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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1977, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP 12945-020,
Brasile, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (congiuntamente a Parte_2 sui figli minori (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._2
(Brasile) il 27.06.2007, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945-020, Brasile, (C.F. ) nata a [...] Parte_3 C.F._3
(Brasile) il 27.04.2011, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945-020, Brasile e (C.F. nato a [...] Parte_4 C.F._4
(Brasile) il 04.08.2013, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945- 020, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Vivarelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Alto Reno C.F._5
Terme (Bo), Via Roma - Porretta n. 2, giuste procure alle liti autenticate, tradotte e apostillate in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AB (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - EG AB P.IVA_2
1 - resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di EG AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_2
) nato a [...], comune in provincia di EG AB (RC), il 15.02.1907 (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 10), il quale era emigrato in Brasile ove aveva sposato, in data 28.12.1935, Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 12). Dalla loro unione matrimoniale era nato in Brasile in [...]
[...]
30.10.1936 il figlio (cfr. doc. in atti n. 14). L'avo italiano, una volta emigrato Persona_5 in Brasile, era ivi deceduto in data 25.05.1991 (cfr. doc. in atti n. 13) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 11).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_5
- egli contraeva matrimonio in data 25.01.1974 con (cfr. doc. in atti Controparte_2
n. 15) e dalla loro unione coniugale nasceva la figlia in data Parte_1
15.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 17) – odierna ricorrente;
- in data 09.03.2007 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), Parte_2 aggiungendo al proprio cognome quello del marito e passando a firmarsi Pt_1 [...]
dall'anzidetta unione coniugale nascevano i figli, tutti odierni ricorrenti per Parte_1 il tramite dei genitori:
- il 27.06.2007 il figlio (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_1
- il 27.04.2011(cfr. doc. in atti n. 20); Parte_3
- il 04.08.2013 (cfr. doc. in atti n. 21). Parte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AB, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 17.02.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, in quanto i ricorrenti non deducono, né dimostrano, di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa - determinando ciò l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere un pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione - e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, evidenziando che, nel caso di specie,
l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912. E che, pertanto, aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 07.06.2025, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, autorizzate con giusto decreto del 02.04.2025 e preso atto di quelle depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di EG
AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di EG AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali l'avo capostipite sia stato generalizzato come
[...]
ovvero ovvero si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto Per_6 Persona_3 Persona_7 che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
3 è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima
5 a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in
Brasile.
Hanno documentato, infatti, di aver presentato in data 02.05.2023 sul sito Prenot@Mi del Consolato
Generale d'Italia in San Paolo - competente per la propria residenza - formale richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. in atti n. 23). Dalla documentazione versata in atti si evince che l'anzidetta istanza è stata regolarmente accettata e protocollata dalla suddetta rappresentanza consolare, tramite risposta automatica del 02.05.2023, dove veniva confermata la ricezione della richiesta di inserimento nella lista d'attesa 2023, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Contestualmente, i ricorrenti hanno dato prova della lunghezza dei tempi di attesa presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo il quale, alla data del
22.09.2024, stava ancora procedendo alle convocazioni dei richiedenti inseriti nelle liste d'attesa degli anni 2016/2017 (cfr. doc. in atti n. 24) mentre i ricorrenti sono inseriti nelle liste dell'anno 2023 (cfr. doc. in atti nn. 25 e 26): un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali, determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire degli stessi dinanzi all'autorità giudiziaria (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990) per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale,
6 occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
1865). La successiva legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pose in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Infatti, “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo – senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (SS.UU. 25317/2022): ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino Per_2
7 e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, Per_5 fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. rilasciato in data 01.09.203 dal NumeroDiCartaIden_1
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge che “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_2 Persona_6 [...]
