Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa EN Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/04/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1982, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
Sull'Oglio (BS) il 30/01/1987, entrambi con il proc. dom. avv. LEO ALESSANDRA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
1
(n. il 02/03/2012) e che la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata
[...] da questo Tribunale con sentenza parziale n. 314/2024, emessa il 30/05/2024 e pubblicata il 31/05/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 21/01/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note dep. il 14/01/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
n FORESTO SPARSO il 29/07/2005 (iscritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 1, parte I),
2 alle condizioni di seguito riportate:
“2) la figlia minore EN sarà affidata ad entrambi i coniugi in via condivisa, ma la stessa continuerà ad abitare stabilmente con la madre presso l'abitazione di
Palosco (BG), via Santa Maria Elisabetta n. 41, salva la facoltà del sig. Parte_1 di vedere e tenere con sé la figlia quando lo ritiene opportuno, previo accordo
[...] tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi. In ogni caso e come meglio specificato nel piano genitoriale allegato quale doc. 23, la minore EN potrà stare con il padre a fine settimana alterni dal sabato mattina dalle 09:00 o dal venerdì dalle 19:00 alla domenica fino alle ore 17:00; il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:30; 3 (tre) gg. durante le vacanze pasquali di modo che passi il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
7 (sette) gg. durante le vacanze natalizie e di fine anno di modo che passi il giorno di Natale con un genitore e Capodanno con l'altro, ad anni alterni;
due (2) settimane non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive da concordare entro fine giugno di ogni anno;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Pt_2 per il mantenimento della figlia EN, sino a quando la stessa, divenuta maggiorenne, non sarà economicamente indipendente, la somma di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) mensili ciascuno, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con aumento che decorrerà dall'anno successivo all'udienza di separazione consensuale dei coniugi, somma da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
4) il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie Pt_1 necessarie per la figlia, come da protocollo adottato dal Tribunale, che di seguito si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo
3 scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5) i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno ad estinguere il mutuo fondiario sottoscritto in data 05/07/2011, avanti al notaio in Sarnico Persona_2
(BG), n.101507 Rep. – n. 17865 Racc. (cfr. doc. 7);
6) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Pt_1 Pt_2 pertanto di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
7) i coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere;
8) i coniugi rilasciano, inoltre, reciproco consenso al rilascio di passaporto e documenti di identità validi per l'espatrio con iscrizione anche della figlia EN.”
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORESTO SPARSO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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