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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVANI ITALO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Via Cornini Malpeli 49-51 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109-2024 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
29/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso proposto avverso il Comune di Fidenza, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.109/2024, notificato in data 11.09.2024, inerente al recupero del mancato pagamento di due cartelli pubblicitari (CUP) per l'anno 2023, portante una somma complessiva di €.658,00.
Avverso il suddetto atto è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono state eccepite le seguenti violazioni:
· carenza di motivazione;
· carenza del presupposto impositivo per avvenuta disinstallazione dei cartelli pubblicitari.
Viene quindi concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con conseguente dichiarazione della non debenza dell'imposta, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Fidenza chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte adita trattandosi di imposta avente carattere patrimoniale e non tributario e pertanto di competenza del G. O.
Nel merito, nel caso di non accoglimento della pregiudiziale indicata, il rigetto del ricorso per totale infondatezza delle giustificazioni addotte, dimostrando la presenza dei cartelli pubblicitari per l'annualità in esame e precisando che per le precedenti annualità il debito d'imposta risultava correttamente pagato.
Viene pertanto concluso con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, come da richiesta in atti.
All'odierna seduta in pubblica udienza, alla sola presenza di parte resistente, vengono approfondite le argomentazioni della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dopo aver esaminato la documentazione in atti e valutati gli approfondimenti intervenuti, ritiene di dover rigettare il ricorso proposto.
Prioritariamente ritiene che la vertenza rientri nella giurisdizione tributaria, dovendosi riconoscere che l'atto impugnato è finalizzato all'accertamento di un rapporto d'imposta, contenendo, lo stesso, la chiara manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria, riconoscendo altresì che l'elencazione contenuta nell'art.19 del D. Lgs. n.546/1992, relativamente alla tipologia degli atti impugnabili, è suscettibile di interpretazione estensiva (vedi Cassazione SS.UU. n.25632/2016).
Nel merito, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente la presenza nell'anno 2023 dei due cartelli pubblicitari posizionati in area nei pressi autostradali in località San Michele Campagna e pertanto la sussistenza dell'imposizione patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, correttamente accertata con l'atto impugnato. In oltre, l'avvenuto pagamento delle annualità precedenti conferma la debenza del canone richiesto, sicuramente dovuto fino alla data dell'avvenuto smantellamento od oscuramento di detti cartelli infissi al suolo, momento non affatto individuato nella vertenza in esame, da prova certa.
Il Giudice monocratico, ravvisa pertanto la manifesta e totale infondatezza del ricorso proposto e ritiene quindi di dover applicare l'art. 47 ter – comma 3 - del D. Lgs. n.546/1992, procedendo alla definizione della controversia mediante emanazione di sentenza in forma semplificata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 500,00.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVANI ITALO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Via Cornini Malpeli 49-51 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109-2024 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
29/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso proposto avverso il Comune di Fidenza, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.109/2024, notificato in data 11.09.2024, inerente al recupero del mancato pagamento di due cartelli pubblicitari (CUP) per l'anno 2023, portante una somma complessiva di €.658,00.
Avverso il suddetto atto è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono state eccepite le seguenti violazioni:
· carenza di motivazione;
· carenza del presupposto impositivo per avvenuta disinstallazione dei cartelli pubblicitari.
Viene quindi concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con conseguente dichiarazione della non debenza dell'imposta, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Fidenza chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte adita trattandosi di imposta avente carattere patrimoniale e non tributario e pertanto di competenza del G. O.
Nel merito, nel caso di non accoglimento della pregiudiziale indicata, il rigetto del ricorso per totale infondatezza delle giustificazioni addotte, dimostrando la presenza dei cartelli pubblicitari per l'annualità in esame e precisando che per le precedenti annualità il debito d'imposta risultava correttamente pagato.
Viene pertanto concluso con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, come da richiesta in atti.
All'odierna seduta in pubblica udienza, alla sola presenza di parte resistente, vengono approfondite le argomentazioni della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dopo aver esaminato la documentazione in atti e valutati gli approfondimenti intervenuti, ritiene di dover rigettare il ricorso proposto.
Prioritariamente ritiene che la vertenza rientri nella giurisdizione tributaria, dovendosi riconoscere che l'atto impugnato è finalizzato all'accertamento di un rapporto d'imposta, contenendo, lo stesso, la chiara manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria, riconoscendo altresì che l'elencazione contenuta nell'art.19 del D. Lgs. n.546/1992, relativamente alla tipologia degli atti impugnabili, è suscettibile di interpretazione estensiva (vedi Cassazione SS.UU. n.25632/2016).
Nel merito, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente la presenza nell'anno 2023 dei due cartelli pubblicitari posizionati in area nei pressi autostradali in località San Michele Campagna e pertanto la sussistenza dell'imposizione patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, correttamente accertata con l'atto impugnato. In oltre, l'avvenuto pagamento delle annualità precedenti conferma la debenza del canone richiesto, sicuramente dovuto fino alla data dell'avvenuto smantellamento od oscuramento di detti cartelli infissi al suolo, momento non affatto individuato nella vertenza in esame, da prova certa.
Il Giudice monocratico, ravvisa pertanto la manifesta e totale infondatezza del ricorso proposto e ritiene quindi di dover applicare l'art. 47 ter – comma 3 - del D. Lgs. n.546/1992, procedendo alla definizione della controversia mediante emanazione di sentenza in forma semplificata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 500,00.