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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12840 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 11459 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente;
TRA
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Abogado Marina Parte_1
Pace, e dall' Avv. Barbara Risa, giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma Via Oderisi da Gubbio n.62;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Di Betta, con studio in Roma, alla via F.P.
De' Calboli n. 60, per procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Manuela Scerpa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...]
Rep. N. 1353, Raccolta n. 930 del 1.07.2020, allegata in atti, ed elettivamente Per_1
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove, n. 21;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione alla Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09776201900015234 per la somma di euro
49.983,69 a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n.
09720180092319713000 asseritamente notificata in data 24.03.201 per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da per euro 25.999,00 CP_2
oltre euro 20.799,20 per maggiorazione ritardato pagamento;
dall'esame dell'estratto di ruolo rilevava la notifica della cartella effettuata su dati errati della propria residenza: una prima notifica in data 25.02.2019 presso Viale dei Quattro Venti, 73 che testualmente riportava:
“...Dest. Scon...esito irrep.assoluta” e successiva notificava in data 22.03.2019 con deposito alla casa comunale;
estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione in quanto tributi riferiti all'anno 2014.
L' eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Controparte_1
in favore del Giudice di Pace, trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, quale credito iscritto a ruolo.
eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
l'estraneità dell'Amministrazione alla fase di riscossione delle somme dovute dall'attrice;
evidenziava l'avvenuta notifica del verbale di accertamento e della Determinazione
Dirigenziale Ingiuntiva sottesa alla cartella di pagamento, nonché la regolare iscrizione a ruolo delle somme dovute per mancato pagamento e mancata impugnazione.
2 - - La presente controversia muove da opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca emessa dall' quale misura cautelare per il mancato Controparte_1
pagamento della cartella n. 09720180092319713000 relativa all'omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da CP_2
L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'
[...]
, in favore del Giudice di Pace è infondata. Controparte_1
La competenza funzionale del giudice di pace in ragione della natura del credito sanzionatorio indipendentemente del valore, nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere
2 anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “
il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge
n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle
sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di
valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di
violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene
all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga
in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ.,
nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte,
limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf.
Cass. n. 3156 del 07/02/2017).
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ai sensi della legge 689/81 in relazione CP_2
dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. 73070002082, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo.
3 – Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da
[...]
quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. CP_2
In sede di opposizione a cartella esattoriale “L'agente della riscossione è titolare esclusivo
dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la
legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione
esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni
esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale
soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto
legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125
del 11/07/2016)
3 Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8186/2017).
Infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).
4 - Con riferimento all'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, trova applicazione il principio ormai consolidato della Cassazione secondo il quale “l'omessa notifica di un atto
presupposto - nella specie la cartella di pagamento - costituisce un vizio procedurale che
comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato - nella specie la comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella;
infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale
predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto
presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga” (Cass.
sent. 21.05.2019, n.13647).
Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che l'omessa notifica della cartella esattoriale
(atto presupposto) comporta la nullità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
(atto consequenziale). ( cass. n. 13314 del 18/5/2021)
Nel caso in esame, come documentato dall'attore la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 25.02.2019 in via di Quattro Venti n. 73 con il deposito presso la casa comunale per
“irreperibilità assoluta del destinatario”.
L'iter presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la
4 dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale)
sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti
la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza,
da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio
del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il
destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la
condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto,
da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.”;
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione
di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione
anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute
effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent. n.
35022/2022).
Con riferimento al caso in esame, come documentato dall'attore con il certificato storico anagrafico depositato ( doc. 4) la residenza anagrafica, all'epoca della notifica del 25.02.2019
è risultata essere in via Tomaso Monicelli n. 19 int. 4.
L'assenza di ulteriori informazioni e attività di ricerca del destinatario hanno impedito il perfezionarsi della notifica della cartella esattoriale sottesa alla comunicazione ipotecaria.
Valutata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non rileva nel caso in esame la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa da che provveduto alla successiva CP_2
iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio.
La nullità della comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria non assorbe la prescrizione del credito del credito iscritto a ruolo con la cartella esattoriale posta alla base dell'atto opposto.
5 Ciò in quanto, in via generale, un credito non viene meno con l'estinzione della garanzia da cui
è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del credito iniziale per intervenuta prescrizione quinquennale.
In ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 28 della L. n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata commessa la violazione”.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine
perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque
di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di
riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie,
nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché
delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore
per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in
presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016; Cass. Civ.
n. 11800/2018; Cass. Civ. n. 33797/2019; Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024).
Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c.,
la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981.
6 L'inderogabilità del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n. 31817/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981. (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024).
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni,
deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 25226/2023).
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa è stata irrogata da con la CP_2
determina dirigenziale ingiuntiva n. 95140001319 notificata in data 10.02.2014 (doc.2) e,
successivamente, stante il mancato pagamento le somme iscritto a ruolo con la cartella esattoriale n. 09720180092319713 notificata il 24.03.2019 la In
data 10.02.2014 l'Amministrazione trasmetteva il ruolo all' per i Controparte_1
successivi provvedimenti (doc. 3). Non risulta provato, da parte dell' Controparte_1
la corretta notifica della cartella esattoriale richiamata.
[...]
Pertanto, il credito deve ritenersi prescritto alla data della comunicazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i convenuti in solido, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09720140029189765000 per un credito di euro 49.983,69
riportato nella cartella esattoriale n. 09720180092319713 prescritto per decorso del termine quinquennale;
7 a) Condanna l' e in solido alla rifusione Controparte_1 CP_2
delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 518,00 per spese ed euro complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Cosi deciso in Roma, 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 11459 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente;
TRA
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Abogado Marina Parte_1
Pace, e dall' Avv. Barbara Risa, giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma Via Oderisi da Gubbio n.62;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Di Betta, con studio in Roma, alla via F.P.
