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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.10382/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10382 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'AVV. CITERA SAVERIO, presso il cui studio in PIAZZA UMBERTO
PRIMO, 84121, RN (SA), elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
BARBATO GIROLAMO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA
LUIGI CACCIATORE, 21, RN (SA);
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc).
1 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la SI.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno la , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), premettendo: di essere contitolare di un CP_1
c/c acceso presso la in uno alla SI.ra Controparte_1 Per_1
, madre del suo precedente coniuge;
che il conto suddetto era dedicato alla
[...]
gestione degli affari familiari, anche mediante l'acquisto di titoli consigliati da investitori finanziari;
che, successivamente alla separazione dal marito (avvenuta nel
2012), essa attrice prendeva contezza di una pluralità di operazioni eseguite a sua insaputa sul conto de quo, concernenti il tempestivo rimborso dei titoli già acquistati e il contestuale trasferimento, mediante bonifico bancario, della provvista così
ottenuta (oltre € 120.000,00) al SI. ; che siffatte operazioni sono Parte_2
riferibili ad un arco temporale (tra il 2012 e 2013) in cui l'altra titolare del conto, la
SI.ra , era impossibilità a svolgere qualsivoglia tipologia di attività, in Persona_1
quanto ricoverata presso l'Azienda Sanitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona” di Salerno;
dì non aver conferito alcuna autorizzazione circa le movimentazioni e agli addebiti de quibus, né di essere stata informata in merito;
che,
in virtù di ciò, con p.e.c. dell'ottobre 2018 invitava la a consegnare la CP_1
documentazione contabile relativa alle operazioni per cui è causa e alla conseguente restituzione dell'importo che ne costituiva oggetto, senza ricevere alcun riscontro;
di
2 aver instaurato procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo.
Tanto premesso in fatto, in diritto, parte attrice lamentava l'illegittimità delle operazioni così svolte dalla e concludeva per il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 04 novembre 2020 il precedente istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09 giugno 2021 e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 22.12.2022 la causa veniva assegnata a sentenza. Tuttavia, con successiva ordinanza del 19.04.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria e,
all'udienza del 05 ottobre 2023, veniva disposta la audizione della dott.ssa
, con abilitazione alla prova contraria. Assunta Controparte_2
la prova orale, alla udienza del 31 gennaio 2024, con ordinanza del 07 febbraio 2024,
il precedente Giudicante rigettava le ulteriori richieste istruttorie, rinviando all'udienza del 16 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Quindi, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 15 maggio 2025
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), codesto Giudice assegnava la causa a sentenza,
con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, occorre esporre brevemente la vicenda storica da cui trae origine la causa
3 de qua.
La SI.ra e la SI.ra sono contitolari di un conto Parte_1 Parte_3
corrente acceso presso la Banca convenuta.
Dall'esame della documentazione in atti, in particolare del “contratto relativo ai
servizi bancari e di investimento di mps Banca personale S.p.A.” (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta) si evince l'autorizzazione, da parte dei correntisti, ad effettuare le operazioni relative al contratto -anche con riferimento agli strumenti finanziari intestati ad uno solo dei titolari- in modalità “disgiunta”, ossia separatamente, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione, come precisato all'art. 7 del capo A), rubricato “norme generali che regolano il contratto”
(cfr. altresì art. 1 del regolamento negoziale).
In tesi, pertanto, la cointestataria del c/c, sig.ra , ben avrebbe potuto Parte_3
compiere in autonomia il bonifico oggetto del presente giudizio, come sostenuto dalla convenuta.
Tuttavia, la erra nel sostenere, nella fattispecie concreta, la legittimità delle CP_1
operazioni svolte.
Dal quadro istruttorio, infatti, è dato ricavare: che il rimborso dei titoli acquistati e il seguente bonifico bancario di € 120.000 sono stati eseguiti tra il 9 e il 12 aprile 2013;
che la richiesta di bonifico sottoscritta dalla SI.ra reca la data Parte_3
dell'11 aprile 2013 (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione); che, nel periodo considerato, la SI.ra è stata ricoverata presso l San Giovanni di Dio Pt_3 CP_3
e Ruggi d'Aragona” di Salerno, in stato di “coma e in condizione di grave instabilità
4 emodinamica”, dal 6 aprile 2013 sino al 4 maggio 2013 (cfr. cartella clinica n.
8994.2013).
Il corredo documentale a supporto delle circostanze suesposte appare ampiamente idoneo a dimostrare che le operazioni de quibus non possono ricondursi, né
materialmente e né logicamente, alla volontà della SI.ra , contitolare del Pt_3
conto.
In un tale contesto appare assai complesso collocare le dichiarazioni rese dalla teste,
SI.ra essa afferma che verso la fine del mese di marzo Controparte_2
del 2013 fu contattata dalla moglie del fratello del SI. , per recarsi Parte_2
presso l'abitazione della SI.ra (con la quale conviveva) per “conto” della Pt_3
stessa, al fine di svolgere “una operazione di disinvestimento dei fondi comuni di
investimento acquistati presso Banca Personale, (la Banca online di Banca MPS, che
esplica solo attraverso i consulenti finanziari)”; che proprio la sig.ra la Pt_3
“pregò di disinvestire i fondi e successivamente di bonificare il tutto al figlio Pt_2
, il tutto sul suo conto corrente personale”; che, in quella occasione, ha
[...]
raccolto le firme delle operazioni, sia del disinvestimento che del bonifico,
precisando che “il bonifico sarebbe partito dopo l'accredito del rimborso che in
genere avviene nei 7/8 giorni lavorativi dopo che la banca ha ricevuto la
documentazione”.
Orbene, come correttamente sostenuto da parte attrice, la teste non fornisce spiegazioni adeguate circa il motivo per cui l'ordine di bonifico, datato 11 aprile
2013, quindi riferito ad un momento in cui la SI.ra fu ricoverata in stato Pt_3
5 comatoso dal 06 aprile 2013, sarebbe stato sottoscritto antecedentemente presso l'abitazione della stessa: non coglie nel segno, infatti, l'argomentazione che fa perno sulla asserita necessità di posticipare l'esecuzione del bonifico al completamento delle operazioni di disinvestimento dei titoli, atteso che il riquadro relativo alla “data
addebito ordinante”, contenuto nella richiesta, non è stato compilato. Tanto avrebbe giustificato il differimento del bonifico, ma così non è stato.
In virtù di quanto sopra asserito, pertanto, può affermarsi la responsabilità della
Banca.
In riferimento all'esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, la Corte di
Cassazione ha, infatti, affermato a più riprese che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli,
l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 21613/2013).
Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione
6 delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza,
al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
A ciò aggiungasi che, come precisato sempre dalla Suprema Corte, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del correntista, la Banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cfr. Cass. Civ. n. 7956. 2010).
Nel caso di specie, non risultano comprensibili le modalità di svolgimento delle operazioni suddette, il cui carattere anomalo è reso palese dalla loro natura:
smobilizzo di titoli di credito e successivo bonifico per un importo di notevole rilevanza, ossia € 120.000,00, sulla base di una richiesta non riconducibile alla volontà della correntista.
La presenza delle circostanze suddette determina l'insorgere di una responsabilità
della la quale avrebbe dovuto fornire la prova, in conformità ai canoni CP_1
generali, di aver adottato tutte le cautele e le misure idonee imposte dagli standard di diligenza che è tenuta a rispettare quali, ad esempio, il previo avviso al correntista.
L'attrice, invece, ha dimostrato il danno e la riconducibilità, sul piano eziologico,
dello stesso alla condotta della convenuta: dalla produzione dell'estratto conto,
infatti, è immediato desumere come l'esecuzione delle operazioni de quibus abbia comportato, anzitutto, il totale azzeramento del conto e, di seguito, un saldo negativo a debito della SI.ra . Pt_1
In virtù di ciò, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
7 alla restituzione dell'importo illegittimamente prelevato dal conto corrente n. 16146,66, presso la filiale n. 6000 di Campagna (SA), pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo illegittimamente
prelevato dal conto corrente n. 16146,66, presso la filiale n. 6000 di Campagna (SA), pari ad €
120.000,00 (centoventimila/00), oltre accessori di legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a pagare le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, di cui € 800,00 per spese ed il
residuo per onorario oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10382 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'AVV. CITERA SAVERIO, presso il cui studio in PIAZZA UMBERTO
PRIMO, 84121, RN (SA), elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
BARBATO GIROLAMO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA
LUIGI CACCIATORE, 21, RN (SA);
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc).
