, depositava, in via telematica, memoria illustrativa (ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs n. 546/1992), con la quale si riportava alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova, al riguardo, evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia in materia di esenzione I.M.U. per gli alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari
(IACP), abbia affermato il seguente principio: non tutti gli immobili assegnati dagli IACP beneficiano automaticamente dell'esenzione, ma solo quelli qualificabili come “alloggi sociali", secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 (cfr. Cass., ordinanza n. 9432 del 10 aprile 2025).
La Suprema Corte, in particolare, ha definitivamente chiarito due punti cruciali:
1. l'esenzione I.M.U. per gli alloggi sociali è prevista per legge e non è subordinata alla presentazione della dichiarazione I.M.U. entro i termini previsti per l'anno d'imposta oggetto di verifica;
2. è comunque necessaria la prova che gli immobili rientrino pienamente nella definizione di
“alloggio sociale”, fornita attraverso elementi concreti e documentazione conforme al D.M. citato.
Il giudice di merito, di conseguenza, non può attribuire automaticamente l'esenzione sulla sola base della titolarità dell'immobile da parte di un ente pubblico o assimilato, ma deve accertare la sussistenza effettiva delle caratteristiche richieste dalla normativa.
Ebbene, parte ricorrente, al fine di contrastare la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Fasano, ha depositato:
Nominativo_2 Nominativo_3relazione tecnica a firma del dott. e dell'ing. , rubricata come “Relazione tecnica sugli alloggi siti in Fasano che risultano inseriti nell'avviso di accertamento esecutivo
I.M.U. per l'anno 2019, atto n. 1074007250004341 del 13.03.2025, emesso da parte del Comune di Fasano”;
Nominativo_1 perizia giurata a firma dell'ing. , rubricata come “Perizia Giurata sulla Ricorrente_1natura requisiti e caratteristiche degli alloggi gestiti da ”, con l'elenco
Ricorrente_1degli alloggi sociali in carico ad presenti nel Comune di Fasano.
Dai suddetti documenti emerge che gli immobili oggetto di accertamento possiedono le caratteristiche di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008 e, dunque, possono beneficiare dell'esenzione I.M.U. ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche, dalla L.
22.12.2011 n. 214.
Né può essere sottaciuto che la C.T.R. della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza n.
Ricorrente_11316/2022, passata in giudicato, pronunciata in merito ad un giudizio tra e
Comune di San Pietro Vernotico per l'anno d'imposta 2014, avente ad oggetto la medesima questione giuridica sottesa al giudizio de quo, ha chiarito come il fine primario voluto dalla legge regionale sia quello di “assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa per sé e la famiglia, che pone la presunzione, superabile tuttavia con prove di segno contrario, che gli appartamenti de quibus siano in uso quali alloggi sociali”.
Il Comune di San Pietro Vernotico, nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova in grado di superare tale presunzione.
D'altra parte, l'interpretazione accolta nella citata sentenza irrevocabile ha ricevuto un significativo avallo dalla più recente legislazione regionale.
Invero, la legge della Regione Puglia n. 3 del 10 marzo 2025 ha integrato l'art. 1 della legge regionale n. 10/2024 (che disciplina l'assegnazione e la determinazione dei canini di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), introducendo il comma 1 bis a tenore del quale “Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientrano nella definizione di alloggi sociali prevista nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea)”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura.
La peculiarità della materia trattata, oggetto anche di recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, costituisce giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Brindisi, lì 5 dicembre 2025
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore CASSANO FRANCESCO, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074007250004341 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato, l'
, già I.A.C.P. per la provincia di Brindisi, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso a titolo di omesso versamento dell'imposta I.M.U. per l'anno 2019, ritenuto illegittimo perché riferito ad immobili aventi i requisiti di “alloggi sociali”, per i quali è specificamente prevista l'esenzione ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, co. 2, lett. b), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.12.2011 n. 214.
In merito ai motivi del ricorso, parte ricorrente ha eccepito:
1. l'infondatezza della pretesa impositiva per manifesta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, D.M. 22.04.2008, 10, comma 3, legge n. 80/2014 e 13, comma 2, lett. b), D.L.
