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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4771/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
ORAZIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PELLEGRINI ORAZIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia lIll.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare e disporre
1 - Confermare la pronuncia di separazione personale tra e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in data 05/10/1996 nel Comune di ISOLA VICENTINA, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 , parte I , Uff. 1, anno 1996, provvedimento emesso dal Collegio in data 05.03.2024 , dichiarando che causa e colpa violenta del marito;
pagina 1 di 5
2 - Disporre che il contratto di locazione sia intestato alla moglie;
Parte_1
3 - Disporre un assegno di mantenimento , di € 500,00 per il figlio , e di € 400,00 per la Persona_1
moglie , da versare ogni mese sul conto corrente della sig.ra , con rivalutazione Parte_1
ISTAT. Sia altresì onerato delle spese universitarie in favore del figlio nella misura del 100€ Per_1
mensili ;
4 - e con condanna alle spese di lite, da liquidarsi in via antistataria, come da nota e conteggi di futura allegazione”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per la pronuncia della separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato dal giudice.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 6.3.2024 il Tribunale di Vicenza così decideva:
“a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 05/10/1996 nel Comune di ISOLA VICENTINA con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 , parte I , Uff. 1, anno 1996
b) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
c) spese al definitivo”.
La causa veniva così rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, tenuto conto della domanda formulata da parte attrice in ricorso relativamente all'addebito della separazione al convenuto in relazione alla condotta violenta perpetrata dallo stesso, oltre che relativamente alla condanna di lui al pagamento di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 400,00 ed a sé ma in favore del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, di euro Persona_1
500,00 mensili.
Alla udienza del giorno 1° ottobre 2024 venivano sentiti i testimoni e , Testimone_1 Persona_1
veniva anche sentita l'attrice. Alla successiva udienza del 3 ottobre 2024 il procuratore di parte attrice insisteva per la precisazione delle conclusioni ed il Giudice delegato per la prova rimetteva la causa al
Giudice relatore titolare del fascicolo che in pari data fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 4 febbraio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i massimi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Il quadro probatorio di causa, ancorché di tipo documentale, ha messo in evidenza che la separazione è
pagina 2 di 5 causalmente riferibile e ricollegabile al comportamento violento tenuto dal convenuto nei CP_1
confronti della moglie in costanza di matrimonio, contratto in data 5.10.1996 in Isola Vicentina (VI).
In effetti, v'è prova che a fronte della condotta perpetrata dal marito nei confronti della moglie, anche verso ed alla presenza dei figli e , fisica e verbale, s'è creato insanabile contrasto Tes_1 Persona_1
che ha inevitabilmente portato alla separazione. Significativa a riguardo l'ordinanza cautelare di allontanamento della casa familiare pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 13.9.2022 nei confronti del convenuto, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia a far data dal 2004, nella quale si dà atto del grave quadro indiziario a suo carico, che ha compreso da ultimo un episodio di violenza commesso in data 24.2.2022 in cui egli ha ingiuriato e minacciato di morte la moglie chiamandola “puttana” affermando che l'avrebbe rimandata al suo paese “stesa con le gambe davanti”, lanciandole poi addosso alcuni soprammobili come era già accaduto in passato molte volte, soprattutto in concomitanza dell'assunzione di alcool (cfr. doc. 4 attrice). Nel provvedimento si dà atto di come la violenza perpetrata da costituisse in verità per lui consolidata abitudine durante il CP_1
matrimonio, al punto che persino, a fronte della sua gravità, il convenuto era stato già sottoposto a regime di carcerazione, senza che ciò aiutasse ad attenuarne però la condotta successivamente, posto che ritornato in libertà dimostrava totale assenza di resipiscenza, anzi di essere recidivante, continuando ad offendere e ad aggredire fisicamente la moglie ed i due figli.
Deve a tal riguardo darsi così recepimento al consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, che in punto di addebito della separazione per fatti di violenza commessi da un coniuge nei confronti dell'altro, siccome certamente in grado di ledere definitivamente l'equilibrio della coppia a fronte del pregiudizio recato alla dignità dell'altra persona, dà rilevanza anche ad un unico episodio
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2025, n. 10021: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”).
Ciò posto, va allora addebitata la separazione a . CP_1
Va invece precisato che la richiesta di intestare il contratto di locazione in capo all'attrice è inammissibile, non rientrando nell'oggetto della cognizione del Tribunale nell'ambito del presente incardinato giudizio di separazione.
