Articolo 16 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 novembre 1967
Art. 16. Danni ai beni d'uso domestico
Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.
Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato a mezzo dell'autorita' comunale.
((Avverso il decreto dell'intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge.))
Entrata in vigore il 12 novembre 1967
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