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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7870/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7870/2024
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 9.36, innanzi al gi dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SERAGLIO FORTI ANDREA , oggi sostituito dall'avv. LOMBARDO Parte_1
ANGELA
Per 'avv. FOTI ALESSANDRO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Preliminarmente il procuratore dell'opposta rileva di avere depositato in data 9 dicembre 2025 una memoria con la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di parte opponente.
Chiede pertanto provvedere in conformità.
Il Gi invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Il procuratore di parte opponente insiste nella declaratoria di incompetenza per territorio del GI adito in sede monitoria, con vittoria di spese;
il procuratore dell'opposta aderisce alla suddetta eccezione, chiedendo pertanto revocarsi il DI opposto e nulla a provvedere in ordine alle spese che saranno poi liquidate nel giudizio riassunto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7870/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Calepina n. 75 38100 Trento;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SERAGLIO FORTI ANDREA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO Controparte_1 P.IVA_2
N. 151 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FOTI ALESSANDRO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 10 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi il Tribunale Pt_1 di Catania e proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1734/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania in data 5.6.2024 , con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di €
19.822,92, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, per il mancato pagamento delle fatture n. 3057 di data 21.12.2022, n. 3059 di data 21.12.2022 e n. 241 di data 31.1.2023.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito con ricorso monitorio, essendo competente il Tribunale di RO;
nel merito comunque contestava la debenza della somma ingiunta.
Chiedeva pertanto al Giudice adito : “in via preliminare: - respingere, per tutti i motivi esposti,
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare Parte_1
e dichiarare, per i motivi esposti, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania - essendo competente il Tribunale di RO - e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che nessuna somma è dovuta da in favore di e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo opposto;
nel merito in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti di della somma di euro 17.586,69 oltre interessi di Controparte_1 mora ex d.lgs. 231/2001 dal dovuto al saldo e per l'effetto condannare al Controparte_1 pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi di mora ex d.lgs. 231/2001 dal dovuto al saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, eventualmente anche compensandola con le somme che dovessero risultare come dovute in favore di
[...]
in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione integrale delle spese processuali Controparte_1 relative al presente giudizio, compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta e contestava in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI differiva l'udienza di comparizione al 29.1.2025 e assegnava contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
pagina 3 di 7 Con ordinanza dell'11 aprile 2025 il Gi rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del DI opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 dicembre 2025.
All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti insistevano nelle difese svolte e il difensore dell'opposta dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio.
Indi , sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Rileva il decidente ce, come già evidenziato nella citata ordinanza dell'11 aprile 2025 l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Foro adito sollevata dalla difesa dell'opponente appariva fondata, atteso che, in assenza di ulteriori indici portati dai documenti contabili della opposta (primo fra tutti, il luogo di destinazione dei pallets), ai sensi dell'art. 19 c.p.c. risulta competente il giudice del luogo dove l'opponente ha la sua sede, ovvero RO (TN), non avendo peraltro la stessa alcun ufficio o rappresentante presso il circondario del Tribunale di Catania (come da visura allegata in atti).
Peraltro , mancando nella specie un contratto sottoscritto da entrambe le parti dal quale risulti predeterminato o predeterminabile con esattezza l'importo dell'obbligazione pecuniaria, il creditore di tale corrispettivo dovrà comunque adire il foro del debitore o quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta, e non quello del luogo del proprio domicilio ex art. 1182 co. 3 c.c..
E quindi, non essendovi stata alcuna predeterminazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 20
c.p.c. il solo criterio applicabile sarebbe comunque quello ex art. 1182, co. 4, c.c., e quindi il foro competente andrà individuato in base alla sede della debitrice, con competenza del Tribunale di
RO (TN).
Giova però darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dalla opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 cpc.
Deve, sul punto, trovare applicazione l'art. 38 cpc, con cancellazione della causa dal ruolo e possibilità per le parti di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Infatti: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod.proc.civ., con l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. sez. VI, 08/11/2013, n.
25180).
pagina 4 di 7 Con specifico riferimento all'applicazione delle suddetta norma al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza prevalente afferma che: “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” ( Cass.n. 6106/2006)
Invero, trattandosi nel caso di specie di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del Giudice del decreto a conoscere del giudizio di opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, emesso da Giudice incompetente.
Infatti, “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1 , c.p.c. come modificato dall'art. 46 dalla
L. n. 69 del 2009(” (Cassazione civile sez. VI, 10/06/2019, n.15579).
Ai fini delle spese legali, l'adesione dell'opposto comporta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale competente senza che debbano liquidarsi le spese legali.
In linea generale l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità è infatti nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2 cpc, l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
pagina 5 di 7 La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa, conforta la soluzione che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
Principio peraltro di recente riaffermato dalla Suprema Corte (Cass., n. 21300 del 30/07/2024), secondo cui “ Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” .
