CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2023, n. 25847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25847 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC UC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del Tribunale di RO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
uditi l'avv. Daniela Marina Garisto e l'avv. PP Di Renzo, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di RO, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 giugno 2022, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto ai sensi dell'art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25847 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 23/05/2023 310 cod. proc. pen. dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RO ed in riforma dell'originario provvedimento cautelare adottato il 25 giugno 2021 da quella Corte di appello nei riguardi di UC IC, disponeva nei confronti del prevenuto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che il 25 giugno 2021, in relazione a tale reato associativo, la misura cautelare era stata applicata per la prima volta nei riguardi del IC nel corso del giudizio di cognizione di secondo grado (all'esito del quale la Corte di appello aveva poi confermata la condanna dell'imputato con riferimento sia a quel reato associativo, sia ad altro delitto), rilevava il Tribunale dell'appello cautelare, da un lato, come alla decisione sull'appello del Pubblico ministero non fosse di ostacolo la circostanza che la misura cautelare originariamente applicata avesse perso di efficacia, per un certo arco temporale, per una questione di 'contestazione a catena'; e, da altro lato, come la misura della custodia in carcere fosse misura più proporzionata e adeguata a fronteggiare le già riconosciute esigenze di cautela, peraltro presunte in ragione del titolo del delitto associativo addebitato al IC. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il IC, con due distinti atti di impugnazione sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 303 e 306 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità (primo punto dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Bagnato), per avere il Tribunale di RO erroneamente ritenuto che, alla data di adozione dell'ordinanza cautelare del 4 gennaio 2023 da parte della Corte di appello, vi fosse ancora un interesse del Pubblico ministero ad ottenere la pronuncia sul relativo appello cautelare: essendo stato erroneamente affermato che il termine di efficacia della misura originariamente applicata non fossero scaduti, computando anche un periodo di sospensione della decorrenza di quel termine relativo ad una ordinanza adottata dalla Corte di appello il 6 settembre 2021 nei riguardi di altri imputati, che però non riguardava il IC il quale, all'epoca, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità o contraddittorietà (punto unico dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Di Renzo), per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di considerare le pregresse vicende giudiziarie cautelari che avevano riguardato la posizione del IC. In particolare, il 2 Tribunale non aveva tenuto conto che gli elementi di prova a carico dell'imputato riguardavano fatti risalenti nel tempo e fermatisi nel febbraio 2018, senza che risultassero provate ulteriori attività del IC a sostegno delle iniziative del sodalizio criminale di cui era stato giudicato partecipe;
nonché aveva valorizzato ulteriori dati conoscitivi offerti dall'ufficio del Pubblico ministero di secondo grado solo nel luglio 2021, in specie concernenti il contenuto di una missiva spedita da PP SO, all'epoca detenuto in carcere, nella quale non si faceva cenno al IC. L'allontanamento dell'imputato da quel contesto criminale - • si è sostenuto ancora nel ricorso - risultava confermato tanto dal tenore della sentenza emessa il 17 novembre 2021 dalla Corte di cassazione nell'ambito di altro procedimento incidentale di impugnazione, con una statuizione che, sul punto, aveva formato un giudicato cautelare, capace di elidere gli effetti della presunzione relativa di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; quanto da una ordinanza cautelare emessa nei riguardi di altra imputatai RI SO, moglie del IC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di UC IC vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa del ricorrente si è doluta del fatto che il 4 gennaio 2023 la Corte di appello di RO non avrebbe potuto adottare l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame, in quanto era oramai scaduto - nella precedente fase intercorrente tra il sopravvenuto momento di esecuzione della custodia, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, e il momento della pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello - il termine di fase di durata della misura coercitiva che, pertanto, aveva perso efficacia. Ora, tenuto conto degli effetti della sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta con provvedimento del 6 settembre 2021, va rilevato come - secondo la stessa prospettazione della difesa - il IC (che era stato sottoposto alla misura della custodia agli arresti domiciliari con ordinanza della Corte di appello del 25 giugno 2021, era stato rimesso in libertà con ordinanza del Tribunale del riesame dell'8 luglio 2021 ed era stato posto nuovamente agli arresti domiciliari con ordinanza di rispristino adottata dallo stesso Tribunale il 16 dicembre 2021) ha beneficiato, in conseguenza delle decisioni cautelari adottate in altra sede, della "retrodatazione" della decorrenza del termine di durata della custodia fase alla data del 27 ottobre 2020 di emissione della sentenza di 3 ((l condanna di primo grado: dunque, alla data di emissione della sentenza di conferma della condanna della Corte di appello del 19 ottobre 2022, non era ancora scaduto il termine di durata della custodia di fase, pari a due anni in base al combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lett. c), n. 