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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 4
e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Per l'Agenzia delle Entrate, appellante:
riformare integralmente la sentenza impugnata, e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio;
con vittoria di spese.
Per Resistente_1:
dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza 962/2024 resa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
con condanna alle spese dell'Agenzia appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 962/2024 la CGT di primo grado di Catania, Sez. 4^, accoglieva il ricorso rilevando che
“non è ammissibile un accertamento nei confronti del singolo socio per distribuzione di maggiori utili occulti
, in assenza di un accertamento nei confronti della società. Orbene nel caso in esame non risulta che sia stato eseguito alcun accertamento a carico della società, tanto è vero che nulla è stato provato dall'Ufficio impositore in tal senso […]”
L'Agenzia delle Entrate, condannata anche al pagamento delle spese processuali, con atto notificato il
3.4.2024, proponeva appello.
Instauratosi il contraddittorio l'Resistente_1 eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 53 D. Lvo 546/1992, e, comunque, la sua fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è pienamente ammissibile, oltre che fondato, essendo stata censurata l'impugnata sentenza per avere il giudice di prime cure, immotivamente e in contrasto con quanto emergente dagli atti del giudizio, ed espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, affermato l'inesistenza di un accertamento nei confronti della società Società_1 s. r. l. ( n. TYS03GL01894/2019) e della quale l'Res._1, unitamente ad altro soggetto, era socio con partecipazione pari al 30%.
Detto avviso, in quanto non impugnato dagli aventi diritto, era divenuto definitivo.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale è pienamente legittima la rideterminazione del reddito imponibile del titolare di una partecipazione qualificata in una società di capitali a ristretta base sociale sulla base di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società stessa.
Non occorre, infatti, in tale caso, una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili contabilizzati operando, nelle società a ristretta base sociale, una presunzione relativa di ripartizione pro quota di utili superabile solo tramite prova contraria da parte del contribuente in ordine alla destinazione degli utili ( Cass.
22.12.2023, n. 35856).
Tale prova non può consistere, evidentemente, nel fatto che l'Resistente_1, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società, abbia proposto, nel 2020, ricorso ex art. 700 c. p. c. nei confronti del legale rappresentante della predetta.
Tanto a non volere poi considerare che l'Resistente_1, dottore commercialista, per la sua professionalità, avrebbe potuto direttamente accedere agli enti interessati e ivi acquisire ogni informazione utile sulle inadempienze poste in essere nella gestione societaria.
L'accertamento in contestazione, e le relative sanzioni, per quanto precede in riforma dell'impugnata sentenza, vanno pertanto ritenuti pienamente legittimi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GC0319/2020;
condanna il predetto al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 1.500,00 per ciascun grado.
Catania 9.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 4
e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CG01319-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Per l'Agenzia delle Entrate, appellante:
riformare integralmente la sentenza impugnata, e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio;
con vittoria di spese.
Per Resistente_1:
dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza 962/2024 resa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
con condanna alle spese dell'Agenzia appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 962/2024 la CGT di primo grado di Catania, Sez. 4^, accoglieva il ricorso rilevando che
“non è ammissibile un accertamento nei confronti del singolo socio per distribuzione di maggiori utili occulti
, in assenza di un accertamento nei confronti della società. Orbene nel caso in esame non risulta che sia stato eseguito alcun accertamento a carico della società, tanto è vero che nulla è stato provato dall'Ufficio impositore in tal senso […]”
L'Agenzia delle Entrate, condannata anche al pagamento delle spese processuali, con atto notificato il
3.4.2024, proponeva appello.
Instauratosi il contraddittorio l'Resistente_1 eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 53 D. Lvo 546/1992, e, comunque, la sua fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è pienamente ammissibile, oltre che fondato, essendo stata censurata l'impugnata sentenza per avere il giudice di prime cure, immotivamente e in contrasto con quanto emergente dagli atti del giudizio, ed espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, affermato l'inesistenza di un accertamento nei confronti della società Società_1 s. r. l. ( n. TYS03GL01894/2019) e della quale l'Res._1, unitamente ad altro soggetto, era socio con partecipazione pari al 30%.
Detto avviso, in quanto non impugnato dagli aventi diritto, era divenuto definitivo.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale è pienamente legittima la rideterminazione del reddito imponibile del titolare di una partecipazione qualificata in una società di capitali a ristretta base sociale sulla base di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società stessa.
Non occorre, infatti, in tale caso, una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili contabilizzati operando, nelle società a ristretta base sociale, una presunzione relativa di ripartizione pro quota di utili superabile solo tramite prova contraria da parte del contribuente in ordine alla destinazione degli utili ( Cass.
22.12.2023, n. 35856).
Tale prova non può consistere, evidentemente, nel fatto che l'Resistente_1, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società, abbia proposto, nel 2020, ricorso ex art. 700 c. p. c. nei confronti del legale rappresentante della predetta.
Tanto a non volere poi considerare che l'Resistente_1, dottore commercialista, per la sua professionalità, avrebbe potuto direttamente accedere agli enti interessati e ivi acquisire ogni informazione utile sulle inadempienze poste in essere nella gestione societaria.
L'accertamento in contestazione, e le relative sanzioni, per quanto precede in riforma dell'impugnata sentenza, vanno pertanto ritenuti pienamente legittimi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GC0319/2020;
condanna il predetto al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 1.500,00 per ciascun grado.
Catania 9.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato