Art. 6.
Sono altresi' prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444 , vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.
Sono altresi' prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444 , vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.