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen. Né può sostenersi che la citata ordinanza del 6 settembre 2021 di sospensione della decorrenza dei termini non potesse avere effetto nei riguardi del IC perché in quel momento si trovava in stato di libertà, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, salvo che non sia diversamente disposto con un'apposita delimitazione soggettiva, la disposta sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. ha natura oggettiva, afferendo ad una situazione processuale obiettivamente considerata, e spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato libero, che sia sottoposto solo in seguito ad una misura cautelare (in questi termini, tra le diverse, Sez. 2, n. 25498 del 04/04/2012, Cante, Rv. 253243; Sez. 6, n. 35767 del 01/03/2007, D'Agostino, Rv. 237982), così come nei riguardi dell'imputato latitante che sia solamente successivamente catturato (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 28482 del 27/06/2003, UCriello, Rv. 225276). 3. Il secondo motivo del ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per aspecificità. 3.1. Va premesso che, per la decisione sulle questioni poste nel presente procedimento, nessun effetto vincolante possono avere le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17 novembre 2021 riguardante lo stesso IC, ma emessa nell'ambito di un procedimento cautelare incidentale "parallelo" avente ad oggetto specificamente la problematica della retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc-. pen.: tematica diversa da quelle oggetto del ricorso oggi in esame, che sono state delimitate precisamente dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione del 22 giugno 2022 con riferimento al riconosciuto interesse del Pubblico ministero ad impugnare il provvedimento genetico della misura adottato dalla Corte di appello. Sotto questo punto di vista, va evidenziato come nella citata sentenza del 17 novembre 2021 il Supremo Collegio avesse espressamente sottolineato, per un verso, che era estranea al "thema decidendum" la definizione dell'ambito di operatività, nella fattispecie, dell'art. 275 cod. proc. pen.; e, per altro verso, che quella dell'esistenza di elementi di prova idonei ad escluder-e-Vie condotte delittuose oggetto della seconda ordinanza cautelare non fossero 4 cronologicamente posteriori alla data di emissione della prima ordinanza, era questione esaminata - allo stato degli atti in quel momento a disposizione - esclusivamente ai fini della esatta determinazione dell'ambito di operatività della disciplina della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Nel merito, le doglianze difensive sono prive di pregio perché, in assenza di una motivazione viziata da profili di manifesta illogicità, le deduzioni del ricorrente appaiono sostanzialmente finalizzate ad accreditare • una diversa e alternativa lettura delle emergenze procedimentali. Al riguardo, va rammentato come costituisca espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). In base a tale criterio esegetico deve escludersi che la decisione del Tribunale di RO sia manifestamente illogica, in quanto con la stessa si è congruamente osservalte come, in ragione del titolo del reato associativo contestato e della applicabilità della presunzione relativa dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di esistenza di attuali e concrete esigenze di cautela e di adeguatezza esclusiva della misura custodiale in carcere rispetto a quei bisogni di cautela, i dati di conoscenza a disposizione non fossero idonei a superare quella presunzione. A tal fine il Tribunale ha legittimamente considerate la oggettiva gravità delle condotte poste in essere dal IC nella sua posizione apicale nell'ambito di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e la significativa entità della pena detentiva alla quale lo stesso era stato condannato con la sentenza di secondo grado;
nonché il fatto che quel sodalizio criminale risultava tuttora in attività, benché molti dei dirigenti del gruppo criminale fossero detenuti in carcere. A ciò si aggiunga che il Tribunale dell'appello cautelare ha richiamato il contenuto di una informativa dei carabinieri del 3 luglio 2021 da cui era stato possibile desumere che le iniziative delittuose poste in essere dall'odierno ricorrente continuavano in quel periodo ad essere attuate in collaborazione con la moglie (che si trova attualmente agli arresti domiciliari solo per la presenza di sue speciali condizioni personali di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., dunque sulla base di argomentazioni non estensibili al marito) e 5 (( all'interno della comune casa familiare: attestazione, quella degli ufficiali di polizia giudiziaria, che nel ricorso è stata messa in discussione in maniera generica e senza una precisa allegazione di elementi di segno contrario. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., essendo divenutA, esecutiva - per effetto dell'adozione della presente sentenza - l'ordinanza impugnata, la cui efficacia era rimasta sospesa a norma dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
