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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 25/11/2024 da
( ) e ( con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Angelo Alberto Rabuffetti elettivamente domiciliate presso il difensore
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in
Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 25.11.2024 le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio in qualità di docenti precarie.
In particolare, la ricorrente , docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Parte_1
“A. Moro” di Saronno in virtù di un contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2021
(all.8 ricorrente), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria, presso Istituti
Scolastici del , nei seguenti anni scolastici: Controparte_1
- 2017/2018 presso IC di Saronno dal 29/9/2017 al 30/6/2018 (all.2 ricorrente);
- 2018/2019 presso IC si Saronno dal 14/9/2018 al 30/6/2019 (all.2 ricorrente);
1
- 2019/2020 presso IC di Saronno dal 13/9/2019 al 31/8/2020 (all.2 ricorrente);
- 2020/2021 presso IC di Gerenzano dal 23/9/2020 al 31/8/2021 (all.2 ricorrente).
La ricorrente docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Caronno Parte_2
Pertusella in virtù di un contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2023 (all.7 ricorrente), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria, presso Istituti
Scolastici del , nei seguenti anni scolastici: Controparte_1
- 2018/2019 presso IC di Colico dal 18/9/2018 al 30/6/2019 (all.3 ricorrente);
- 2019/2020 presso IC di Olginate dal 14/9/2019 al 31/8/2020 (all.4 ricorrente);
- 2020/2021 presso IC di Olginate dal 21/9/2020 al 30/6/2021 (all.5 ricorrente);
- 2021/2022 presso IC di Olginate dal 6/9/2021 al 31/8/2022 (all.6 ricorrente).
Le ricorrenti hanno esposto di non aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm
32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, in favore della ricorrente Parte_1 per le annualità 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 per la somma complessiva di euro
2.000,00 e in favore della ricorrente per le annualità 2018/19, 2019/20, Parte_2
2020/21 e 2021/22 per la somma complessiva di euro 2.000,00 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, in relazione al servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione legale, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1 assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 2948
n. 4 c.c.; la non riconoscibilità degli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai
180 giorni o nei quali la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare nonché per all'a.s. 23/24 per supplenze con termine al
31.08.2024 per il quale anno la normativa vigente prevede il riconoscimento della carta docente in via amministrativa. Ha chiesto infine, in caso di accoglimento del ricorso,
l'estensione della pronunzia agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
2
All'udienza odierna, non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa, in assenza di necessità istruttorie, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE che “ deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_2 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” spettando al giudice nazionale valutare in concreto la sussistenza della discriminazione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il
DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_3
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel Controparte_2 corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. Controparte_2 L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente evidenziando l'incongruenza tra la necessità di formazione continua del personale docente, in ottemperanza ai canoni di buona amministrazione, e la contestuale esclusione del personale docente a tempo determinato da tale programmazione derivandosi la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto- dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione
e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_2
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur
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strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità Parte_1
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
Merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto il deposito del ricorso il 25.11.2024 oltre il quinquennio dal momento ultimo di decorrenza della prescrizione, 30 ottobre 2019. 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal
30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
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Dalla documentazione prodotta risulta che la docente è stata destinataria di incarico annuale per diciotto ore settimanali nell'anno scolastico 2020/21 (cfr. all.2 ricorrente).
La docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2021 (all.8 ricorrente).
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità Parte_2
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Anche per la docente deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto il deposito del ricorso il 25.11.2024, oltre il quinquennio dal momento ultimo di decorrenza della prescrizione, 30 ottobre 2019.
Dalla documentazione prodotta risulta che la docente è stata destinataria di incarichi annuali per diciotto ore settimanali negli anni scolastici 2021/22 (cfr. all.4 e 6 ricorrente) e di un incarico fino al 30 giugno nell'anno scolastico 2020/21.
La docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2023 (all.7 ricorrente).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta Pt_1 docenti per l'anno scolastico 2020/21 e della ricorrente per gli anni scolastici Pt_2
2020/21 e 2021/22.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 500,00 in favore della ricorrente e per complessivi euro 1.000,00 in favore della ricorrente così che ne Pt_1 Pt_3 possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Su tale somma non è dovuta la maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt.
2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Si annota infine che, benché sia vero, come evidenziato dal , che l'erogazione della CP_2 carta docente sia subordinata alla verifica contabile delle risorse disponibili di cui all'art. 1 comma 121 e 123 della L. 107/2015, tale verifica attiene alla fase esecutiva-amministrativa e non incide sull'accertamento del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 600,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria ridotta la decisionale), oltre spese generali, accessori di legge e spese vive per
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euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'ottenimento della carta docenti per l'anno Pt_1 scolastico 2020/21 e della ricorrente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per Pt_2
l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_2 docente, con accredito in favore della ricorrente della somma complessiva di euro Pt_1
500,00 euro e in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.000,00 Pt_2 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- rigetta tutte le altre domande di parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti in complessivi euro 600,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 1.4.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il
Controparte_2 tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei
Controparte_2 docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
Controparte_2 trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il ,
Controparte_2
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