o figlio di e di , Per_3 Persona_7 Persona_8 Persona_9 originario dell'Italia, nato il [...]”(cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_2 proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a SÃ AU (Brasile) il [...], in [...] e in qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1 nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_3
(Brasile) il 27.04.2011 e nato a [...] il Parte_4
04.08.2013, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in EG AB, 05.07.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1977, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP 12945-020,
Brasile, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (congiuntamente a Parte_2 sui figli minori (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._2
(Brasile) il 27.06.2007, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945-020, Brasile, (C.F. ) nata a [...] Parte_3 C.F._3
(Brasile) il 27.04.2011, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945-020, Brasile e (C.F. nato a [...] Parte_4 C.F._4
(Brasile) il 04.08.2013, residente in [...], n°160, nella città di Atibaia (SP) – CEP
12945- 020, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Vivarelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Alto Reno C.F._5
Terme (Bo), Via Roma - Porretta n. 2, giuste procure alle liti autenticate, tradotte e apostillate in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AB (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - EG AB P.IVA_2
1 - resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di EG AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_2
) nato a [...], comune in provincia di EG AB (RC), il 15.02.1907 (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 10), il quale era emigrato in Brasile ove aveva sposato, in data 28.12.1935, Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 12). Dalla loro unione matrimoniale era nato in Brasile in [...]
[...]
30.10.1936 il figlio (cfr. doc. in atti n. 14). L'avo italiano, una volta emigrato Persona_5 in Brasile, era ivi deceduto in data 25.05.1991 (cfr. doc. in atti n. 13) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 11).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_5
- egli contraeva matrimonio in data 25.01.1974 con (cfr. doc. in atti Controparte_2
n. 15) e dalla loro unione coniugale nasceva la figlia in data Parte_1
15.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 17) – odierna ricorrente;
- in data 09.03.2007 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), Parte_2 aggiungendo al proprio cognome quello del marito e passando a firmarsi Pt_1 [...]
dall'anzidetta unione coniugale nascevano i figli, tutti odierni ricorrenti per Parte_1 il tramite dei genitori:
- il 27.06.2007 il figlio (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_1
- il 27.04.2011(cfr. doc. in atti n. 20); Parte_3
- il 04.08.2013 (cfr. doc. in atti n. 21). Parte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AB, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 17.02.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, in quanto i ricorrenti non deducono, né dimostrano, di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa - determinando ciò l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere un pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione - e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, evidenziando che, nel caso di specie,
l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912. E che, pertanto, aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 07.06.2025, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, autorizzate con giusto decreto del 02.04.2025 e preso atto di quelle depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di EG
AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di EG AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali l'avo capostipite sia stato generalizzato come
[...]
ovvero ovvero si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto Per_6 Persona_3 Persona_7 che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
3 è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima
5 a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in
Brasile.
Hanno documentato, infatti, di aver presentato in data 02.05.2023 sul sito Prenot@Mi del Consolato
Generale d'Italia in San Paolo - competente per la propria residenza - formale richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. in atti n. 23). Dalla documentazione versata in atti si evince che l'anzidetta istanza è stata regolarmente accettata e protocollata dalla suddetta rappresentanza consolare, tramite risposta automatica del 02.05.2023, dove veniva confermata la ricezione della richiesta di inserimento nella lista d'attesa 2023, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Contestualmente, i ricorrenti hanno dato prova della lunghezza dei tempi di attesa presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo il quale, alla data del
22.09.2024, stava ancora procedendo alle convocazioni dei richiedenti inseriti nelle liste d'attesa degli anni 2016/2017 (cfr. doc. in atti n. 24) mentre i ricorrenti sono inseriti nelle liste dell'anno 2023 (cfr. doc. in atti nn. 25 e 26): un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali, determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire degli stessi dinanzi all'autorità giudiziaria (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990) per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale,
6 occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
1865). La successiva legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pose in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Infatti, “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo – senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (SS.UU. 25317/2022): ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino Per_2
7 e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, Per_5 fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. rilasciato in data 01.09.203 dal NumeroDiCartaIden_1
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge che “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_2 Persona_6 [...]
o figlio di e di , Per_3 Persona_7 Persona_8 Persona_9 originario dell'Italia, nato il [...]”(cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_2 proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a SÃ AU (Brasile) il [...], in [...] e in qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1 nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_3
(Brasile) il 27.04.2011 e nato a [...] il Parte_4
04.08.2013, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in EG AB, 05.07.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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