uditi l'avv. Daniela Marina Garisto e l'avv. PP Di Renzo, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di RO, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 giugno 2022, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto ai sensi dell'art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25847 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 23/05/2023 310 cod. proc. pen. dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RO ed in riforma dell'originario provvedimento cautelare adottato il 25 giugno 2021 da quella Corte di appello nei riguardi di UC IC, disponeva nei confronti del prevenuto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che il 25 giugno 2021, in relazione a tale reato associativo, la misura cautelare era stata applicata per la prima volta nei riguardi del IC nel corso del giudizio di cognizione di secondo grado (all'esito del quale la Corte di appello aveva poi confermata la condanna dell'imputato con riferimento sia a quel reato associativo, sia ad altro delitto), rilevava il Tribunale dell'appello cautelare, da un lato, come alla decisione sull'appello del Pubblico ministero non fosse di ostacolo la circostanza che la misura cautelare originariamente applicata avesse perso di efficacia, per un certo arco temporale, per una questione di 'contestazione a catena'; e, da altro lato, come la misura della custodia in carcere fosse misura più proporzionata e adeguata a fronteggiare le già riconosciute esigenze di cautela, peraltro presunte in ragione del titolo del delitto associativo addebitato al IC. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il IC, con due distinti atti di impugnazione sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 303 e 306 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità (primo punto dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Bagnato), per avere il Tribunale di RO erroneamente ritenuto che, alla data di adozione dell'ordinanza cautelare del 4 gennaio 2023 da parte della Corte di appello, vi fosse ancora un interesse del Pubblico ministero ad ottenere la pronuncia sul relativo appello cautelare: essendo stato erroneamente affermato che il termine di efficacia della misura originariamente applicata non fossero scaduti, computando anche un periodo di sospensione della decorrenza di quel termine relativo ad una ordinanza adottata dalla Corte di appello il 6 settembre 2021 nei riguardi di altri imputati, che però non riguardava il IC il quale, all'epoca, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità o contraddittorietà (punto unico dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Di Renzo), per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di considerare le pregresse vicende giudiziarie cautelari che avevano riguardato la posizione del IC. In particolare, il 2 Tribunale non aveva tenuto conto che gli elementi di prova a carico dell'imputato riguardavano fatti risalenti nel tempo e fermatisi nel febbraio 2018, senza che risultassero provate ulteriori attività del IC a sostegno delle iniziative del sodalizio criminale di cui era stato giudicato partecipe;
nonché aveva valorizzato ulteriori dati conoscitivi offerti dall'ufficio del Pubblico ministero di secondo grado solo nel luglio 2021, in specie concernenti il contenuto di una missiva spedita da PP SO, all'epoca detenuto in carcere, nella quale non si faceva cenno al IC. L'allontanamento dell'imputato da quel contesto criminale - • si è sostenuto ancora nel ricorso - risultava confermato tanto dal tenore della sentenza emessa il 17 novembre 2021 dalla Corte di cassazione nell'ambito di altro procedimento incidentale di impugnazione, con una statuizione che, sul punto, aveva formato un giudicato cautelare, capace di elidere gli effetti della presunzione relativa di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; quanto da una ordinanza cautelare emessa nei riguardi di altra imputatai RI SO, moglie del IC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di UC IC vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa del ricorrente si è doluta del fatto che il 4 gennaio 2023 la Corte di appello di RO non avrebbe potuto adottare l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame, in quanto era oramai scaduto - nella precedente fase intercorrente tra il sopravvenuto momento di esecuzione della custodia, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, e il momento della pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello - il termine di fase di durata della misura coercitiva che, pertanto, aveva perso efficacia. Ora, tenuto conto degli effetti della sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta con provvedimento del 6 settembre 2021, va rilevato come - secondo la stessa prospettazione della difesa - il IC (che era stato sottoposto alla misura della custodia agli arresti domiciliari con ordinanza della Corte di appello del 25 giugno 2021, era stato rimesso in libertà con ordinanza del Tribunale del riesame dell'8 luglio 2021 ed era stato posto nuovamente agli arresti domiciliari con ordinanza di rispristino adottata dallo stesso Tribunale il 16 dicembre 2021) ha beneficiato, in conseguenza delle decisioni cautelari adottate in altra sede, della "retrodatazione" della decorrenza del termine di durata della custodia fase alla data del 27 ottobre 2020 di emissione della sentenza di 3 ((l condanna di primo grado: dunque, alla data di emissione della sentenza di conferma della condanna della Corte di appello del 19 ottobre 2022, non era ancora scaduto il termine di durata della custodia di fase, pari a due anni in base al combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lett. c), n. 