Quanto invece al contributo al mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente , va poi evidenziato quanto segue. Persona_1
Alla udienza del giorno 11 gennaio 2024 il convenuto, pur non costituito in giudizio ma presente pagina 3 di 5 personalmente, ha dichiarato di aver in passato contribuito al mantenimento del figlio versando anche euro 500,00 al mese e di percepire altresì uno stipendio pari ad euro 1.700,00 mensili.
Con riferimento alla posizione reddituale di entrambi i coniugi, va poi data rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dai figli e che hanno confermato la rilevante disponibilità Tes_1 Persona_1
patrimoniale in capo al padre, che si è disinteressato alle esigenze di cura della famiglia in assenza di espressa regolamentazione giurisdizionale, e la ben più limitata disponibilità patrimoniale della madre, dedita a lavori saltuari, come ad esempio la baby sitter, che le garantiscono una entrata mensile di modesta entità, nell'ordine di grandezza di 400,00/500,00 euro mensili (cfr. verbale d'udienza del
1.10.2024).
Alla luce di tutto quanto precede, va senz'altro riconosciuta la esistenza di una rilevante sperequazione reddituale tra i coniugi, confermandosi sul punto la ricostruzione operata in punto di fatto da parte attrice.
Considerate dunque le esigenze di cura, di crescita e di educazione universitaria cui ambisce il figlio maggiorenne non autosufficiente nato in data [...], convivente con la madre, e Persona_1
tenuto conto della evidente sperequazione reddituale dei genitori, va attribuito un assegno a carico del padre pari ad euro 350,00 per il figlio da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Parimenti va accolta la domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge cui la separazione non è stata addebitata.
La distanza reddituale comunque accertata tra i coniugi, pur in presenza di una capacità lavorativa minima, già messa a frutto dall'attrice, giustifica comunque la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore contenuto nella misura di euro 300,00 mensili, sempre da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno dunque poste a suo carico ma a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi difensore antistatario. La liquidazione segue i compensi previsti dal DM 55/2014, valore della causa indeterminato a complessità bassa, valori medi per ogni fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. ADDEBITA la separazione a . CP_1
pagina 4 di 5 2. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 350,00 mensili a CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
3. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di CP_1 [...]
pari ad euro 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Pt_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Orazio Pellegrini, CP_1
difensore antistatario di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 50% di Parte_1
spese generali, euro 125,00 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4771/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
ORAZIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PELLEGRINI ORAZIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia lIll.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare e disporre
1 - Confermare la pronuncia di separazione personale tra e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in data 05/10/1996 nel Comune di ISOLA VICENTINA, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 , parte I , Uff. 1, anno 1996, provvedimento emesso dal Collegio in data 05.03.2024 , dichiarando che causa e colpa violenta del marito;
pagina 1 di 5
2 - Disporre che il contratto di locazione sia intestato alla moglie;
Parte_1
3 - Disporre un assegno di mantenimento , di € 500,00 per il figlio , e di € 400,00 per la Persona_1
moglie , da versare ogni mese sul conto corrente della sig.ra , con rivalutazione Parte_1
ISTAT. Sia altresì onerato delle spese universitarie in favore del figlio nella misura del 100€ Per_1
mensili ;
4 - e con condanna alle spese di lite, da liquidarsi in via antistataria, come da nota e conteggi di futura allegazione”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per la pronuncia della separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato dal giudice.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 6.3.2024 il Tribunale di Vicenza così decideva:
“a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 05/10/1996 nel Comune di ISOLA VICENTINA con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 , parte I , Uff. 1, anno 1996
b) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
c) spese al definitivo”.
La causa veniva così rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, tenuto conto della domanda formulata da parte attrice in ricorso relativamente all'addebito della separazione al convenuto in relazione alla condotta violenta perpetrata dallo stesso, oltre che relativamente alla condanna di lui al pagamento di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 400,00 ed a sé ma in favore del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, di euro Persona_1
500,00 mensili.
Alla udienza del giorno 1° ottobre 2024 venivano sentiti i testimoni e , Testimone_1 Persona_1
veniva anche sentita l'attrice. Alla successiva udienza del 3 ottobre 2024 il procuratore di parte attrice insisteva per la precisazione delle conclusioni ed il Giudice delegato per la prova rimetteva la causa al
Giudice relatore titolare del fascicolo che in pari data fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 4 febbraio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i massimi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Il quadro probatorio di causa, ancorché di tipo documentale, ha messo in evidenza che la separazione è
pagina 2 di 5 causalmente riferibile e ricollegabile al comportamento violento tenuto dal convenuto nei CP_1
confronti della moglie in costanza di matrimonio, contratto in data 5.10.1996 in Isola Vicentina (VI).
