Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 2
In tema di concessione di immobile del demanio, la previsione contrattuale che autorizzi la modificabilità unilaterale del corrispettivo non soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 e 1814 cod. civ., e ciò stante la mancanza di indicazione di alcun criterio od elemento atto a stabilire il metodo di liquidazione definitiva del canone.
In tema di canoni di concessione di demanio marittimo, l'art. 12 del D.L. n. 90 del 1990, convertito in legge n. 165 del 1990,consente la rideterminazione dei canoni di concessione dei beni demaniali limitandola, peraltro, espressamente ai canoni dovuti dal 1990, con esclusione, pertanto, di quelli relativi a periodi anteriori.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZO CARBONE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
VI.MA Sas di SO ZO & C., già DA.MAR. di SO ZO e C.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 14124/99 proposto da:
VI.MA Sas di SO ZO & C. già DA.MAR. di SO ZO & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 133, presso l'avvocato GIULIO SIMEONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO ZAZA D'AULISIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 209/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Simeone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1991 la "VI.MA" s.a.s. (già DA.MAR.) di AS EN & C., premesso che era titolare di una concessione demaniale marittima regolata da licenze rilasciate annualmente per l'esercizio di un locale destinato a stabilimento balneare in San Felice Circeo, al Lungomare Circe, n. 64, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e il Ministero delle Finanze per sentir dichiarare non dovuta la somma complessiva di L. 23.715.180 richiesta (con nota 12872/90 dalla Capitaneria di Porto di Gaeta) per differenza di canoni relativi agli anni 1986 - 1988 ed al cui pagamento era condizionato il rilascio dei titoli concessori per gli anni a seguire;
chiedeva, inoltre, la, condanna dei convenuti in solido all'integrale rifusione delle spese della polizza fideiussoria imposta a garanzia del pagamento delle suddette differenze di canone. Le amministrazioni convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito e la liceità dei conguagli, che erano stati richiesti in forza della clausola di provvisorietà del canone inserita nei titoli concessori.
Con sentenza del 7 febbraio-7 marzo 1996 il tribunale, ribadita la propria giurisdizione e ritenuta l'invalidità della clausola di provvisorietà del canone per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, accoglieva integralmente la domanda. Su gravame delle Amministrazioni soccombenti la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 1998-25 gennaio 1999, rigettava la domanda di rifusione delle spese della polizza fideiussoria e confermava nel resto la decisione impugnata.
Premesso che la Pubblica Amministrazione non aveva alcun potere di determinare per stima diretta l'importo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, ostandovi la disposizione dell'art. 15 della legge 1^ dicembre 1981, n. 692 - la quale disponeva che i canoni venissero stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate fra il Capo del Compartimento Marittimo e l'Intendenza di Finanza e approvate con decreto ministeriale, e riservava la possibilità di procedere con il criterio della stima diretta nei soli casi in cui le tabelle risultassero inapplicabili o vi fosse dissenso tra gli organi interessati - la Corte rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione in base alla considerazione che il legislatore riservava al giudice ordinario le controversie in materia di canoni concessori anche n elle ipotesi in cui venisse contestato il potere stesso dell'Amministrazione di determinare unilateralmente l'importo del canone;
confermava altresì la nullità della clausola di provvisorietà del canone e rigettava la domanda di rimborso delle spese della polizza fideiussoria, non avendo la società attrice provato di essere costretta al rilascio della stessa.
Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e il Ministero delle Finanze con un unico complesso motivo.
Ha resistito con controricorso la "VIMA s.a.s. di AS EN & C., che ha proposto contestuale ricorso incidentale, sia autonomo che condizionato.
I ricorsi sono stati rimessi alla cognizione delle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 142 disp. Att. Cod. proc. civ., limitatamente all'esame della questione di giurisdizione riproposta dai ricorrenti ministeri.
Con sentenza n. 146 del 2001, in ordine ai riferiti ricorsi, previamente riuniti, le SS.UU. hanno riaffermato la giurisdizione del G.O. adito e rimesso, per l'ulteriore corso del giudizio, gli atti alla Sezione semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riaffermata, con la richiamata sentenza delle SS.UU., la giurisdizione del G.O. (in applicazione del principio per cui appartiene al giudice ordinario la controversia in materia di canoni concessori, anche quando i maggiori compensi pretesi dall'Amministrazione concedente formino oggetto di provvedimenti autoritativi dell'ente pubblico, non potendo ravvisarsi, in tal caso, ai fini del riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere, quale invece si configura nell'ipotesi in cui venga impugnato un provvedimento di carattere generale, determinativo della misura di canoni o corrispettivi per una intera categoria di fruitori di un bene o di un servizio pubblico), la causa torna a questa sezione per l'esame delle ulteriori questioni - sulla modificabilità del canone di concessione per unilaterale determinazione della P.A., e sulla rimborsabilità delle spese della polizza fideiussoria stipulata dalla società - riproposte, rispettivamente, con il ricorso principale dei Ministeri e con il ricorso incidentale autonomo della stessa società.
2. In ordine alla prima questione, i ricorrenti in via principale criticano la Corte territoriale per avere, nella fattispecie, escluso la modificabilità del canone di concessione, a loro avviso, viceversa consentita, sia ex lege - in applicazione dell'art. 12 della l. n. 165/90, che avrebbe superato il contrario disposto dell'art. 15 l. n. 692/82, richiamato da quei giudici - sia convenzionalmente, in virtù della "clausola di provvisorietà" del canone, a torto reputata nulla per indeterminatezza, poiché determinabile, invece, per relationem.
La complessa censura, così formulata, è per ogni aspetto infondata.
Quanto al disposto dell'art. 12 l. n. 165/90, a prescindere dai profili di novità della correlativa allegazione, è decisivo, comunque, il rilievo che la " rideterminazione dei canoni di concessione dei beni demaniali", consentita da detta norma, è espressamente da essa riferita e limitata ai canoni dovuti "dal 1990", per cui, non può venire in considerazione con riguardo ai canoni per cui è causa, afferenti periodi anteriori. Relativamente poi alla "clausola di provvisorietà del canone", che la Corte romana ha ritenuto "nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto", nessun pregio ha la tesi impugnatoria che si trattasse, viceversa di clausola ad oggetto determinabile, per relationem, in rapporto alle successive determinazioni dell'amministrazione.
Non può, infatti, ritenersi assolto, ex art. 1346, 1418 c.c., il requisito di determinabilità dell'oggetto del contratto da una previsione (come quella di specie) autorizzatoria della modificabilità unilaterale del corrispettivo, nella rilevata assenza di "alcun criterio od elemento atto a stabilire il metodo di liquidazione definitiva del canone" (cfr. nn. 13098/97; 4192/2000). Il ricorso principale, va, pertanto, integralmente respinto.
3. Quanto al ricorso incidentale della società, mentre ne restano assorbite le censure "condizionate" attinenti alla questione che precede, a sua volta inammissibile - per difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366, n. 4, c.p.c. risulta infine, la residua doglianza, in punto di rimborsabilità della polizza fideiussoria. All'affermazione della Corte di merito - che "nella fattispecie non risulta in concreto provato, ne' attraverso dati documentali ne' altrimenti, che la società sia stata costretta al rilascio della polizza fideiussoria" - la ricorrente si limita, infatti, a replicare che la prova di una siffatta costrizione risulterebbe, invece, da una nota della Capitaneria di porto prodotta in primo grado. Ma di tale nota essa ne' trascrive, ne' riassume il contenuto, con ciò, appunto, impedendo alla censura di avere l'autonomia necessaria a consentirne l'esame, come prescritto, senza il sussidio di altre fonti (cfr. nn. 2867/95; 2607/99; 1865/2000 per tutte). Anche l'impugnazione incidentale deve essere, quindi nel suo complesso respinta.
4. Possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002