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen. Né può sostenersi che la citata ordinanza del 6 settembre 2021 di sospensione della decorrenza dei termini non potesse avere effetto nei riguardi del IC perché in quel momento si trovava in stato di libertà, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, salvo che non sia diversamente disposto con un'apposita delimitazione soggettiva, la disposta sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. ha natura oggettiva, afferendo ad una situazione processuale obiettivamente considerata, e spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato libero, che sia sottoposto solo in seguito ad una misura cautelare (in questi termini, tra le diverse, Sez. 2, n. 25498 del 04/04/2012, Cante, Rv. 253243; Sez. 6, n. 35767 del 01/03/2007, D'Agostino, Rv. 237982), così come nei riguardi dell'imputato latitante che sia solamente successivamente catturato (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 28482 del 27/06/2003, UCriello, Rv. 225276). 3. Il secondo motivo del ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per aspecificità. 3.1. Va premesso che, per la decisione sulle questioni poste nel presente procedimento, nessun effetto vincolante possono avere le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17 novembre 2021 riguardante lo stesso IC, ma emessa nell'ambito di un procedimento cautelare incidentale "parallelo" avente ad oggetto specificamente la problematica della retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc-. pen.: tematica diversa da quelle oggetto del ricorso oggi in esame, che sono state delimitate precisamente dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione del 22 giugno 2022 con riferimento al riconosciuto interesse del Pubblico ministero ad impugnare il provvedimento genetico della misura adottato dalla Corte di appello. Sotto questo punto di vista, va evidenziato come nella citata sentenza del 17 novembre 2021 il Supremo Collegio avesse espressamente sottolineato, per un verso, che era estranea al "thema decidendum" la definizione dell'ambito di operatività, nella fattispecie, dell'art. 275 cod. proc. pen.; e, per altro verso, che quella dell'esistenza di elementi di prova idonei ad escluder-e-Vie condotte delittuose oggetto della seconda ordinanza cautelare non fossero 4 cronologicamente posteriori alla data di emissione della prima ordinanza, era questione esaminata - allo stato degli atti in quel momento a disposizione - esclusivamente ai fini della esatta determinazione dell'ambito di operatività della disciplina della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Nel merito, le doglianze difensive sono prive di pregio perché, in assenza di una motivazione viziata da profili di manifesta illogicità, le deduzioni del ricorrente appaiono sostanzialmente finalizzate ad accreditare • una diversa e alternativa lettura delle emergenze procedimentali. Al riguardo, va rammentato come costituisca espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). In base a tale criterio esegetico deve escludersi che la decisione del Tribunale di RO sia manifestamente illogica, in quanto con la stessa si è congruamente osservalte come, in ragione del titolo del reato associativo contestato e della applicabilità della presunzione relativa dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di esistenza di attuali e concrete esigenze di cautela e di adeguatezza esclusiva della misura custodiale in carcere rispetto a quei bisogni di cautela, i dati di conoscenza a disposizione non fossero idonei a superare quella presunzione. A tal fine il Tribunale ha legittimamente considerate la oggettiva gravità delle condotte poste in essere dal IC nella sua posizione apicale nell'ambito di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e la significativa entità della pena detentiva alla quale lo stesso era stato condannato con la sentenza di secondo grado;
nonché il fatto che quel sodalizio criminale risultava tuttora in attività, benché molti dei dirigenti del gruppo criminale fossero detenuti in carcere. A ciò si aggiunga che il Tribunale dell'appello cautelare ha richiamato il contenuto di una informativa dei carabinieri del 3 luglio 2021 da cui era stato possibile desumere che le iniziative delittuose poste in essere dall'odierno ricorrente continuavano in quel periodo ad essere attuate in collaborazione con la moglie (che si trova attualmente agli arresti domiciliari solo per la presenza di sue speciali condizioni personali di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., dunque sulla base di argomentazioni non estensibili al marito) e 5 (( all'interno della comune casa familiare: attestazione, quella degli ufficiali di polizia giudiziaria, che nel ricorso è stata messa in discussione in maniera generica e senza una precisa allegazione di elementi di segno contrario. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., essendo divenutA, esecutiva - per effetto dell'adozione della presente sentenza - l'ordinanza impugnata, la cui efficacia era rimasta sospesa a norma dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/05/2023