Ordinanza collegiale 30 novembre 2021
Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 7 giugno 2023
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da
ZI AU, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Lo Voi e Giuseppina Failla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza resa dal Tribunale ordinario di Palermo n. 1093/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR IA CE e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo “[…] in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 5-7 dicembre 2015, appellata da ZI AU, condanna il Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla predetta appellante. A titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’incidente in oggetto, il complessivo importo di euro 2.846,40 oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino al saldo.
Condanna, altresì, il Comune di Palermo a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 1.200,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 1.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura prevista dalla legge, ICA e CPA.
Pone, infine, a carico del Comune le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio ”;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, eccettuate le spese di precetto (con le imposte) relative a una fase autonoma e alternativa alla presente, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale da ciascuno azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta );
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Fissa la penalità di mora nella misura e per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.075 (duemilaesettantacinque/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge, in applicazione del D.M. 147/2022 (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
AE AR US, Primo Referendario
AR IA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA CE | TO TI |
IL SEGRETARIO