1 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la SI.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno la , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), premettendo: di essere contitolare di un CP_1
c/c acceso presso la in uno alla SI.ra Controparte_1 Per_1
, madre del suo precedente coniuge;
che il conto suddetto era dedicato alla
[...]
gestione degli affari familiari, anche mediante l'acquisto di titoli consigliati da investitori finanziari;
che, successivamente alla separazione dal marito (avvenuta nel
2012), essa attrice prendeva contezza di una pluralità di operazioni eseguite a sua insaputa sul conto de quo, concernenti il tempestivo rimborso dei titoli già acquistati e il contestuale trasferimento, mediante bonifico bancario, della provvista così
ottenuta (oltre € 120.000,00) al SI. ; che siffatte operazioni sono Parte_2
riferibili ad un arco temporale (tra il 2012 e 2013) in cui l'altra titolare del conto, la
SI.ra , era impossibilità a svolgere qualsivoglia tipologia di attività, in Persona_1
quanto ricoverata presso l'Azienda Sanitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona” di Salerno;
dì non aver conferito alcuna autorizzazione circa le movimentazioni e agli addebiti de quibus, né di essere stata informata in merito;
che,
in virtù di ciò, con p.e.c. dell'ottobre 2018 invitava la a consegnare la CP_1
documentazione contabile relativa alle operazioni per cui è causa e alla conseguente restituzione dell'importo che ne costituiva oggetto, senza ricevere alcun riscontro;
di
2 aver instaurato procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo.
Tanto premesso in fatto, in diritto, parte attrice lamentava l'illegittimità delle operazioni così svolte dalla e concludeva per il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 04 novembre 2020 il precedente istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09 giugno 2021 e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 22.12.2022 la causa veniva assegnata a sentenza. Tuttavia, con successiva ordinanza del 19.04.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria e,
all'udienza del 05 ottobre 2023, veniva disposta la audizione della dott.ssa
, con abilitazione alla prova contraria. Assunta Controparte_2
la prova orale, alla udienza del 31 gennaio 2024, con ordinanza del 07 febbraio 2024,
il precedente Giudicante rigettava le ulteriori richieste istruttorie, rinviando all'udienza del 16 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Quindi, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 15 maggio 2025
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), codesto Giudice assegnava la causa a sentenza,
con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, occorre esporre brevemente la vicenda storica da cui trae origine la causa
3 de qua.
La SI.ra e la SI.ra sono contitolari di un conto Parte_1 Parte_3
corrente acceso presso la Banca convenuta.
Dall'esame della documentazione in atti, in particolare del “contratto relativo ai
servizi bancari e di investimento di mps Banca personale S.p.A.” (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta) si evince l'autorizzazione, da parte dei correntisti, ad effettuare le operazioni relative al contratto -anche con riferimento agli strumenti finanziari intestati ad uno solo dei titolari- in modalità “disgiunta”, ossia separatamente, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione, come precisato all'art. 7 del capo A), rubricato “norme generali che regolano il contratto”
(cfr. altresì art. 1 del regolamento negoziale).
In tesi, pertanto, la cointestataria del c/c, sig.ra , ben avrebbe potuto Parte_3
compiere in autonomia il bonifico oggetto del presente giudizio, come sostenuto dalla convenuta.
Tuttavia, la erra nel sostenere, nella fattispecie concreta, la legittimità delle CP_1
operazioni svolte.
Dal quadro istruttorio, infatti, è dato ricavare: che il rimborso dei titoli acquistati e il seguente bonifico bancario di € 120.000 sono stati eseguiti tra il 9 e il 12 aprile 2013;
che la richiesta di bonifico sottoscritta dalla SI.ra reca la data Parte_3
dell'11 aprile 2013 (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione); che, nel periodo considerato, la SI.ra è stata ricoverata presso l San Giovanni di Dio Pt_3 CP_3
e Ruggi d'Aragona” di Salerno, in stato di “coma e in condizione di grave instabilità
4 emodinamica”, dal 6 aprile 2013 sino al 4 maggio 2013 (cfr. cartella clinica n.