In effetti, v'è prova che a fronte della condotta perpetrata dal marito nei confronti della moglie, anche verso ed alla presenza dei figli e , fisica e verbale, s'è creato insanabile contrasto Tes_1 Persona_1
che ha inevitabilmente portato alla separazione. Significativa a riguardo l'ordinanza cautelare di allontanamento della casa familiare pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 13.9.2022 nei confronti del convenuto, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia a far data dal 2004, nella quale si dà atto del grave quadro indiziario a suo carico, che ha compreso da ultimo un episodio di violenza commesso in data 24.2.2022 in cui egli ha ingiuriato e minacciato di morte la moglie chiamandola “puttana” affermando che l'avrebbe rimandata al suo paese “stesa con le gambe davanti”, lanciandole poi addosso alcuni soprammobili come era già accaduto in passato molte volte, soprattutto in concomitanza dell'assunzione di alcool (cfr. doc. 4 attrice). Nel provvedimento si dà atto di come la violenza perpetrata da costituisse in verità per lui consolidata abitudine durante il CP_1
matrimonio, al punto che persino, a fronte della sua gravità, il convenuto era stato già sottoposto a regime di carcerazione, senza che ciò aiutasse ad attenuarne però la condotta successivamente, posto che ritornato in libertà dimostrava totale assenza di resipiscenza, anzi di essere recidivante, continuando ad offendere e ad aggredire fisicamente la moglie ed i due figli.
Deve a tal riguardo darsi così recepimento al consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, che in punto di addebito della separazione per fatti di violenza commessi da un coniuge nei confronti dell'altro, siccome certamente in grado di ledere definitivamente l'equilibrio della coppia a fronte del pregiudizio recato alla dignità dell'altra persona, dà rilevanza anche ad un unico episodio
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2025, n. 10021: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”).
Ciò posto, va allora addebitata la separazione a . CP_1
Va invece precisato che la richiesta di intestare il contratto di locazione in capo all'attrice è inammissibile, non rientrando nell'oggetto della cognizione del Tribunale nell'ambito del presente incardinato giudizio di separazione.
Quanto invece al contributo al mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente , va poi evidenziato quanto segue. Persona_1
Alla udienza del giorno 11 gennaio 2024 il convenuto, pur non costituito in giudizio ma presente pagina 3 di 5 personalmente, ha dichiarato di aver in passato contribuito al mantenimento del figlio versando anche euro 500,00 al mese e di percepire altresì uno stipendio pari ad euro 1.700,00 mensili.
Con riferimento alla posizione reddituale di entrambi i coniugi, va poi data rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dai figli e che hanno confermato la rilevante disponibilità Tes_1 Persona_1
patrimoniale in capo al padre, che si è disinteressato alle esigenze di cura della famiglia in assenza di espressa regolamentazione giurisdizionale, e la ben più limitata disponibilità patrimoniale della madre, dedita a lavori saltuari, come ad esempio la baby sitter, che le garantiscono una entrata mensile di modesta entità, nell'ordine di grandezza di 400,00/500,00 euro mensili (cfr. verbale d'udienza del
1.10.2024).
Alla luce di tutto quanto precede, va senz'altro riconosciuta la esistenza di una rilevante sperequazione reddituale tra i coniugi, confermandosi sul punto la ricostruzione operata in punto di fatto da parte attrice.
Considerate dunque le esigenze di cura, di crescita e di educazione universitaria cui ambisce il figlio maggiorenne non autosufficiente nato in data [...], convivente con la madre, e Persona_1
tenuto conto della evidente sperequazione reddituale dei genitori, va attribuito un assegno a carico del padre pari ad euro 350,00 per il figlio da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo indici Istat, e spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Parimenti va accolta la domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge cui la separazione non è stata addebitata.
La distanza reddituale comunque accertata tra i coniugi, pur in presenza di una capacità lavorativa minima, già messa a frutto dall'attrice, giustifica comunque la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore contenuto nella misura di euro 300,00 mensili, sempre da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno dunque poste a suo carico ma a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi difensore antistatario. La liquidazione segue i compensi previsti dal DM 55/2014, valore della causa indeterminato a complessità bassa, valori medi per ogni fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. ADDEBITA la separazione a . CP_1
pagina 4 di 5 2. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 350,00 mensili a CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
3. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di CP_1 [...]
pari ad euro 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Pt_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Orazio Pellegrini, CP_1
difensore antistatario di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 50% di Parte_1
spese generali, euro 125,00 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
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