201/2011;
2. la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3. la nullità del provvedimento impugnato per difetto di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992;
4. l'illegittimità, in ogni caso, dell'avviso di accertamento impugnato in quanto il Comune di Fasano, da un lato, non ha applicato la detrazione di euro 200,00 prevista dall'art. 13, co. 10, d.l. 201/2011, dall'altro, ha richiesto illegittimamente l'I.M.U. in relazione ad alloggi venduti ante 2019 ovvero che sono qualificati alloggi ABILAG;
5. l'illegittimità delle sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza e per mancanza di colpevolezza.
Sostiene il ricorrente che la società opponente ha diritto ad usufruire dell'esenzione di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) cit. nei termini chiariti dalla citata normativa.
Nella Regione Puglia la materia della edilizia pubblica residenziale è disciplinata da due distinti provvedimenti: la Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e la Legge Regionale n. 22 del 20 maggio
2014. La prima: a) riconosce e promuove “il diritto all'abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali…” (cfr. art. 1); b) provvede a disciplinare il “sistema di intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale pubblica…” (cfr. art. 1, comma 2); c) stabilisce e disciplina - previa la definizione del proprio ambito di applicazione “alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica…” (cfr. art. 2) - le modalità di assegnazione degli alloggi, i meccanismi per la determinazione dei canoni di locazione e tutte le attività collaterali di gestione degli alloggi.
Ricorrente_1La Legge n. 22/2014 è, come noto, istitutiva delle nuove
Associazione_2), in luogo dei vecchi I.A.C.P. ( ), come “…enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica…” subentranti “…nei rapporti giuridici e attivi e passivi facenti capo agli ex I.A.C.P.”. Secondo il ricorrente, la lettura combinata dei principi di cui alle richiamate legiferazioni regionali, in uno al contenuto di cui agli artt. 1, comma 2 e 3, e 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22 aprile 2008, consente di comprendere la funzione sociale degli “alloggi cd. sociali”, la cui caratteristica peculiare è quella di intervenire nella salvaguardia della coesione e di ridurre il disagio abitativo di famiglie svantaggiate, che, altrimenti, senza gli alloggi sociali, non potrebbero accedere alla locazione rivolgendosi agli alloggi che rientrano nel libero mercato.
Gli alloggi di Ricorrente_1 Nord Salento sono in possesso di tutti i requisiti e le caratteristiche individuate dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008.
Sono destinati ad uso residenziale, sono stati concessi in locazione permanente, sono stati realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Hanno le caratteristiche intrinseche di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, come risulta dalla perizia giurata a firma dell'ing. Fernando Dell'Anna ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 aprile 2008, e quindi, di conseguenza, esenti dal pagamento dell'imposta I.M.U..
I contratti di locazione non hanno una durata prestabilita: l'assegnatario in locazione, firmatario di apposito contratto, il cui schema tipo, fra l'altro è deliberato da parte della Regione Puglia, mantiene il diritto all'assegnazione e quindi il diritto ad abitare l'alloggio, sino a quando mantenga tutti i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento.
L'Agenzia regionale agisce quale operatore pubblico nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, rappresentando la longa manus della Regione Puglia ai fini del perseguimento delle finalità di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, svolgendo un servizio istituzionalmente diretto alla riduzione del disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi sul libero mercato Ricorrente_1Gli alloggi dell' sono stati interamente costruiti a totale carico dello Stato, Regioni o Enti pubblici, di modo che, tutto il patrimonio esistente è di edilizia sovvenzionata e, quindi, a totale carico del finanziamento pubblico, con particolare riferimento allo Stato.
L'atto impugnato si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito che hanno ripetutamente affermato la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modifiche dalla L. 30 n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013; - ma ha, altresì, avvalorato l'assunto in base al quale la predetta esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del
2013.