8994.2013).
Il corredo documentale a supporto delle circostanze suesposte appare ampiamente idoneo a dimostrare che le operazioni de quibus non possono ricondursi, né
materialmente e né logicamente, alla volontà della SI.ra , contitolare del Pt_3
conto.
In un tale contesto appare assai complesso collocare le dichiarazioni rese dalla teste,
SI.ra essa afferma che verso la fine del mese di marzo Controparte_2
del 2013 fu contattata dalla moglie del fratello del SI. , per recarsi Parte_2
presso l'abitazione della SI.ra (con la quale conviveva) per “conto” della Pt_3
stessa, al fine di svolgere “una operazione di disinvestimento dei fondi comuni di
investimento acquistati presso Banca Personale, (la Banca online di Banca MPS, che
esplica solo attraverso i consulenti finanziari)”; che proprio la sig.ra la Pt_3
“pregò di disinvestire i fondi e successivamente di bonificare il tutto al figlio Pt_2
, il tutto sul suo conto corrente personale”; che, in quella occasione, ha
[...]
raccolto le firme delle operazioni, sia del disinvestimento che del bonifico,
precisando che “il bonifico sarebbe partito dopo l'accredito del rimborso che in
genere avviene nei 7/8 giorni lavorativi dopo che la banca ha ricevuto la
documentazione”.
Orbene, come correttamente sostenuto da parte attrice, la teste non fornisce spiegazioni adeguate circa il motivo per cui l'ordine di bonifico, datato 11 aprile
2013, quindi riferito ad un momento in cui la SI.ra fu ricoverata in stato Pt_3
5 comatoso dal 06 aprile 2013, sarebbe stato sottoscritto antecedentemente presso l'abitazione della stessa: non coglie nel segno, infatti, l'argomentazione che fa perno sulla asserita necessità di posticipare l'esecuzione del bonifico al completamento delle operazioni di disinvestimento dei titoli, atteso che il riquadro relativo alla “data
addebito ordinante”, contenuto nella richiesta, non è stato compilato. Tanto avrebbe giustificato il differimento del bonifico, ma così non è stato.
In virtù di quanto sopra asserito, pertanto, può affermarsi la responsabilità della
Banca.
In riferimento all'esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, la Corte di
Cassazione ha, infatti, affermato a più riprese che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli,
l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 21613/2013).
Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione
6 delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza,
al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
A ciò aggiungasi che, come precisato sempre dalla Suprema Corte, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del correntista, la Banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cfr. Cass. Civ. n. 7956. 2010).
Nel caso di specie, non risultano comprensibili le modalità di svolgimento delle operazioni suddette, il cui carattere anomalo è reso palese dalla loro natura:
smobilizzo di titoli di credito e successivo bonifico per un importo di notevole rilevanza, ossia € 120.000,00, sulla base di una richiesta non riconducibile alla volontà della correntista.
La presenza delle circostanze suddette determina l'insorgere di una responsabilità
della la quale avrebbe dovuto fornire la prova, in conformità ai canoni CP_1
generali, di aver adottato tutte le cautele e le misure idonee imposte dagli standard di diligenza che è tenuta a rispettare quali, ad esempio, il previo avviso al correntista.
L'attrice, invece, ha dimostrato il danno e la riconducibilità, sul piano eziologico,
dello stesso alla condotta della convenuta: dalla produzione dell'estratto conto,
infatti, è immediato desumere come l'esecuzione delle operazioni de quibus abbia comportato, anzitutto, il totale azzeramento del conto e, di seguito, un saldo negativo a debito della SI.ra . Pt_1
In virtù di ciò, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
7 alla restituzione dell'importo illegittimamente prelevato dal conto corrente n. 16146,66, presso la filiale n. 6000 di Campagna (SA), pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo illegittimamente
prelevato dal conto corrente n. 16146,66, presso la filiale n. 6000 di Campagna (SA), pari ad €
120.000,00 (centoventimila/00), oltre accessori di legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a pagare le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, di cui € 800,00 per spese ed il
residuo per onorario oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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