De' Calboli n. 60, per procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Manuela Scerpa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...]
Rep. N. 1353, Raccolta n. 930 del 1.07.2020, allegata in atti, ed elettivamente Per_1
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove, n. 21;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione alla Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09776201900015234 per la somma di euro
49.983,69 a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n.
09720180092319713000 asseritamente notificata in data 24.03.201 per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da per euro 25.999,00 CP_2
oltre euro 20.799,20 per maggiorazione ritardato pagamento;
dall'esame dell'estratto di ruolo rilevava la notifica della cartella effettuata su dati errati della propria residenza: una prima notifica in data 25.02.2019 presso Viale dei Quattro Venti, 73 che testualmente riportava:
“...Dest. Scon...esito irrep.assoluta” e successiva notificava in data 22.03.2019 con deposito alla casa comunale;
estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione in quanto tributi riferiti all'anno 2014.
L' eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Controparte_1
in favore del Giudice di Pace, trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, quale credito iscritto a ruolo.
eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
l'estraneità dell'Amministrazione alla fase di riscossione delle somme dovute dall'attrice;
evidenziava l'avvenuta notifica del verbale di accertamento e della Determinazione
Dirigenziale Ingiuntiva sottesa alla cartella di pagamento, nonché la regolare iscrizione a ruolo delle somme dovute per mancato pagamento e mancata impugnazione.
2 - - La presente controversia muove da opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca emessa dall' quale misura cautelare per il mancato Controparte_1
pagamento della cartella n. 09720180092319713000 relativa all'omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da CP_2
L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'
[...]
, in favore del Giudice di Pace è infondata. Controparte_1
La competenza funzionale del giudice di pace in ragione della natura del credito sanzionatorio indipendentemente del valore, nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere
2 anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “
il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge
n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle
sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di
valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di
violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene
all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga
in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ.,
nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte,
limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf.
Cass. n. 3156 del 07/02/2017).
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ai sensi della legge 689/81 in relazione CP_2
dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. 73070002082, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo.
3 – Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da
[...]
quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. CP_2
In sede di opposizione a cartella esattoriale “L'agente della riscossione è titolare esclusivo
dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la
legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione
esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni
esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale
soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto
legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125
del 11/07/2016)
3 Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8186/2017).
Infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).
4 - Con riferimento all'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, trova applicazione il principio ormai consolidato della Cassazione secondo il quale “l'omessa notifica di un atto
presupposto - nella specie la cartella di pagamento - costituisce un vizio procedurale che
comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato - nella specie la comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella;
infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale
predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto
presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga” (Cass.
sent. 21.05.2019, n.13647).
Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che l'omessa notifica della cartella esattoriale
(atto presupposto) comporta la nullità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
(atto consequenziale). ( cass. n. 13314 del 18/5/2021)
Nel caso in esame, come documentato dall'attore la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 25.02.2019 in via di Quattro Venti n. 73 con il deposito presso la casa comunale per
“irreperibilità assoluta del destinatario”.
L'iter presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la
4 dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale)
sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti
la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza,
da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio
del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il
destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la
condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto,
da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.”;
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione
di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione
anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute
effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent. n.
35022/2022).
Con riferimento al caso in esame, come documentato dall'attore con il certificato storico anagrafico depositato ( doc. 4) la residenza anagrafica, all'epoca della notifica del 25.02.2019
è risultata essere in via Tomaso Monicelli n. 19 int. 4.
L'assenza di ulteriori informazioni e attività di ricerca del destinatario hanno impedito il perfezionarsi della notifica della cartella esattoriale sottesa alla comunicazione ipotecaria.
Valutata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non rileva nel caso in esame la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa da che provveduto alla successiva CP_2
iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio.
La nullità della comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria non assorbe la prescrizione del credito del credito iscritto a ruolo con la cartella esattoriale posta alla base dell'atto opposto.
5 Ciò in quanto, in via generale, un credito non viene meno con l'estinzione della garanzia da cui
è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del credito iniziale per intervenuta prescrizione quinquennale.
In ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 28 della L. n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata commessa la violazione”.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine
perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque
di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di
riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie,
nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché
delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore
per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in
presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016; Cass. Civ.
n. 11800/2018; Cass. Civ. n. 33797/2019; Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024).
Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c.,
la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981.
6 L'inderogabilità del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n. 31817/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981. (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024).
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni,
deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 25226/2023).
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa è stata irrogata da con la CP_2
determina dirigenziale ingiuntiva n. 95140001319 notificata in data 10.02.2014 (doc.2) e,
successivamente, stante il mancato pagamento le somme iscritto a ruolo con la cartella esattoriale n. 09720180092319713 notificata il 24.03.2019 la In
data 10.02.2014 l'Amministrazione trasmetteva il ruolo all' per i Controparte_1
successivi provvedimenti (doc. 3). Non risulta provato, da parte dell' Controparte_1
la corretta notifica della cartella esattoriale richiamata.
[...]
Pertanto, il credito deve ritenersi prescritto alla data della comunicazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i convenuti in solido, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09720140029189765000 per un credito di euro 49.983,69
riportato nella cartella esattoriale n. 09720180092319713 prescritto per decorso del termine quinquennale;
7 a) Condanna l' e in solido alla rifusione Controparte_1 CP_2
delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 518,00 per spese ed euro complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Cosi deciso in Roma, 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
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