Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4969/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4969/2024 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Via Gabriele D'Annunzio n. 28
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
via Gabriele D'Annunzio n. 28
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Paradisi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Lugo (RA), via Marescotti n. 2/2, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1
madre, la quale si trasferirà a vivere altrove, unitamente al figlio, non appena avrà reperito idonea soluzione abitativa;
I genitori assumeranno di comune accordo le scelte di maggiore rilevanza attinenti pagina 1 di 4
2) L'ultima abitazione del nucleo familiare sita in Lugo (RA), alla via Gabriele D'Annunzio n. 28, di proprietà esclusiva del Sig. resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo. Parte_2
4) Il padre terrà con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dello stesso e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, come di seguito specificato:
a fine settimana alternati dal sabato mattina, indicativamente, alle ore 9,30, sino al lunedì, con riaccompagnamento del minore a scuola.
- giorni infrasettimanali, quando il padre avrà con sé il figlio nel fine settimana, il minore Per_1
rimarrà con la madre nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; quando la madre trascorrerà il fine settimana con il figlio, il minore starà con il padre nelle giornate di Per_1
mercoledì, giovedì e venerdì.
Vacanze Natalizie: giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di novembre di ogni anno e che comprenda, comunque, ad anni alterni, il Natale e il Capodanno, durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni e viceversa;
Per_1
- Vacanze Pasquali: ad anni alterni con il Natale o con il Capodanno per tre giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e che comprenda ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni e viceversa;
Per_1
- Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi alla madre entro la data del 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori in ogni caso si impegnano alla massima collaborazione nell'interesse del figlio . Per_1
A ciascun genitore incomberà l'obbligo di comunicare all'altro in anticipo il luogo prescelto ove trascorrere le ferie con il figlio.
In ogni caso, ciascun genitore dovrà essere messo a conoscenza del luogo ove si trova il figlio qualora quest'ultimo dovesse rimanere lontano dalla propria residenza per oltre 24 ore. Resta inteso che è facoltà di entrambi i genitori contattare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore.
5) A titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , il padre verserà, a mezzo bonifico Per_1 bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra l'importo mensile di € Parte_1
800,00 (Euroottocento/00), oltre rivalutazione monetaria annua su base ISTAT, oltre al 60% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, all'uopo facendo espresso riferimento al Protocollo approvato dal Tribunale di Ravenna e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di carattere medico – chirurgiche ivi comprese quelle ortodontiche, oculistiche, tickets sanitari conseguenti a prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, parcelle professionali, visite mediche anche specialistiche;
spese scolastiche: da intendersi quali tasse di iscrizione, dotazione libraria, lezioni private e ripetizioni, materiale di cancelleria e didattico, gite scolastiche, viaggi di istruzione all'estero ecc.; spese per attività extrascolastiche: abbigliamento e quanto necessario per lo svolgimento di attività sportive e di tempo libero autonomo, ricreativo e culturale. Si intende che il genitore che anticiperà integralmente dette spese avrà diritto a farsene rimborsare la percentuale di propria spettanza dietro esibizione dei relativi giustificativi di spesa.
6) I genitori convengono che l'assegno unico e universale sarà attribuito esclusivamente alla sig.ra
[...]
Pt_1
7) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambio di residenza o di domicilio, a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità del figlio minore, valida per l'espatrio. I costi per viaggi e per le vacanze che il figlio trascorrerà con ciascun genitore sono da questi sostenuti senza rimborso da parte dell'altro genitore.
8) Le spese processuali relative al presente procedimento, anche legali, sono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e hanno congiuntamente Parte_2 Parte_1
domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
, nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i rapporti Persona_1
economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 16/01/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati del minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio presso la madre, Per_1
pagina 3 di 4 assegnazione della casa familiare, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore.
Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4969/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio presso la Persona_1
madre, assegnazione della casa familiare, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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