E quindi in conclusione, vista l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, va dichiarata la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di RO, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa , con conseguente revoca del DI opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7870/2024 RG, così provvede:
- vista l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente,
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, risultando competente il Tribunale di
RO, , fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
-nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Catania, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7870/2024
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 9.36, innanzi al gi dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SERAGLIO FORTI ANDREA , oggi sostituito dall'avv. LOMBARDO Parte_1
ANGELA
Per 'avv. FOTI ALESSANDRO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Preliminarmente il procuratore dell'opposta rileva di avere depositato in data 9 dicembre 2025 una memoria con la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di parte opponente.
Chiede pertanto provvedere in conformità.
Il Gi invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Il procuratore di parte opponente insiste nella declaratoria di incompetenza per territorio del GI adito in sede monitoria, con vittoria di spese;
il procuratore dell'opposta aderisce alla suddetta eccezione, chiedendo pertanto revocarsi il DI opposto e nulla a provvedere in ordine alle spese che saranno poi liquidate nel giudizio riassunto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7870/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Calepina n. 75 38100 Trento;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SERAGLIO FORTI ANDREA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO Controparte_1 P.IVA_2
N. 151 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FOTI ALESSANDRO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 10 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi il Tribunale Pt_1 di Catania e proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1734/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania in data 5.6.2024 , con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di €
19.822,92, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, per il mancato pagamento delle fatture n. 3057 di data 21.12.2022, n. 3059 di data 21.12.2022 e n. 241 di data 31.1.2023.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito con ricorso monitorio, essendo competente il Tribunale di RO;
nel merito comunque contestava la debenza della somma ingiunta.
Chiedeva pertanto al Giudice adito : “in via preliminare: - respingere, per tutti i motivi esposti,
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare Parte_1
e dichiarare, per i motivi esposti, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania - essendo competente il Tribunale di RO - e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che nessuna somma è dovuta da in favore di e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo opposto;
nel merito in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti di della somma di euro 17.586,69 oltre interessi di Controparte_1 mora ex d.lgs. 231/2001 dal dovuto al saldo e per l'effetto condannare al Controparte_1 pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi di mora ex d.lgs. 231/2001 dal dovuto al saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, eventualmente anche compensandola con le somme che dovessero risultare come dovute in favore di
[...]
in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione integrale delle spese processuali Controparte_1 relative al presente giudizio, compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta e contestava in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI differiva l'udienza di comparizione al 29.1.2025 e assegnava contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
pagina 3 di 7 Con ordinanza dell'11 aprile 2025 il Gi rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del DI opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 dicembre 2025.
All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti insistevano nelle difese svolte e il difensore dell'opposta dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio.
Indi , sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Rileva il decidente ce, come già evidenziato nella citata ordinanza dell'11 aprile 2025 l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Foro adito sollevata dalla difesa dell'opponente appariva fondata, atteso che, in assenza di ulteriori indici portati dai documenti contabili della opposta (primo fra tutti, il luogo di destinazione dei pallets), ai sensi dell'art. 19 c.p.c. risulta competente il giudice del luogo dove l'opponente ha la sua sede, ovvero RO (TN), non avendo peraltro la stessa alcun ufficio o rappresentante presso il circondario del Tribunale di Catania (come da visura allegata in atti).
Peraltro , mancando nella specie un contratto sottoscritto da entrambe le parti dal quale risulti predeterminato o predeterminabile con esattezza l'importo dell'obbligazione pecuniaria, il creditore di tale corrispettivo dovrà comunque adire il foro del debitore o quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta, e non quello del luogo del proprio domicilio ex art. 1182 co. 3 c.c..
E quindi, non essendovi stata alcuna predeterminazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 20
c.p.c. il solo criterio applicabile sarebbe comunque quello ex art. 1182, co. 4, c.c., e quindi il foro competente andrà individuato in base alla sede della debitrice, con competenza del Tribunale di
RO (TN).
Giova però darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dalla opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 cpc.
Deve, sul punto, trovare applicazione l'art. 38 cpc, con cancellazione della causa dal ruolo e possibilità per le parti di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Infatti: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod.proc.civ., con l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. sez. VI, 08/11/2013, n.
25180).
pagina 4 di 7 Con specifico riferimento all'applicazione delle suddetta norma al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza prevalente afferma che: “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” ( Cass.n. 6106/2006)
Invero, trattandosi nel caso di specie di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del Giudice del decreto a conoscere del giudizio di opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, emesso da Giudice incompetente.
Infatti, “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1 , c.p.c. come modificato dall'art. 46 dalla
L. n. 69 del 2009(” (Cassazione civile sez. VI, 10/06/2019, n.15579).
Ai fini delle spese legali, l'adesione dell'opposto comporta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale competente senza che debbano liquidarsi le spese legali.
In linea generale l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità è infatti nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2 cpc, l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
pagina 5 di 7 La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa, conforta la soluzione che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
Principio peraltro di recente riaffermato dalla Suprema Corte (Cass., n. 21300 del 30/07/2024), secondo cui “ Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” .
E quindi in conclusione, vista l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, va dichiarata la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di RO, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa , con conseguente revoca del DI opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7870/2024 RG, così provvede:
- vista l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente,
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, risultando competente il Tribunale di
RO, , fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
-nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Catania, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
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