Per quanto riguarda le sanzioni erogate, premesso quanto richiesto esplicitamente dall'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (“nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
…”), risulta palesemente violato l'art. 10 dello Statuto del Diritti del Contribuente, il quale, al terzo comma, espressamente prevede che: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità non possono essere irrogate sanzioni se c'è confusione normativa sugli adempimenti che deve assolvere il contribuente o/e sull'obbligo di versare l'I.M.U. all'ente impositore o allo Stato.
Il Comune di Fasano, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 22.7.2025, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, richiamando, a sostegno della legittimità del suo operato, la normativa vigente ed i principi giurisprudenziali espressi in materia.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 24.9.2025, Ricorrente_1 depositava, in via telematica, memoria difensiva con la quale insisteva per la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato. Ricorrente_1In data 31.10.2025, depositava, in via telematica, memoria illustrativa (ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs n. 546/1992), con la quale si riportava alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova, al riguardo, evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia in materia di esenzione I.M.U. per gli alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari
(IACP), abbia affermato il seguente principio: non tutti gli immobili assegnati dagli IACP beneficiano automaticamente dell'esenzione, ma solo quelli qualificabili come “alloggi sociali", secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 (cfr. Cass., ordinanza n. 9432 del 10 aprile 2025).
La Suprema Corte, in particolare, ha definitivamente chiarito due punti cruciali:
1. l'esenzione I.M.U. per gli alloggi sociali è prevista per legge e non è subordinata alla presentazione della dichiarazione I.M.U. entro i termini previsti per l'anno d'imposta oggetto di verifica;
2. è comunque necessaria la prova che gli immobili rientrino pienamente nella definizione di
“alloggio sociale”, fornita attraverso elementi concreti e documentazione conforme al D.M. citato.
Il giudice di merito, di conseguenza, non può attribuire automaticamente l'esenzione sulla sola base della titolarità dell'immobile da parte di un ente pubblico o assimilato, ma deve accertare la sussistenza effettiva delle caratteristiche richieste dalla normativa.
Ebbene, parte ricorrente, al fine di contrastare la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Fasano, ha depositato:
Nominativo_2 Nominativo_3relazione tecnica a firma del dott. e dell'ing. , rubricata come “Relazione tecnica sugli alloggi siti in Fasano che risultano inseriti nell'avviso di accertamento esecutivo
I.M.U. per l'anno 2019, atto n. 1074007250004341 del 13.03.2025, emesso da parte del Comune di Fasano”;
Nominativo_1 perizia giurata a firma dell'ing. , rubricata come “Perizia Giurata sulla Ricorrente_1natura requisiti e caratteristiche degli alloggi gestiti da ”, con l'elenco
Ricorrente_1degli alloggi sociali in carico ad presenti nel Comune di Fasano.
Dai suddetti documenti emerge che gli immobili oggetto di accertamento possiedono le caratteristiche di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008 e, dunque, possono beneficiare dell'esenzione I.M.U. ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche, dalla L.
22.12.2011 n. 214.
Né può essere sottaciuto che la C.T.R. della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza n.
Ricorrente_11316/2022, passata in giudicato, pronunciata in merito ad un giudizio tra e
Comune di San Pietro Vernotico per l'anno d'imposta 2014, avente ad oggetto la medesima questione giuridica sottesa al giudizio de quo, ha chiarito come il fine primario voluto dalla legge regionale sia quello di “assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa per sé e la famiglia, che pone la presunzione, superabile tuttavia con prove di segno contrario, che gli appartamenti de quibus siano in uso quali alloggi sociali”.
Il Comune di San Pietro Vernotico, nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova in grado di superare tale presunzione.
D'altra parte, l'interpretazione accolta nella citata sentenza irrevocabile ha ricevuto un significativo avallo dalla più recente legislazione regionale.
Invero, la legge della Regione Puglia n. 3 del 10 marzo 2025 ha integrato l'art. 1 della legge regionale n. 10/2024 (che disciplina l'assegnazione e la determinazione dei canini di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), introducendo il comma 1 bis a tenore del quale “Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientrano nella definizione di alloggi sociali prevista nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea)”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura.
La peculiarità della materia trattata, oggetto anche di recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, costituisce giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Brindisi, lì 5 dicembre 2025
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino