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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12547/2023del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio ex art. 473 bis 14 e 49 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MELILLO GERARDA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PARZANESE ANGELO IGOR
LUDWIG presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 03.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulato di separazione e divorzio giudiziale depositato il 30/05/2023 la sig.
, - premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 13.12.2017 Parte_1
con il sig. e che dall'unione tra i predetti non nascevano i figli – chiedeva che CP_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 20.03.2023 si costituiva il sig. il quale aderiva alla pronuncia sullo status CP_1
e depositava gli accordi raggiunti con la ricorrente in ordine agli aspetti accessori della controversia.
Con sentenza n. 2027/2024 del 27.10.2023 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione dei coniugi.
Con separata ordinanza veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi nelle forme della udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta, sottoscritte dai coniugi, con le quali le parti confermavano la volontà di divorziare. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Nel merito la domanda principale di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 2027/2024, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore delegato dal Presidente del 24.10.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dai coniugi:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio;
2) tutti i beni comuni sono stati equamente divisi;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro, provvedendo ognuno autonomamente al proprio sostentamento;
5) i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelle aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di divorzio (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti.
Orbene, si ritiene che i patti di cui sopra non siano contrari a norme imperative con la conseguenza che il Tribunale li può porre a base della presente decisione.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Napoli il 13.12.2017 da
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
UR (MAROCCO) il 18/07/1989;
b) Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 27, parte I, s. sez. R, registro atti di matrimonio anno 2017);
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino